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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_495/2021  
 
 
Sentenza del 1° novembre 2021  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Pretore del Distretto di Lugano, 
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini. 
 
Oggetto 
diniego di giustizia; locazione, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 19 agosto 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano (CA.2021.50). 
 
 
Considerando:  
che, statuendo nell'ambito della causa incoata da A.________ nei confronti di B.________ e C.________, il Pretore del distretto di Lugano ha, con decisione 19 agosto 2021, dichiarato l'istanza irricevibile, poiché il termine per tradurla in italiano e produrla in 3 copie con i documenti allegati è scaduto infruttuosamente; 
che il 13 settembre 2021 A.________ è insorta al Tribunale federale contro la predetta decisione, lamentando una denegata e ritardata giustizia, segnatamente per la durata della procedura; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; 
che giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF il ricorso al Tribunale federale è unicamente ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti; 
che il Pretore, giudice di prima istanza, non rientra fra le predette autorità; 
che in queste circostanze il ricorso si palesa manifestamente inammissibile e va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che con l'evasione del gravame la richiesta di effetto sospensivo è divenuta caduca; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, al Pretore del Distretto di Lugano, a B.________ e a C.________. 
 
Losanna, 1° novembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
Il Cancelliere: Piatti