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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.240/2003 /bom 
 
Sentenza del 2 dicembre 2003 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
calcolo del minimo esistenziale, 
 
ricorso 11 novembre 2003 contro la decisione emanata il 28 ottobre 2003 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Nell'ambito delle esecuzioni promosse dalle cassa malati B.________ e C.________, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Locarno aveva stabilito il minimo esistenziale mensile di A.________ in fr. 3'154.--. 
2. 
L'11 luglio 2003 il presidente dell'autorità di vigilanza ha conferito effetto sospensivo a un ricorso presentato dall'escussa nel senso che dev'essere pignorato il reddito che eccede fr. 3'800.-- mensili. Con sentenza 28 ottobre 2003, dopo aver preso atto della comunicazione dell'Ufficio, secondo cui le spese di abitazione ammontano a fr. 1'221.-- invece di fr. 1'200.-- ritenuti in precedenza, ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ e ha fissato il suo minimo d'esistenza in fr. 3'176.-- (fr. 3'154.-- + fr. 21.90 arrotondati a fr. 22.--). 
3. 
Con ricorso dell'11 novembre 2003 A.________ chiede al Tribunale federale di aumentare l'importo stabilito dall'autorità di vigilanza - che ella afferma di non poter accettare - in modo tale da evitare un'ancora più grande catastrofe. Ella sostiene di non aver ricevuto l'importo di fr. 3'800.-- fissato nel decreto dell'11 luglio 2003. Indica poi che suo marito non dispone di alcun reddito e afferma che i giudici cantonali avrebbero fissato il minimo esistenziale tenendo conto di una sola persona. Il pignoramento non le permetterebbe inoltre di corrispondere i premi di cassa malati, fatto che causerà nuove esecuzioni. Ella rileva di dover pagare pure altre spese per elettricità, medicamenti, franchigia, automobile, imposte, ecc. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
4. 
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste la violazione. Ciò significa segnatamente che in un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti, le conclusioni vertenti su una somma di denaro devono essere cifrate e la ricorrente non può limitarsi a domandare al Tribunale federale di fissare l'importo postulato (DTF 121 III 390 consid. 1). 
4.1 Nella fattispecie la ricorrente si limita di chiedere al Tribunale federale di aumentare l'importo fissato dall'autorità di vigilanza, senza menzionare alcuna cifra. Ella nemmeno indica gli importi che vorrebbe vedere inclusi nel minimo esistenziale. Ne segue che il gravame non soddisfa le esigenze poste dall'art. 79 cpv. 1 OG a un ricorso alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale e si rivela di primo acchito inammissibile. 
4.2 A titolo del tutto abbondanziale si può rilevare che non è ravvisabile il motivo per cui la ricorrente ritiene che l'autorità di vigilanza abbia fissato il minimo esistenziale basandosi su una sola persona, atteso che la predetta autorità si è fondata sul minimo di base di fr. 1'550.--, applicabile nel caso di coniugi o due altre persone che formano una durevole comunione domestica. La decisione impugnata spiega inoltre che - in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 III 20 consid. 3) - possono unicamente essere incluse nel minimo esistenziale del diritto esecutivo le spese che vengono effettivamente pagate e che in concreto i premi di cassa malati non vengono corrisposti. La ricorrente, limitandosi ad affermare che il pignoramento non le permette di pagare i premi correnti, non censura in alcun modo tale motivazione. 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione alla ricorrente, alle controparti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 2 dicembre 2003 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: