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[AZA 0] 
I 205/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 2 novembre 2000 
 
nella causa 
P.__________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. 
C.__________, Italia, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Mediante decisione 28 agosto 1996 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha, in via di procedura revisionale, sostituito la rendita intera d'invalidità di cui era al beneficio il cittadino italiano P.__________, nato nel 1950, con una mezza rendita, a far tempo dal 1° novembre successivo. 
Adita dall'interessato la Commissione di ricorso ne accolse il gravame rinviando gli atti all'amministrazione per ulteriori chiarimenti. Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI, l'8 ottobre 1998, confermò la soppressione della rendita intera e la sua sostituzione con una mezza rendita dal 1° novembre 1996. 
 
B.- Adita nuovamente da P.__________, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ne disattese il gravame per pronunzia 3 febbraio 2000. 
 
C.- Tramite l'avv. C.__________, P.__________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. 
Chiede l'annullamento della pronunzia impugnata e il ripristino del versamento della rendita intera con effetto retroattivo dal 1° novembre 1996. Con il gravame produce, in particolare, una relazione 24 marzo 2000 del dott. 
A.__________, specialista in medicina legale e del lavoro a L.__________. 
L'Ufficio AI postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nei considerandi del querelato giudizio la Commis-sione di ricorso ha già correttamente ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'as-sicurazione per l'invalidità svizzera, illustrando in par-ticolare quali presupposti devono essere adempiuti perché una rendita intera possa essere sostituita con una mezza rendita. A detta esposizione può essere fatto riferimento. 
 
a) È utile comunque ribadire che giusta l'art. 41 LAI se il grado di invalidità del beneficiario di una rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa. Co-stituisce motivo di revisione ogni modificazione rilevante nelle circostanze di fatto suscettibili di influire sul grado di invalidità. Al fine di accertare l'esistenza di una simile modificazione si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazio-ne della rendita con quella vigente all'epoca del provvedi-mento litigioso (DTF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 con-sid. 1b). 
Secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a e sentenze ivi citate; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 
 
 
 
b) Va altresì ricordato che giusta l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta per-manente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3% e a una mezza rendita se è invalido alme-no al 50%. 
 
c) Vuole infine essere rilevato che, per costante giu-risprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, quando si ritenga che fatti verifi-catisi ulteriormente possono imporsi quali elementi d'ac-certamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 con-sid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). 
 
2.- a) Il Tribunale federale delle assicurazioni può prestare adesione alle conclusioni cui sono giunti i giudici di primo grado. Esse poggiano su due perizie di rango universitario. 
Il prof. T.__________, avvalendosi del consulto di collaudati specialisti di diversi settori della medicina, ha sostanzialmente aderito alle costatazioni dei medici dell'INPS, i quali avevano valutato l'incapacità lavorativa del ricorrente nella misura del 50%. Questo nonostante un apprezzamento ben più severo degli altri membri del collegio peritale. Infatti, secondo il dott. B.__________, primario ortopedico dell'Ospedale S.__________, il quadro clinico era nel suo insieme modesto e anche se poteva essere causa di recidivanti rachialgie con secondarie limitazioni funzionali della colonna, non sembrava concorrere ad una invalidità lavorativa superiore al 10%. 
Secondo il prof. R.__________, docente all'Università di X.__________, l'inabilità non era dal punto di vista strettamente neurologico e psichico superiore al 15%. 
Non pienamente convinti di questa valutazione i primi giudici, a seguito del ricorso presentato dall'interessato, avevano annullato, su suggerimento del servizio di consulenza medica dell'Ufficio AI, la prima decisione di riduzione della rendita alla metà, invitando l'amministrazione a fare peritare l'assicurato da un istituto altamente qualificato quale la Clinica reumatologica dell'Ospedale Y.__________, che già si era occupata in precedenza del caso, segnatamente nel corso del 1990. 
L'approfondita perizia degli specialisti Y.__________, i quali hanno potuto avvalersi di una documentazione oltremodo completa, avendo avuto a disposizione l'intero fascicolo medico-sanitario dell'Ufficio AI, ha esposto le diagnosi di sindrome toraco-lombovertebrale cronica, scoliosi e lordosi con insufficienza muscolare, osteoporosi giovanile e talassemia minore, attestando una completa incapacità lavorativa dell'assicurato quale muratore o manovale, ma considerandolo totalmente abile in attività leggere, in cui abbia la possibilità di alternare la stazione eretta a quella seduta e non sia costretto a sollevare pesi di oltre cinque chilogrammi. I periti hanno d'altro canto convincentemente motivato il loro diverso apprezzamento rispetto alla precedente perizia del 1990, affermando che le allora paventate fratture della colonna vertebrale, come pure delle teste femorali, non si erano manifestate e che il decorso dell'osteoporosi era stato in tutti questi anni di natura stabile (perizia del 30 dicembre 1997). 
 
b) Secondo il servizio dell'amministrazione preposto alla valutazione dell'invalidità, il ricorrente, in attività adeguate e confacenti al suo stato di salute, poteva ancora conseguire un reddito pari al 45% ca. di quello precedentemente realizzato, il che è sufficiente per dare diritto all'erogazione di una mezza rendita, ma non più di una rendita intera. 
Il risultato cui è pervenuto il servizio suddetto è il più favorevole per l'assicurato ed è stato ottenuto considerando come termine di paragone il reddito inferiore che l'interessato poteva conseguire, ridotto di un ulteriore 20% per tener conto delle eventuali difficoltà di inserimento dovute all'età e alla lunga disaffezione al lavoro. 
A giusta ragione, quindi, i primi giudici hanno confermato, sulla scorta della perizia della Clinica universitaria di Y.__________ e delle conclusioni del servizio preposto alla valutazione del grado d'invalidità, la controversa decisione dell'Ufficio AI. 
 
3.- a) Il ricorrente contesta queste conclusioni rilevando la maggiore attendibilità dei dottori D.__________ e F.__________ rispetto ai consulenti del servizio medico dell'Ufficio AI, dottori M.__________ e E.__________. 
Orbene, l'argomento non è di pregio, poiché la decisione di ridurre la rendita intera alla metà è scaturita da esami di natura peritale, quello del collegio presieduto dal prof. T.__________ e quello della Clinica reumatologica dell'Ospedale Y.__________, peraltro sostanzialmente concordanti anche con la valutazione dell'invalidità espressa a suo tempo dai medici dell'INPS. 
 
b) Va inoltre rilevato che l'affermazione ricorsuale secondo cui l'osteoporosi idiopatica non si sarebbe mai stabilizzata, ma aggravata, contrasta manifestamente con quanto costatato dagli specialisti della Clinica Y.__________, i quali hanno potuto esprimere il loro giudizio disponendo di una documentazione oltremodo completa e confrontando a diversi anni di distanza un'evoluzione favorevole della situazione, che non aveva evidenziato l'esistenza di quelle fratture spontanee che ancora nel corso del 1990 erano state paventate. 
 
c) Nemmeno la relazione del dott. A.__________, pur pregevole nelle citazioni dottrinali, può indurre questa Corte a una diversa soluzione alla luce delle chiare e concordanti conclusioni dei due referti peritali su cui si è fondato l'Ufficio AI, il quale, peraltro, ha invitato la propria consulente medica a esprimersi sul rapporto prodotto dal ricorrente, come pure sugli ulteriori documenti allegati al gravame. La dott. ssa E.__________, confrontati i nuovi documenti con quelli dell'intero fascicolo dell'amministrazione, ha ribadito che nel frattempo non erano comparse complicazioni e che lo stato del ricorrente era sostanzialmente rimasto invariato dal 1997. Essa ha messo inoltre in risalto che la prognosi di una grave osteoporosi fatta nel 1983, cui il dott. 
A.__________ dà particolare rilievo, non si era avverata su un arco di diciassette anni e che, del resto, la deformità della colonna vertebrale era dato obiettivo ben noto e considerato nei referti peritali. Infine, ha rilevato ancora la dott. ssa E.__________, alcune delle citazioni riportate nella relazione del dott. A.__________ si riferivano all'ipotesi di frattura dei corpi vertebrali, che tuttavia finora non si era verificata (rapporto del 13 maggio 2000). 
In simili condizioni, il provvedimento di riduzione della rendita intera alla metà merita conferma, senza che sia necessario disporre ulteriori accertamenti. 
 
d) Va infine ricordato che, qualora dovessero manifestarsi le conseguenze paventate all'inizio degli anni novanta dagli specialisti Y.__________ e la situazione dovesse significativamente peggiorare, l'assicurato potrà presentare ai competenti organi dell'assicurazione per l'invalidità svizzera una domanda di revisione della rendita. Il presente giudizio considera infatti, come si è visto, unicamente la situazione di fatto esistente al momento in cui è stato emanato il contestato provvedimento amministrativo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 2 novembre 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :