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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1G_4/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 1° dicembre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna, 
istante, 
 
contro 
 
A.A.________, 
patrocinata dall'avv. Raffaele Bernasconi, 
controparte, 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna, 
Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
interpretazione (art. 129 LTF), 
 
domanda d'interpretazione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1C_463/2014 del 18 agosto 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza 1C_463/2014 del 18 agosto 2015 il Tribunale federale ha accolto un ricorso sottopostogli dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) contro la sentenza del 17 settembre 2014 emanata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF; RR.2014.209) : l'ha annullata nel senso che il sequestro di un conto intestato a B.A.________ e A.A.________ è mantenuto; le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono state poste a carico della titolare del conto. 
 
B.   
Il 29 ottobre 2015 l'UFG presenta al Tribunale federale una domanda di interpretazione di detta sentenza, limitatamente alle spese giudiziarie e alle ripetibili. Adduce che la stessa né si pronuncerebbe in merito alle tasse di giustizia parzialmente ridotte fissate dal TPF né in merito all'accollamento delle ripetibili a carico del Ministero pubblico della Confederazione (MPC). 
 
Il TPF ritiene la domanda dell'UFG meritevole di chiarimento, il MPC propone di procedere all'interpretazione, mentre A.A.________ non ha inoltrato osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale, su domanda o d'ufficio, interpreta o rettifica una sentenza se il dispositivo è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo (art. 129 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. L'interpretazione tende a rimediare a una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo della decisione resa. Può inoltre riferirsi a contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione ed il dispositivo. I considerandi possono essere oggetto di un'interpretazione nella misura in cui è possibile determinare il senso del dispositivo solo facendo capo ai motivi della decisione. L'interpretazione può anche avere lo scopo di rettificare errori redazionali, di calcolo o di scrittura (DTF 110 V 222 consid. 1 e riferimenti; sentenze 6G_3/2013 del 6 novembre 2013 consid. 1.1 e 4G_1/2007 del 13 settembre 2007 consid. 2.1).  
 
1.3. Nel caso sia fatto valere il carattere incompleto della sentenza oggetto della procedura, occorre distinguere l'interpretazione ai sensi dell'art. 129 LTF dalla revisione giusta l'art. 121 lett. c LTF. Se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni è dato solo il rimedio della revisione. La procedura di interpretazione è invece aperta qualora la decisione del Tribunale federale non sia stata tradotta nel dispositivo (sentenza 4G_1/2013 del 17 luglio 2013 consid. 1; NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2007, n. 23 ad art. 129). La domanda di interpretazione può estendersi ai considerandi della sentenza soltanto se si presentano contraddizioni tra il dispositivo e i motivi. È per contro esclusa per tentare di ridiscutere in maniera generale la sentenza o ogni affermazione contenuta nella motivazione (sentenza 4G_2/2009 del 21 ottobre 2009 consid. 1.1). La rettifica o il completamento permettono di correggere errori o omissioni del dispositivo dovuti a una svista: non possono modificare invece il contenuto della sentenza (sentenza 4G_2/2013 del 3 febbraio 2014 consid. 1 e 2).  
 
2.   
 
2.1. L'istante non pretende che la sentenza 1C_463/2014 sia ambigua, poco chiara, contraddittoria o contenga errori redazionali o di calcolo. Si prevale, in maniera generica, del carattere incompleto della stessa, segnatamente del fatto che il Tribunale federale non si è pronunciato in merito alle tasse di giustizia "parzialmente ridotte" fissate dal TPF, né alle ripetibili poste a carico del MPC.  
 
2.2. Ora, in quella decisione il TPF non ha prelevato spese, motivo per cui mal si comprende perché il Tribunale federale avrebbe dovuto esprimersi su un'inesistente tassa di giustizia, parzialmente ridotta. Certo, verosimilmente l'istante confonde la presente causa con quella relativa alla parallela procedura, che concerne tuttavia un'altra decisione del TPF (causa 1G_5/2015, decisa in data odierna). Nella misura in cui accenna all'art. 68 LTF, esso misconosce che la norma non disciplina l'attribuzione delle ripetibili nell'ambito della procedura dinanzi al TPF, ma soltanto davanti al Tribunale federale. La domanda, generica, che disattende le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, è pertanto inammissibile (DTF 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 139 I 306 consid. 1.2).  
 
2.3. Nella misura in cui intendesse affermare che il Tribunale federale non si sarebbe pronunciato su singole conclusioni formulate nell'atto di ricorso, si sarebbe in presenza del motivo di revisione previsto dall'art. 121 lett. c LTF. Ora, contrariamente alla domanda di interpretazione, che di massima non è soggetta alla decorrenza di termini (sentenza 4G_1/2013 del 17 luglio 2013 consid. 1), quella di revisione dev'essere depositata presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF), notificata in concreto il 28 agosto e ritirata il 1° settembre 2015, motivo per cui la domanda del 29 ottobre seguente sarebbe tardiva e pertanto inammissibile. In siffatte circostanze la questione di sapere quale interesse degno di protezione abbia l'UFG, non toccato personalmente sul punto in esame dalla decisione del TPF, a proporre una domanda di interpretazione nel mero interesse di un'altra parte alla procedura, ossia del MPC, non dev'essere esaminata oltre.  
 
3.  
 
3.1. Questa conclusione non è tuttavia decisiva, ritenuto che il Tribunale federale, poiché la questione gli è stata segnalata, contrariamente ai casi di revisione può interpretare d'ufficio una sua decisione (art. 129 cpv. 1 LTF).  
 
3.2. Nella sentenza impugnata del 17 settembre 2014, il TPF aveva accolto il ricorso dei titolari del conto e ordinato il dissequestro della relazione bancaria (dispositivo n. 1), non aveva prelevato spese (dispositivo n. 2) e deciso che il MPC doveva versare alla titolare del conto un importo di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili. Nel ricorso in materia di diritto pubblico, l'UFG aveva chiesto di accogliere il gravame, di annullare la decisione impugnata e di confermare quella di mantenimento del sequestro del MPC. Nella sua risposta, il MPC aveva proposto di accogliere il ricorso dell'UFG e di annullare la decisione del TPF.  
Con la sentenza 1C_463/2014 il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell'UFG e annullato la decisione del 17 settembre 2014 del TPF, nel senso che il sequestro del conto litigioso è mantenuto (dispositivo n. 1), ponendo le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- a carico della titolare del conto (dispositivo n. 2). 
 
3.3. Come visto, contrariamente al motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF, l'interpretazione non esige che il Tribunale federale abbia omesso di statuire su singole conclusioni, come in concreto sulle spese e ripetibili dell'istanza precedente, ma che non si sia pronunciato nel dispositivo sulla decisione presa al riguardo. La distinzione tra queste due fattispecie non è sempre evidente ( NICOLAS VON WERDT, loc. cit.).  
In tale ambito la giurisprudenza, con la quale l'istante non si confronta, ha stabilito che l'art. 129 cpv. 1 LTF permette di rettificare un dispositivo incompleto, quando l'omissione risulta da un'inavvertenza e può essere corretta senza esitazioni sulla base di quanto è già stato deciso. Il completamento si distingue dal caso di revisione, il quale presuppone che il Tribunale federale debba ancora statuire su una contestata conclusione (sentenza 4G_1/2013, citata, consid. 1). 
 
3.4. In concreto, nel merito il Tribunale ha annullato la decisione impugnata (consid. 4.1), indicando tuttavia nel dispositivo di annullarla soltanto nel senso di mantenere il sequestro del conto litigioso. Ricordato che l'unico oggetto del litigio era questo quesito, con l'annullamento del criticato dissequestro il giudizio del TPF è stato in pratica interamente annullato, per cui occorreva decidere anche sulle relative spese e ripetibili. Inoltre, contrariamente alla parallela causa 1C_464/2014, nella quale l'UFG e il MPC avevano espressamente chiesto di annullare unicamente il contestato dissequestro, nel caso in questione essi avevano postulato l'annullamento della decisione del TPF e quindi, implicitamente, anche la pronuncia sulle spese e ripetibili. Si può pertanto ritenere che in quest'ultima causa si è di fronte a un problema di completamento ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 LTF.  
 
3.5. Il Tribunale federale statuisce d'ufficio sulle spese del procedimento anteriore o sul rinvio all'autorità precedente, nella misura in cui, come nella fattispecie, sia stato chiesto l'annullamento della decisione impugnata anche al riguardo (art. 67 LTF; sentenza 4G_2/2013 del 3 febbraio 2014 consid. 2). Poiché inavvertitamente nel dispositivo in esame non è stato ordinato un rinvio al TPF a tale scopo, il dispositivo è incompleto e dev'essere rettificato (sentenza 4G_2/2013, citata, consid. 3 e rinvii; ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2aed. 2011, n. 3 all'art. 129).  
 
4.   
Poiché la procedura di completamento deriva da un'inavvertenza del Tribunale federale, non si prelevano spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). Alla Confederazione non sarebbero comunque accordate ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il dispositivo della sentenza 1C_463/2014 del 18 agosto 2015 è completato nel senso che la causa è rinviata alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per nuovo giudizio sulle spese e le ripetibili della sentenza del 17 settembre 2014 (RR.2014.209). 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione all'istante, al patrocinatore della controparte, al Ministero pubblico della Confederazione e al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali. 
 
Losanna, 1° dicembre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri