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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1109/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 2 dicembre 2013  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tasse giudiziarie, 
 
ricorso contro la decisione emessa il 27 settembre 2013 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 27 settembre 2013 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha preso atto del ritiro del gravame esperito da A.________, a nome e per conto della B.________, contro la decisione emessa dal Consiglio di Stato l'11 settembre 2013 e ha posto a carico dell'insorgente la tassa di giustizia di fr. 150.--. 
 
B.   
In seguito agli scritti datati 3 ottobre e 24 ottobre 2013 con cui A.________ contestava la citata tassa di giustizia nonché l'obbligo imposto dalla legge ticinese di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1996 (art. 8 cpv. 1 LPamm; RL/TI 3.3.1) di rivolgersi alle autorità ticinesi in italiano, la Corte cantonale lo ha informato, il 19 novembre 2013, che senza riscontro da parte sua entro un termine di dieci giorni, detti atti sarebbero stati trasmessi al Tribunale federale quale ricorso contro la sentenza del 27 settembre 2013. 
Il 22 novembre 2013 A.________ ha fatto pervenire alla Corte cantonale, quale "replica" alla menzionata lettera del 19 novembre precedente, un ricorso contro un avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio esecuzione di Locarno. 
 
C.   
Come annunciato in precedenza all'interessato, il 26 novembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo ha inviato alla II Corte di diritto pubblico i diversi ricorsi sottopostogli da A.________. 
 
D.   
Con scritto del 27 novembre 2013 la II Corte di diritto civile, esprimendosi sull'allegato ricorsuale del 22 novembre 2013 di sua competenza, ha reso attento A.________ al fatto che prima di adire il Tribunale federale egli doveva esaurire il corso delle istanze cantonali, ciò che nel caso di specie non aveva fatto. Di conseguenza non veniva aperto alcun incarto e ulteriori scritti di medesimo tenore sarebbero stati archiviati senza seguito. 
Per quanto di sua competenza la II Corte di diritto pubblico non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio).  
 
1.2. Il ricorso è stato redatto, come era diritto del ricorrente, in tedesco. Tuttavia si giustifica di rendere la presente sentenza in italiano in virtù dell'art. 54 cpv. 1 LTF, secondo il quale il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge nella lingua della decisione impugnata.  
 
2.  
 
2.1. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245.). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120 seg.).  
 
2.2. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In effetti, in qualche riga il ricorrente si limita a contestare il fatto che debba rivolgersi alle autorità ticinesi in italiano, rispettivamente che venga prelevata una tassa di giustizia. Egli non si confronta però con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale né sostanzia segnatamente una qualsiasi violazione del diritto (art. 95 segg. LTF), in particolare una disattenzione arbitraria (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) del diritto cantonale di procedura. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
 
3.   
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 dicembre 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud