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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_161/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 aprile 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato da B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 gennaio 2015. 
 
 
Visto:  
la decisione del 24 marzo 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino con la quale la nuova domanda di prestazioni AI inoltrata da A.________ nel corso del mese di febbraio 2012 è stata respinta, 
il ricorso del 5 maggio 2014 interposto da A.________ al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
il giudizio del 29 gennaio 2015 con il quale il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame, 
il ricorso in materia di diritto pubblico del 2 marzo 2015 (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che, secondo gli art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. d, art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza, 
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale, 
che il ricorso può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cfr. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che nel caso di specie il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto inammissibile - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione già espressa davanti al tribunale cantonale, senza confrontarsi con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere l'imparzialità del perito nella persona del dott. C.________, la valenza probante della sua perizia del 12 marzo 2013 relativamente allo stato valetudinario e all'esigibilità, e infine un reddito da invalido stabilito sulla base dei dati statistici nazionali risultanti dall'ISS, 
che il ricorso non soddisfa le esigenze formali minime suesposte, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che il Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
che, viste le circostanze del caso, le spese giudiziarie possono essere limitate a fr. 300 (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300 sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 2 aprile 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi