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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_732/2011 
 
Sentenza del 2 novembre 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
pronuncia del fallimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che in accoglimento dell'istanza presentata da B.________SA il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato il fallimento di A.________SA a far tempo dal 12 agosto 2011 alle ore 10.00; 
che con sentenza 27 settembre 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________SA e ha nuovamente pronunciato il fallimento a far tempo dal 30 settembre 2011 alle ore 10.00; 
che in virtù della sentenza cantonale la fallita ha unicamente dimostrato di aver estinto il debito nei confronti di B.________SA, ma non ha reso verosimile di essere solvibile come pure richiesto dall'art. 174 cpv. 2 LEF
che A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile del 17 ottobre 2011, con cui chiede anche il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio; 
che la fallita afferma di aver provveduto dopo la sentenza d'appello a tacitare tutti i suoi creditori "versando l'importo relativo a tutte le esecuzioni pendenti", produce un attestato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno del 12 ottobre 2011 e chiede al Tribunale federale di annullare il fallimento perché ritiene di aver adempiuto i presupposti di cui all'art. 174 cpv. 2 LEF
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti il gravame non contiene alcuna critica rivolta contro la decisione impugnata, ma si fonda unicamente sull'inammissibile novum, siccome intervenuto dopo la pronuncia cantonale, del pagamento di ulteriori debiti (art. 99 cpv. 1 LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_230/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.2.3); 
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che con l'evasione del gravame l'istanza tendente al conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, all'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino e all'Ufficio del registro fondiario di Locarno. 
 
Losanna, 2 novembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini