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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_205/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 novembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Luca Trisconi, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 settembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.83 e 14.2017.84). 
 
 
Considerando:  
che lo studio legale B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 8'542.80 oltre interessi; 
che con decisione 2 maggio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo; 
che con sentenza 18 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo di A.________, rigettando l'opposizione in via provvisoria limitatamente a fr. 5'753.20 oltre interessi; 
che con ricorso datato 19 ottobre 2017 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale; 
che la sentenza qui impugnata non è suscettiva di un ricorso in materia civile, il valore di lite non raggiungendo la soglia di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e la controversia non concernendo una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ragione per cui rimane unicamente aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF); 
che giusta i combinati art. 117 e 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; 
che in virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; 
che dal tracciamento degli invii postali risulta che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente in data 19 settembre 2017, come da lui stesso ammesso; 
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 20 settembre 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere giovedì 19 ottobre 2017; 
che il ricorso datato 19 ottobre 2017 è stato consegnato alla posta svizzera unicamente il 20 ottobre 2017; 
che pertanto il rimedio, tardivo, risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini