Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_408/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 agosto 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione 
(presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 maggio 2017. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 31 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emanato il 17 maggio 2017, 
la comunicazione del 2 giugno 2017 con la quale il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato, 
il silenzio del ricorrente, 
 
 
considerando:  
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere conclusioni e la loro motivazione, 
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in maniera concisa per quale ragione l'atto viola il diritto, 
che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, perché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti di fatto manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che il ricorrente si dilunga nel criticare l'operato delle autorità amministrative e della Corte cantonale, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, 
che il ricorrente si limita a ripetere di aver svolto l'attività di tatuatore come passatempo, senza però contestare le diffuse considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha negato la condizione della buona fede, avendo a suo tempo il ricorrente fornito informazioni erronee, al condono alla restituzione di fr. 2'833.20 di indennità di disoccupazione percepite indebitamente, 
che a titolo abbondanziale si può soggiungere come la condizione della buona fede sia in tale contesto un concetto puramente giuridico, senza nessuna implicazione di natura etica o sul valore delle persone, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, la Giudice unica pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 2 agosto 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice unica:       Il Cancelliere: 
 
Viscione       Bernasconi