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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_749/2007 /biz 
 
Sentenza del 2 maggio 2008 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Ferrari, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Massimiliano Schiavi, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno, furto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con sentenza del 5 settembre 2007, la presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno ha condannato A.________ a una pena detentiva di due anni e sei mesi, sospesa in ragione di venti mesi con un periodo di prova di due anni e al pagamento di una multa di fr. 1'500.-, ritenendolo colpevole di tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione, in parte tentato, ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno, furto e infrazione alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Ha ritenuto, in particolare, ch'egli, in correità con un'altra persona, ha organizzato e in parte provveduto al trasporto di B.________ dalla Bulgaria alla Svizzera, affinché vi esercitasse la prostituzione, sottraendole inoltre fr. 1'200.-. Sfruttandone la precaria condizione sociale ed economica e la sua dipendenza, l'ha altresì indotta a compiere con lui due atti sessuali. 
 
B. 
L'interessato ha impugnato questa decisione dinanzi alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CCRP), chiedendo di proscioglierlo dalle imputazioni di sfruttamento dello stato di bisogno e di furto. Con giudizio del 22 ottobre 2007, la CCRP ha dichiarato inammissibile il gravame. 
 
C. 
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula il suo proscioglimento dalle accuse di ripetuto sfruttamento dello stato di bisogno e di furto e di ridurre la condanna a 20 mesi sospesi condizionalmente. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 133 II 353 consid. 1). 
 
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, LTF; RS 173.110) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 cpv. 1 LTF), di per sé, di massima, è ammissibile. 
 
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, così come determinato dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Esso non è vincolato dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione nella sede federale. 
 
1.4 Secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1), dev'essere quindi motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Inoltre, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale non può esaminare nel merito la pretesa violazione di un diritto costituzionale o questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso da parte del ricorrente: in tale ambito le esigenze d'allegazione e di motivazione corrispondono a quelle dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (DTF 133 IV 286 consid. 1.4; 134 I 23 consid. 5.2). 
 
2. 
2.1 La CCRP, ricordato che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto e che l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili solo per arbitrio, ha dichiarato inammissibili le relative censure inerenti allo sfruttamento dello stato di bisogno e di furto sollevate dal ricorrente contro la sentenza di primo grado, ritenendole non adeguatamente motivate e sostanziate secondo quanto richiesto dalla procedura cantonale. Essa, dopo aver illustrato gli accertamenti di fatto e i motivi addotti nella sentenza di primo grado, ha ritenuto che il ricorrente non si è confrontato con quelle considerazioni, limitandosi a definire la presunta vittima bugiarda e non credibile, omettendo peraltro di indicare quale atto processuale conforterebbe tale assunto. 
 
2.2 Secondo la giurisprudenza, ove l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 6B_489/2007 del 26 novembre 2007 consid. 2.2). Se il ricorrente non lo dimostra, ma ripropone le argomentazioni di merito addotte davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è inammissibile. 
 
2.3 Nel rimedio in esame, il ricorrente si limita ad accennare al fatto che nella sede cantonale avrebbe formulato una non meglio precisata censura di arbitrio, ma neppure tenta di spiegare perché la CCRP a torto non l'avrebbe esaminata nel merito. Il ricorso è quindi inammissibile. 
 
2.4 Per di più, il ricorrente rileva semplicemente che il giudice non avrebbe potuto ritenere veritiere le affermazioni della parte civile, la quale avrebbe più volte mentito. Limitandosi ad asserire che per il tipo di reato in questione occorrerebbe più chiarezza e linearità nelle dichiarazioni della vittima, per cui ritenere credibile una parte che avrebbe mentito su alcuni aspetti della vicenda apparirebbe come "una possibile violazione del divieto di arbitrio", il ricorrente non solo non tenta di dimostrare perché la CCRP avrebbe dichiarato a torto inammissibile le sue censure, ma neppure dimostra l'asserita arbitrarietà degli accertamenti di fatto o della valutazione delle prove compiuti dal primo giudice. Anche questi accenni di critica del merito della sentenza non adempirebbero manifestamente le citate esigenze di motivazione. In effetti, per sostanziare la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto, atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì occorre mostrare e spiegare perché il contestato giudizio sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta, oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 133 I 149 consid. 3.1). 
 
3. 
3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
 
3.2 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 2 maggio 2008 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: 
 
Schneider Crameri