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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 294/03 
 
Sentenza del 2 maggio 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Comunione ereditaria fu P.________, composta dall'erede unico D.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 21 luglio 2003) 
 
Fatti: 
A. 
P.________, nata nel 1916, titolare di una rendita di vecchiaia nonché di un assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado medio, residente presso una casa per anziani, in data 15 luglio 2002, tramite il figlio D.________, inoltrava all'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) una richiesta volta al rimborso delle spese per una carrozzella senza motore (modello "Meyra Eurochair Polaro 1845" con "Aggiuntivi: schienale reclinabile 30° con pistone e appoggia piedi regolabili nell'angolazione"), precedentemente acquistata (fattura 11 luglio 2002) presso la Roll-star di S.________ su prescrizione del medico in ragione del suo stato di salute (anchilosi e deformità articolari multiple). 
 
Mediante decisione del 23 agosto 2002, l'UAI respingeva la domanda osservando che l'assicurazione vecchiaia prendeva a carico unicamente le spese di noleggio di una carrozzella senza motore ritirata presso un centro convenzionato con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e il cui utilizzo sarebbe stato probabilmente permanente. 
B. 
Sempre rappresentata dal figlio, P.________ si aggravava al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo una partecipazione alle spese di acquisto della carrozzella. Pendente lite, più precisamente il 30 gennaio 2003, l'interessata decedeva. Ad essa subentrava nella causa il figlio D.________, unico erede. 
 
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale respingeva il gravame per pronuncia del 21 luglio 2003. 
C. 
D.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in via principale, il riconoscimento di una partecipazione alle spese d'acquisto del mezzo ausiliario e, in via subordinata, il diritto alle spese di noleggio nella misura prevista dalla legge. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre la Cassa di compensazione del Cantone Ticino e l'UFAS non si sono determinati. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è la partecipazione, negata dai primi giudici, alle spese di acquisto della sedia a rotelle. 
2. 
In ordine, si tratta preliminarmente di esaminare la competenza dell'UAI a statuire sulla domanda di prestazioni formulata a suo tempo dall'assicurata, ritenuto che, in caso negativo, potrebbe realizzarsi un motivo di nullità della decisione, rilevabile d'ufficio, che renderebbe superflua la verifica del merito (DTF 127 II 47 seg., 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., pag. 198 seg.). 
2.1 Giusta l'art. 6 cpv. 2 Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV [RS 831.135.1]), il diritto all'assunzione delle spese di noleggio di una carrozzella dev'essere annunciato all'ufficio AI competente (art. 40 OAI). L'UFAS può emanare speciali disposizioni di procedura per la consegna di carrozzelle a persone collocate in case di riposo (cfr. a tal proposito la sentenza del 3 marzo 2005 in re A., H 231/00, consid. 3). Secondo l'art. 6 cpv. 3 OMAV, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002 (le nuove disposizioni [formali] della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA] essendo entrate in vigore solo il 1° gennaio 2003 [DTF 130 V 4 consid. 3.2]), l'ufficio AI si pronuncia sul diritto alle prestazioni. Se la domanda è totalmente o parzialmente respinta, la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l'ufficio AI emana una decisione. 
2.2 Nel caso di specie è pacifico che l'assicurata, al momento della presentazione della domanda di prestazioni del 15 luglio 2002, era al beneficio di una rendita di vecchiaia. Il suo diritto alla consegna di un mezzo ausiliario doveva pertanto, come ha giustamente fatto l'istanza precedente, esaminarsi alla luce dei principi posti dall'art. 43ter LAVS in relazione con l'art. 66ter OAVS. Di conseguenza tornavano applicabili anche le disposizioni procedurali di cui all'art. 6 OMAV. Poiché l'UAI in concreto non ha inteso dare seguito alla richiesta di prestazioni, esso, in virtù del chiaro tenore dell'art. 6 cpv. 3 OMAV, non poteva ritenersi autorizzato ad emanare una decisione, tale competenza spettando alla Cassa di compensazione (cfr. sentenza del 16 ottobre 2001 in re S., H 293/00, consid. 2). 
2.3 L'incompetenza dell'UAI ad emettere la decisione di rifiuto delle prestazioni in esame non determina, eccezionalmente, la nullità del provvedimento e la trasmissione della causa per nuova decisione alla cassa di compensazione competente se e nella misura in cui una simile operazione dovesse esaurirsi in un vuoto esercizio procedurale, in contrasto con i principi di economia processuale (DTF 116 V 187 consid. 3d; cfr. pure consid. 2b non pubblicato in VSI 1998 pag. 102). Tale situazione si verificherebbe ad es. se anche la Cassa competente dovesse comunque esprimersi in senso negativo sulla domanda di prestazioni (sentenza citata del 16 ottobre 2001 in re S., ibidem). 
2.4 Richiamandosi ai principi giurisprudenziali in vigore al momento della pronuncia impugnata che non avrebbero permesso nemmeno all'autorità competente di riconoscere le chieste prestazioni, i primi giudici hanno ritenuto di potere prescindere dall'annullamento della decisione dell'UAI e da un rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione e hanno direttamente trattato il gravame nel merito, respingendolo. In particolare, essi hanno rilevato come la prassi in materia, denegante l'applicazione del diritto alla sostituzione della prestazione ("Austauschbefugnis"), avrebbe ad ogni modo ostato alla presa a carico, anche solo nel senso di una partecipazione, delle spese di acquisto di una sedia a rotelle, un contributo potendo essere concesso solo per le spese di noleggio presso un centro convenzionato con l'UFAS (così ad es. le sentenze inedite del 24 novembre 1992 in re W., H 38/92, e del 9 luglio 1998 in re W., H 237/97, confermate dalle più recenti sentenze del 24 febbraio 2000 in re A., H 435/00, e del 23 febbraio 2005 in re L., H 57/02). 
2.5 Pendente lite, con una sentenza di principio del 19 aprile 2005 in re D., H 384/00, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale delle assicurazioni, modificando la propria giurisprudenza, ha per contro ammesso in linea di massima il diritto alla sostituzione della prestazione anche nell'ambito della consegna dei mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia riconoscendo al ricorrente in questione, che aveva acquistato, anziché semplicemente noleggiato, una carrozzella (perdipiù a motore), il diritto, per tutta la durata necessaria, a un contributo mensile di fr. 55.- (sentenza citata, consid. 4.4). 
2.6 Non potendo in tali circostanze certamente più sostenere che, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali, anche la Cassa di compensazione, qualora fosse stata chiamata a pronunciarsi sulla questione, avrebbe senz'altro respinto la domanda di prestazioni, vengono a mancare i presupposti che permettevano eccezionalmente di prescindere da un annullamento del provvedimento querelato, emanato da un'autorità incompetente ratione materiae. 
3. 
Poiché in definitiva l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto accertare la nullità della decisione 23 agosto 2002 dell'UAI, il giudizio impugnato dev'essere annullato. La causa viene trasmessa alla Cassa cantonale di compensazione, alla quale spetterà in particolare, prima di rendere un nuovo provvedimento formale, di esaminare la richiesta alla luce della più recente giurisprudenza come pure di valutare se e in quale misura i presupposti per fare valere il diritto alla sostituzione della prestazione sono soddisfatti nel caso di specie e giustificano un'assunzione delle spese a carico dell'AVS. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, essendo accertata la nullità della decisione dell'UAI del 23 agosto 2002, il giudizio impugnato del 21 luglio 2003 è annullato. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Gli atti sono trasmessi alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino affinché statuisca sul diritto della defunta P.________ al rimborso delle spese di acquisto della carrozzella "Meyra Eurochair Polaro 1845" con "Aggiuntivi". 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 2 maggio 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: