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[AZA 0/2] 
 
1A.216/2000 
 
I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO 
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2 novembre 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente 
della Corte, Catenazzi e Favre. 
Cancelliere: Crameri. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto amministrativo presentato il 10 luglio 2000 da G.________, Viganello, patrocinato dall'avv. 
Stefano Pizzola, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, Lugano, contro la decisione emessa il 23 giugno 2000 dall'Ufficio federale di polizia, Berna, nell'ambito di domande di assistenza giudiziaria formulate dalla Germania; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 4 aprile 2000 la Procura di Stoccarda ha presentato una richiesta di assistenza al Ministero pubblico del Cantone Ticino, che l'ha trasmessa all'allora Ufficio federale di polizia (ora Ufficio federale di giustizia, UFG), invitandolo a sottoporla all'Amministrazione federale delle contribuzioni per verificare se i fatti adempissero gli estremi di una truffa in materia fiscale. 
 
L'Autorità estera ha avviato un'inchiesta penale per falsificazione di documenti e frode fiscale nei confronti di A.________, cittadino iraniano, dei cittadini italiani B.________ e C.________, del cittadino tedesco D.________ e di altre persone. L'Autorità inquirente sospetta che C.________, amministratore della società tedesca Y.________, avrebbe agito con la complicità di B.________, A.________, direttore della società cipriota X.________, e della moglie di A.________, amministratrice de facto della società Z.________ di Genova, allo scopo di recuperare sulla base di false dichiarazioni fiscali l'imposta precedente ("Vorsteuer") inerente al commercio di telefoni cellulari ai danni, per vari milioni di marchi tedeschi, del fisco germanico. Questi fatti sono avvenuti nel 1999. 
 
Il 19 maggio 2000 anche il Ministero pubblico di Monaco ha formulato una rogatoria concernente i fatti posti a fondamento dell'inchiesta avviata dalla Procura di Stoccarda. 
Chiede di effettuare numerose perquisizioni domiciliari in Ticino e di sequestrare la documentazione bancaria riguardante conti intestati ai prevenuti e a determinate società, tra cui la società X.________. Con complementi del 6, del 15 e del 16 giugno 2000 il Ministero pubblico di Monaco postula il sequestro provvisorio degli averi detenuti in Svizzera da A.________ e da G.________. 
 
Con domanda del 21 giugno 2000 la Procura di Monaco ha chiesto di sequestrare, presso gli istituti di credito indicati nelle rogatorie, i conti bancari intestati a A.________, E.________, F.________ e G.________. 
 
Il 14 giugno 2000 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha espresso preavviso favorevole riguardo alla doppia punibilità dei fatti - che adempirebbero gli estremi dell'art. 14 cpv. 2 DPA - descritti nelle rogatorie del 4 aprile e del 19 maggio 2000. 
 
B.- Per quanto qui interessa, con decisione d'entrata nel merito e sequestro del 23 giugno 2000, l'UFG ha affidato l'esecuzione delle domande al Ministero pubblico del Cantone Ticino; l'ha altresì designato come Cantone direttore e gli ha delegato l'emanazione di ulteriori decisioni di entrata in materia e di chiusura. In particolare, l'UFG ha ordinato di eseguire la perquisizione e il sequestro presso la società X.________, presso A.________ a Caslano e a Lugano, e presso G.________ a Viganello e a Lugano. 
Ha ordinato altresì il sequestro e il blocco degli averi bancari, fino al termine della procedura di assistenza, della società X.________ e dei conti presso la Banca Coop di G.________. 
 
C.- Avverso questa decisione G.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo di annullare il blocco di tutti gli averi bancari. 
 
L'UFG propone di respingere il ricorso. Nella replica il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale d'aver potuto prendere visione delle richieste estere e di non avere particolari osservazioni da formulare. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Ai rapporti nell'ambito dell'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e la Germania si applicano in primo luogo la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351. 1) e l'Accordo che la completa conchiuso dai due Stati il 13 novembre 1969 (RS 0.351. 913.61). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351. 1) e la sua ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351. 11) sono applicabili alle questioni che la Convenzione e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a, 122 II 140 consid. 2), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c). 
 
b) Il gravame è stato presentato dal titolare dei conti oggetto della contestata misura di assistenza. La sua legittimazione a ricorrere è quindi pacifica (art. 80h lett. b AIMP in relazione con l'art. 9a lett. a AIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/aa, 125 II 356 consid. 3b/aa-bb). 
 
c) L'art. 80g cpv. 2 AIMP dispone che la decisione incidentale, presa dall'autorità federale d'esecuzione, anteriore alla decisione finale è impugnabile - entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP) - separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'art. 80e lett. b: quest'ultimo disposto precisa che il sequestro di beni e valori produce un siffatto pregiudizio (lett. b n. 1). Occorre rilevare però che un tale pregiudizio deve rimanere un'eccezione (FF 1995 III 31). 
 
d) In questo stadio della procedura non si tratta di valutare l'ammissibilità delle rogatorie germaniche o la trasmissione, non ancora decisa, di documentazione e di averi bancari allo Stato richiedente. Eventuali questioni inerenti all'ammissibilità della rogatoria esulano pertanto dalla presente procedura poiché esse potranno essere esaminate, se del caso, nell'ambito dell'emanazione di una decisione di chiusura (sentenza inedita del 29 settembre 1999 in re F., consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204). 
 
aa) Le modifiche dell'AIMP introdotte nel 1996 hanno lo scopo di semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria mediante la limitazione delle vie di ricorso, segnatamente - riguardo alle condizioni richieste dall'art. 87 OG per il ricorso di diritto pubblico (cfr. al riguardo DTF 126 I 97 consid. 1b pag. 101) - contro le decisioni incidentali (FF 1995 III 2, 11). Secondo la giurisprudenza, il sequestro di beni o di valori non comporta pertanto, di per sé, un pregiudizio immediato e irreparabile, visto che tale nozione dev'essere interpretata restrittivamente: 
il ricorrente non può limitarsi ad asserire l'esistenza di un siffatto pregiudizio ma deve renderla verosimile (FF 1995 III 13; sentenza inedita del 29 settembre 1999 in re F., consid. 3, apparsa in Pra 2000 38 204; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 296 pag. 227). Un tale pregiudizio può consistere per esempio in un sequestro di beni che blocchi l'attività economica di una società o di persone private (Michel Féraud, Die neue Rechtsmittelordnung in der Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland, in: Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, pag. 657 segg. , in particolare pag. 661 seg.). Le esigenze poste a tale dimostrazione non possono tuttavia avere quale conseguenza che la sfera segreta debba essere praticamente svelata (Pierre-Dominique Schupp, La révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP), in: RPS 115/1997 pag. , 180 segg. , 186 seg. ; cfr. anche Michele Rusca, Le misure provvisionali nell'assistenza internazionale in materia penale, in: RDS 1997, pag. 135 segg. , pag. 154). 
 
Il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che in tale ambito il sequestro di beni non comporta automaticamente la possibilità di impugnare separatamente la decisione incidentale. Nel ricorso contro la decisione incidentale che ordina il blocco degli averi l'interessato deve indicare in che cosa consista l'asserito pregiudizio e in che misura esso non potrebbe più essere riparato impugnando la decisione di chiusura (art. 80g cpv. 1 AIMP). Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto in particolare la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili, ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. 
La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (sentenza inedita del 1° giugno 1999 in re M., consid. 2c e d). 
 
bb) Nella fattispecie, come rettamente rilevato dall'UFG, il ricorrente si limita ad addurre che il criticato blocco implicherebbe un pregiudizio irreparabile. Egli Sostiene infatti soltanto che la misura gli causerebbe un danno gravissimo e irrimediabile, in particolare riguardo alla sua - non meglio specificata - attività professionale che rischierebbe di essere azzerata, come tutte le attività delle società con cui collabora o nelle quali è attivo. 
Ora, in assenza di una qualsiasi indicazione concreta e precisa al riguardo il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, conformemente alla citata prassi. 
 
Certo, con scritto del 6 ottobre 2000 il ricorrente ha prodotto le richieste di pagamento avanzate da creditori nei confronti della società X.________; egli non è però legittimato a far valere diritti di terzi (che saranno esaminati nel quadro del ricorso interposto dall'interessata; causa 1A.218/2000), potendo opporsi soltanto al blocco del proprio conto (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362, 123 II 161 consid. 1d). 
 
2.- Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
 
Per questi motivi, 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente e all'Ufficio federale di giustizia. 
Losanna, 2 novembre 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,