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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_493/2011 
 
Sentenza del 2 novembre 2011 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Fonjallaz, Presidente, 
cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Verdi Liberali Democratici, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Cancelleria di Stato, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
NR/CN-2011, 
 
ricorso contro il verbale di accertamento dei risultati della votazione del 23 ottobre 2011 per l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per il Cantone Ticino pubblicato il 27 ottobre 2011 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che nel Cantone Ticino il 23 ottobre 2011 ha avuto luogo, con il sistema proporzionale a circondario unico, l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per la legislatura 2011-2015; 
che i candidati Monica Duca-Widmer e Marco Romano, della lista del Partito Popolare Democratico e Generazione Giovani, hanno ottenuto il medesimo numero di voti, ossia 23'979; 
che in un comunicato stampa del 25 ottobre 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha informato di non procedere a un riconteggio dei voti e, rinunciando all'opzione del sorteggio manuale e convalidata la procedura di sorteggio automatico, ha rilevato che l'esito del sorteggio è stato favorevole alla candidata Monica Duca-Widmer; 
che il 27 ottobre 2011 il Governo cantonale ha poi pubblicato il verbale di accertamento dei risultati di detta votazione (Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino del giorno seguente, n. 86/2011 pag. 8179-8186); 
che avverso questa decisione l'Associazione Verdi Liberali Democratici, A.________, B.________, C.________, D.________ e E.________ presentano, con un unico atto del 31 ottobre 2011 e un'aggiunta di stessa data, un "ricorso al governo cantonale" ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. c della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP, RS 161.1), inoltrato pure al Consiglio federale e, "per incombenti", anche al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii); 
che per evidenti motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica si giustifica pronunciarsi senza indugio sull'ammissibilità del gravame in esame, presentato in versione originale e non in copia, apparentemente proposto al Tribunale federale quale rimedio di diritto, del resto sottoscritto anche da un cittadino che esercita la professione d'avvocato; 
che la legittimazione dei ricorrenti è pacifica (art. 82 lett. c in relazione con l'art. 89 cpv. 3 LTF); 
che, per contro, il ricorso in materia di diritti politici, in assenza di una decisione governativa, è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 88 cpv. 1 lett. b LTF); 
che, in effetti, i ricorrenti non spiegano perché nella fattispecie il ricorso al Governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale (ricorso sull'elezione) previsto dall'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP, non sarebbe ammissibile (cfr. per detto obbligo nel quadro di irregolarità riguardanti le votazioni, DTF 137 II 177 consid. 1.2 e 1.3), ricordato peraltro ch'essi rilevano d'aver inoltrato al Consiglio di Stato, il 28 ottobre 2011, un documento con 37 domande concernenti lo svolgimento dell'elezione litigiosa, riproposte nello scritto indirizzato al Tribunale federale; 
che, di massima, il Tribunale federale è competente per esaminare soltanto le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 80 cpv. 1 LDP e 88 cpv. 1 lett. b LTF); 
che ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, ritenuto che i ricorrenti sottolineano che le risposte alle menzionate domande sarebbero fondamentali per accertare se l'elezione sia avvenuta in maniera corretta; 
che pertanto il Tribunale federale dovrà pronunciarsi, se del caso, soltanto su un eventuale ricorso presentato contro la decisione governativa, un suo giudizio essendo attualmente prematuro e lesivo delle competenze stabilite dalla LTF e dalla LDP; 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF; DTF 133 I 141 consid. 4.1); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione ai ricorrenti, al Consiglio di Stato e all'Ufficio cantonale di accertamento del Cantone Ticino, alla Cancelleria federale, alla Segreteria generale e al Servizio giuridico dei Servizi del Parlamento e, per conoscenza, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e al Consiglio federale. 
 
Losanna, 2 novembre 2011 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri