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[AZA 0/2] 
 
1A.14/2000 
1A.15/2000 
 
   I C O R T E D I   D I R I T T O   P U B B L I C O 
   ***************************************************** 
 
3 gennaio 2001  
 
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre- 
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa- 
le, Féraud, Catenazzi, Favre e Foglia, supplente. 
Cancelliere: Crameri. 
 
_________ 
 
Visti i ricorsi di diritto amministrativo del 21 gennaio 
2000 presentati da  A.________, patrocinato dall'avv. dott.  
Florian Baumann, studio legale Stern & Partner, Zurigo, e 
dalla  B.________ N.V., Denderleeuw (B), patrocinata dall'  
avv. Rudolf Schaller, Ginevra, contro la decisione emanata 
il 17 dicembre 1999 dalla  Camera dei ricorsi penale del  
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nell' ambito di una  
procedura di assistenza giudiziaria in materia penale av- 
viata su domanda del Belgio; 
R i t e n u t o   i n   f a t t o :  
 
A.-  
Il 25 ottobre 1996 il Giudice istruttore di  
Bruxelles ha inoltrato una domanda di assistenza giudizia- 
ria, completata l'8 novembre 1996, e in seguito il 21 apri- 
le 1999, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei 
confronti di C.________, D.________, E.________, F.________ 
e G.________ per i reati di riciclaggio di denaro, possesso 
illecito e importazione di sostanze stupefacenti, estorsio- 
ni, organizzazione criminale e traffico di persone. Secondo 
l'Autorità richiedente gli inquisiti, attraverso le società 
B.________ N.V. e H.________ Ltd. e la I.________ Trust, 
avrebbero cercato di riciclare denaro, di provenienza ille- 
cita, per finanziare le attività della L.________, società 
attiva nella produzione e diffusione di programmi televisi- 
vi in curdo; amministratori delegati della B.________ erano 
C.________ e D.________. 
 
       Il Giudice istruttore di Bruxelles ha chiesto all' 
Autorità svizzera di procedere al sequestro e alla consegna 
della "X.________ collection", consistente in sei zaffiri 
di grossa caratura, apparentemente di proprietà di 
A.________ e depositata presso la ditta M.________ nella 
zona franca dell'aeroporto di Kloten; vi sarebbe il sospet- 
to che la collezione sia servita al fine di procurare alla 
B.________, rispettivamente alla L.________, i mezzi finan- 
ziari leciti necessari per l'ottenimento di una licenza te- 
levisiva satellitare. Non potendo immettere direttamente 
sul mercato il provento dei traffici di stupefacenti o del- 
le estorsioni di cui era sospettata, la B.________ si 
sarebbe accordata con A.________, concludendo con lui il 5 
febbraio 1996 un contratto: questo prevedeva il prestito da 
B.________ a A.________ di una somma (5 milioni Frs. e 13 
milioni DM, pari a circa 10'600'000 ECU), senza interesse, 
A.________ impegnandosi a restituire alla B.________ 
36 ordini di pagamento irrevocabili e incondizionati di una 
primaria banca occidentale, scadenzati su tre anni, per un 
valore complessivo di 13'359'540 ECU; a garanzia dell'ope- 
razione sarebbe servita la nota collezione, assicurata per 
un valore di US$ 53'339'000. 
 
       Secondo l'Autorità estera, l'intero traffico è sta- 
to scoperto con il sequestro, avvenuto in Lussemburgo e 
tutt'ora operativo, degli importi consegnati dalla 
B.________ a A.________ e da quest'ultimo rimessi a un suo 
agente, perché li depositasse in una banca lussemburghese. 
 
       Il 6 marzo 1998 A.________ e la B.________ hanno 
stipulato una convenzione, che secondo il primo avrebbe 
annullato retroattivamente il citato contratto del 1996; 
questa conclusione è contestata dalla B.________. 
 
B.-  
Con decisione del 19 novembre 1996 il Procura-  
tore pubblico del Cantone Ticino (PP), a cui l'allora Uffi- 
cio federale di polizia (UFP), ora Ufficio federale di giu- 
stizia, aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha or- 
dinato il sequestro della "X.________ collection". 
 
       Nel frattempo, informazioni preliminari aperte pa- 
rallelamente dal Ministero pubblico ticinese per riciclag- 
gio nei confronti di A.________ sono sfociate in un non 
luogo a procedere del 15 ottobre 1998. I risultati dell'in- 
chiesta svizzera sono stati trasmessi all'Autorità rogante. 
 
       Il sequestro è stato confermato dalla Camera dei 
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(CRP) con sentenza del 18 agosto 1998. Con decisione del 4 
maggio 1999, il PP ha ordinato la trasmissione all'Autorità 
richiedente della "X.________ collection". 
 
C.-  
La CRP, adita da A.________, ne ha respinto il  
ricorso; ha egualmente respinto, in quanto ricevibili, le 
osservazioni al ricorso della B.________. La Corte cantona- 
le ha rilevato che la legittimazione attiva dei ricorrenti 
non era chiara; ha però lasciato irrisolta la questione, 
ritenendo che si trattava di quesiti di merito, la cui so- 
luzione sfuggiva all'Autorità rogata. Nel merito, la CRP ha 
precisato che le norme applicabili consentono la confisca e 
la consegna non solo dei proventi di reato, ma anche degli 
strumenti usati per compierlo; ora, essendo l'inchiesta fo- 
calizzata in Belgio, sede della B.________, rispetto alle 
diramazioni delle indagini in numerosi Paesi europei, appa- 
riva senz'altro giustificata la centralizzazione della pro- 
cedura presso la giustizia belga, e di conseguenza anche la 
responsabilità del contestato sequestro. Sempre secondo la 
CRP, alla consegna della collezione all'Autorità belga non 
si opporrebbe il contenzioso volto a stabilirne il proprie- 
tario, rispettivamente l'avente diritto, quesito su cui la 
Corte cantonale ha negato di aver titolo per giudicare. 
 
D.-  
Sia A.________ (causa 1A.14/2000) che la  
B.________ (causa 1A.15/2000) presentano un ricorso di 
diritto amministrativo al Tribunale federale contro la 
menzionata decisione. A.________ chiede di annullare la 
decisione stessa e quella di trasmissione del PP e di re- 
spingere la domanda di assistenza; postula inoltre il dis- 
sequestro della "X.________ collection" a suo favore. La 
B.________ chiede, in via principale, di annullare la deci- 
sione impugnata e le decisioni di sequestro e di trasmis- 
sione del PP e, in via subordinata, di subordinare la con- 
segna della "X.________ collection" alle Autorità belghe 
alla condizione ch'esse dichiarino di impegnarsi a resti- 
tuirgliela, una volta dissequestrata. 
 
E.-  
La CRP si è riconferma nella propria decisio-  
ne. Il PP e l'UFP chiedono di respingere i ricorsi. 
 
       Nelle osservazioni al ricorso di A.________, la 
B.________ ha contestato i diritti di quest'ultimo sulla 
collezione, mentre A.________ ha contestato la legittima- 
zione della B.________ a ricorrere e ribadito i suoi dirit- 
ti. 
 
F.-  
Il 7 aprile 2000 A.________ ha comunicato che  
il 28 settembre 1999 era stato dichiarato a Lugano il suo 
fallimento, precisando che l'interesse al mantenimento del 
ricorso rimaneva comunque intatto, considerati i diritti 
della massa fallimentare. 
 
       L'Ufficio dei fallimenti, mediante lettera del 21 
aprile 2000 al Tribunale federale ha chiesto che, in caso 
d'accoglimento del ricorso di A.________, la "X.________ 
collection" venisse consegnata non a lui, ma all'Ufficio, 
in rappresentanza della massa fallimentare. 
 
       Mediante lettera dell'8 maggio 2000, la B.________, 
vista la rivendicazione dell'Ufficio dei fallimenti sui 
beni sequestrati, ha chiesto di respingere la rogatoria e 
ribadito i suoi diritti di creditore pignoratizio. 
 
       Il 19 maggio 2000 A.________ ha contestato l'ammis- 
sibilità dello scritto 8 maggio 2000 della B.________, 
chiedendo in subordine di fissargli un termine per presen- 
tare proprie controsservazioni. Ottenutolo, vi ha rinuncia- 
to con lettera dell'8 giugno 2000. Il 20 ottobre 2000 
A.________ ha prodotto una dichiarazione dell'Ufficio di 
esecuzione di Lugano, attestante che nei suoi confronti non 
vi erano procedure esecutive in corso né risultavano 
iscritti, presso il predetto Ufficio, attestati di carenza 
di beni. 
 
C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :  
 
1.-  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con  
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo- 
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da- 
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 
I 257 consid. 1, 126 II 506 consid. 1, 126 III 485 consid. 
1). 
 
       a) I ricorsi sono in stretta relazione tra loro, 
la sentenza impugnata è la stessa e concerne la medesima 
fattispecie, e le censure ricorsuali sono, in parte, analo- 
ghe. Si giustifica pertanto di trattare i gravami congiun- 
tamente e di deciderli con un unico giudizio (DTF 122 II 
367 consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1). 
 
       b) Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza è re- 
datta in una lingua ufficiale, di regola in quella della 
decisione impugnata; se le parti parlano un'altra lingua 
ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. 
Il ricorso di A.________ è redatto in tedesco, quello della 
B.________ in francese; la procedura di assistenza è stata 
condotta dalle Autorità del Cantone Ticino in lingua ita- 
liana, che è la lingua in cui è stesa la decisione impugna- 
ta. Si giustifica pertanto di seguire la regola generale 
fissata dall' art. 37 cpv. 3 OG e di redigere il giudizio 
in italiano. 
 
       c) Belgio e Svizzera sono parti contraenti della 
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia 
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe- 
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del 
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli- 
cazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni 
che la prevalente Convenzione internazionale non regola 
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto 
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello con- 
venzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a), 
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 
II 595 consid. 7c). 
 
       Nella fattispecie entra altresì in linea di conto 
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e 
la confisca dei proventi del reato, conclusa a Strasburgo 
l'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; cosiddetta Convenzione n° 
141), entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 
1993 e il 1° maggio 1998 per il Belgio, la quale trova 
applicazione in tema di confisca di proventi di reato, di 
strumenti di reato e del valore sostitutivo dei proventi 
(art. 1c; art. 2, art. 13 cpv. 1). 
 
       d) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 
AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e 
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se 
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem- 
piuti e in quale misura questa deve essere prestata (DTF 
123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta- 
via tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a ve- 
rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in- 
sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d). 
Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da 
un'Autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato 
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manife- 
stamente inesatti o incompleti oppure accertati violando 
norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; DTF 123 
II 134 consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre 
la richiesta di annullamento della decisione impugnata so- 
no, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6 AIMP e 114 OG; 
DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii). 
 
       e) Interposto tempestivamente contro una decisione 
di sequestro e consegna di oggetti provento o strumento di 
reati, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza 
resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, i ricorsi 
di diritto amministrativo sono ricevibili sotto il profilo 
dell'art. 80f cpv. 1 AIMP
 
       f) La CRP ha lasciato aperto il quesito della le- 
gittimazione attiva dei ricorrenti: ha ritenuto infatti che 
sia la posizione della B.________, quale creditrice pigno- 
ratizia, sia quella di A.________, come proprietario della 
collezione, non erano chiare; ha concluso pertanto che la 
questione di sapere chi, tra loro, possa vantare diritti 
sulle pietre preziose, rispettivamente opporsi alla loro 
consegna all'Autorità richiedente, attiene soprattutto al 
merito e non può essere risolto dall'Autorità richiesta. 
 
       Certo, il Tribunale federale, applicando il previ- 
gente art. 74 AIMP, aveva precisato che non spetta all'Au- 
torità richiesta pronunciarsi sulla sorte definitiva degli 
oggetti da consegnare e ch'essa non deve pertanto stabilire 
neppure diritti o obblighi di natura civile: e questo per- 
ché la decisione di merito su un'eventuale confisca o su 
diritti di natura civile riguardo agli oggetti da consegna- 
re dev'essere presa dalle Autorità giudiziarie dello Stato 
richiedente, in applicazione del suo diritto (DTF 117 Ib 
517 consid. 11a pag. 550). 
 
       I ricorrenti adducono, come incombe loro, i fatti 
che fonderebbero la rispettiva legittimazione a ricorrere 
(DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165). Tali fatti non so- 
no tuttavia chiari, sia riguardo alla qualifica di 
A.________ quale proprietario delle pietre preziose (egli 
ha dichiarato alle Autorità lussemburghesi, il 28 marzo 
1996, di avere "loué le droit de propriété de N.________"), 
sia riguardo al contestato annullamento retroattivo del 
contratto del 1996 sia riguardo alla validità del diritto 
di pegno della B.________ sulla collezione stessa. 
 
       A.________ appare formalmente il proprietario della 
"X.________ Collection". Indipendentemente dal titolo per 
cui lo sia divenuto, la sua legittimazione si fonda sulla 
presunzione conferitagli dal possesso dei beni contestati 
(art. 930 CC). Nel caso della consegna di oggetti con i 
quali è stato commesso il reato, o del suo ricavo, la le- 
gittimazione a ricorrere dev'essere riconosciuta all'acqui- 
rente che rende verosimile di aver acquisito in buona fede 
diritti su tali oggetti (DTF 123 II 134 consid. 1c;  Robert  
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en ma-  
tière pénale, Berna 1999, n. 308 pag. 235; sulla consegna 
di oggetti v. pure DTF 123 II 595 consid. 4c con rinvii; 
sulla legittimazione giusta l'art. 80h lett. b AIMP, rela- 
tiva alla trasmissione di informazioni e di mezzi di prova 
secondo l'art. 74 AIMP vedi invece DTF 126 II 258 consid. 
2d, 125 II 356 consid. 3b). Non occorre quindi esaminare 
oltre la legittimazione della B.________, visto che si deve 
in ogni caso esaminare il ricorso di A.________. 
 
2.-  
Entrambi i ricorrenti rimproverano alla CRP di  
aver violato il diritto di essere sentito e, in particola- 
re, di aver ritenuto la consegna dei gioielli giustificata 
poiché usati quale strumento per compiere un riciclaggio di 
denaro e non quale provento di reato; ora, solo con la sen- 
tenza della CRP A.________ avrebbe appreso che la Conven- 
zione n. 141 imporrebbe di scostarsi dalla regola dell'art. 
74a cpv. 3 AIMP, secondo cui la consegna avviene di massima 
su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato 
richiedente. La B.________ fa valere dal canto suo che la 
Corte cantonale non le avrebbe dato accesso alle contros- 
servazioni di A.________ sul suo ricorso. 
 
       a) Dal diritto di essere sentito, desumibile dall' 
art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), 
la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a 
esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore, 
di fornire prove sui fatti che possono influenzare la deci- 
sione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipa- 
re all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di 
pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argo- 
menti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid. 
2a, 126 V 130 consid. 2a e b, 123 I 63 consid. 2a). L'Auto- 
rità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documen- 
ti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve infor- 
marne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii). 
 
       Un'eventuale violazione del diritto di essere sen- 
tito, derivante per esempio da un difetto di motivazione o 
dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito 
dell'assistenza vedi l'art. 80b AIMP), può essere sanata, 
di massima, anche nell'ambito della presente procedura di 
ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4 
pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72;  Zimmer -  
mann, op. cit., n. 265, 268 e 273 pag. 214).  
 
       b) aa) Nella decisione impugnata la CRP ha rileva- 
to che il Procuratore pubblico, in conformità dell'art. 80b 
AIMP, avrebbe "fatto meglio" a sottoporre a A.________ la 
domanda di consegna all'estero prima di decretare la chiu- 
sura della procedura di assistenza. La CRP ha comunque ri- 
tenuto a ragione che questa omissione non comportava l'an- 
nullamento della decisione di chiusura, poiché dinanzi a 
lei, che fruisce di pieno potere cognitivo, A.________ ha 
avuto completo accesso agli atti e ampia possibilità di 
esprimersi, ciò che ha sanato il censurato vizio. La stessa 
conclusione vale per l'asserita carenza di motivazione del- 
la decisione del PP, oggetto di diffuse critiche da parte 
di A.________. Certo, nella decisione del 26 febbraio 1999 
il PP ha invitato l'Autorità belga a precisare la prove- 
nienza delittuosa della collezione; egli ha però anche ri- 
levato che nella rogatoria non era stata considerata la 
provenienza delittuosa della collezione, quanto "il suo 
possibile uso nell'ambito del riciclaggio di denaro". Con- 
siderato che decisivo, come si dirà (cfr. anche DTF 126 II 
495 consid. 5e/aa), è il contenuto della richiesta estera, 
è manifesto che la CRP poteva pronunciarsi anche sul quesi- 
to dell'uso della collezione quale strumento di riciclag- 
gio, per cui non si è affatto in presenza di una nuova qua- 
lificazione giuridica della fattispecie, sulla quale il ri- 
corrente avrebbe avuto, a determinate condizioni, la facol- 
tà di potersi esprimere (DTF 126 I 19 consid. 2a e c; cfr. 
anche DTF 124 I 49 consid. 3c). Poiché la CRP non ha fonda- 
to la contestata decisione su una norma o un motivo giuri- 
dico non evocato nella procedura anteriore, il diritto di 
essere sentito del ricorrente non è stato violato, ritenuto 
come egli poteva ravvisarne la rilevanza nella fattispecie 
(DTF 123 I 63 consid. 2d pag. 69, 115 Ia 94 consid. 1b e 
rinvii). 
 
       bb) La B.________ ammette che, dopo numerose ri- 
chieste di accesso alle decisioni di sequestro e di conse- 
gna del PP, essa ha potuto infine, in data 28 settembre 
1999, e quindi prima dell'inoltro delle sue "osservazioni 
contenenti un ricorso" alla CRP, consultare l'incarto con- 
cernente la procedura di assistenza giudiziaria (ricorso 
pag. 9), oggetto del presente litigio; l'asserita violazio- 
ne del suo diritto di essere sentito è stata quindi sanata. 
 
       A torto i ricorrenti rimproverano alla CRP di non 
avere semplicemente annullato le decisioni del PP. Essi, 
infatti, già nella procedura cantonale di ricorso hanno po- 
tuto avere accesso all'incarto e hanno potuto esprimersi, 
con l'eccezione di cui si è detto e di cui si dirà, prima 
dell'emanazione del giudizio della CRP. Al più tardi a quel 
momento, essi hanno potuto prendere conoscenza della doman- 
da complementare di assistenza del 21 aprile 1999 che indi- 
cava, in modo sufficientemente chiaro, le ragioni che impo- 
nevano il mantenimento del sequestro e la consegna della 
collezione di gioielli, il cui uso - così nella traduzione 
italiana - "sembrava necessario per commettere l'operazione 
di riciclaggio di fondi criminali che non potevano essere 
utilizzati nell'economia legale". 
 
       cc) La B.________ fa valere inoltre che la CRP non 
le avrebbe trasmesso, neppure con la decisione impugnata, 
le controsservazioni di A.________ al suo allegato del 28 
ottobre 1999. Nel criticato giudizio la CRP ha rilevato che 
le controsservazioni, non stralciate dagli atti, e con le 
quali veniva contestato il diritto di pegno poiché il con- 
tratto originale sarebbe stato annullato con la convenzione 
del 6 marzo 1998, erano state presentate spontaneamente da 
A.________ (fatti h, pag. 4). Ora, dinanzi al Tribunale 
federale, è stata data alle parti opportunità di accedere 
agli atti del procedimento, e quindi anche alla menzionata 
memoria, e di formulare eventuali critiche, e le proprie 
osservazioni alle censure della controparte. Esse hanno 
così compiutamente potuto far uso del loro diritto di esse- 
re sentito e le loro stesse critiche dimostrano ch'esse 
hanno chiaramente compreso la portata del giudizio impugna- 
to, contestandolo con conoscenza di causa (DTF 126 I 15 
consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid. 
2a, 123 I 31 consid. 2c). 
 
       Infondata è quindi anche la censura di carenza di 
motivazione della decisione della CRP. L'art. 29 cpv. 2 
Cost., come il previgente art. 4 vCost., non pone esigenze 
troppo severe all'obbligo di motivazione, visto che l'Auto- 
rità è tenuta a esprimersi solo sulle circostanze signifi- 
cative e rilevanti, atte a influire sul giudizio di merito, 
e non su ogni allegazione fattuale, mezzo di prova od obie- 
zione giuridica addotti dalle parti (DTF 126 I 97 consid. 
2b, 121 I 54 consid. 2c), ciò che è avvenuto in concreto. 
Le garanzie contenute nella AIMP non conferiscono una pro- 
tezione più estesa di quella fornita dalla garanzia costi- 
tuzionale stessa (art. 80d AIMP; DTF 124 II 184 consid. 3 
inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.). 
 
       c) I ricorrenti sostengono poi che la domanda com- 
plementare, inviata il 21 aprile 1999 per il tramite dell' 
UFP e, il 7 aprile precedente, direttamente al Ministero 
pubblico, sarebbe tardiva: essa non rispetterebbe in effet- 
ti il termine del 20 aprile 1999 fissato dal Ministero pub- 
blico all'Autorità richiedente affinché fornisse, se inten- 
deva mantenere il sequestro, indicazioni concrete sulla 
provenienza delittuosa della collezione. La CRP ha ritenuto 
che una domanda, complementare o no, può essere presentata 
in qualsiasi momento e che, tutt'al più, lo Stato richie- 
dente si è esposto al rischio di vedere la collezione dis- 
sequestrata alla scadenza del termine. Ha ritenuto altresì 
che si trattava di un caso d'urgenza, che autorizzava la 
trasmissione diretta tra le Autorità giudiziarie secondo 
l'art. 15 cpv. 2 CEAG, ciò che è contestato dai ricorrenti. 
 
       Secondo la giurisprudenza, l'assenza del requisito 
dell'urgenza non costituisce una deficienza grave ai sensi 
dell'art. 2 lett. d AIMP, tale da invalidare la richiesta 
di assistenza (DTF 116 Ib 86 consid. 5; sentenze inedite 
dell'11 novembre 1993 in re Titolare dei conti, consid. 3, 
e del 28 febbraio 1994 in re M., consid. 3). Inoltre, l'in- 
teresse pubblico volto a salvaguardare la procedura ordi- 
naria è comunque preservato dal fatto che le commissioni 
esperite d'urgenza sono rispedite, corredate dai documenti 
relativi all'esecuzione, secondo la procedura ordinaria 
dell'art. 15 cpv. 1 CEAG, ossia all'UFP (art. 17 AIMP), co- 
me avvenuto nella fattispecie. Non occorre quindi risolvere 
il quesito di sapere se è dato il requisito dell'urgenza, 
per cui l'Autorità di esecuzione e le Autorità di ricorso 
possono fondarsi sulla domanda complementare. 
 
3.-  
I ricorrenti fanno valere la lacunosità della  
richiesta d'assistenza. 
 
       a) La censura non regge, visto che la richiesta, 
con il complemento del 21 aprile 1999, adempie le esigenze 
poste dagli art. 14 cpv. 1 CEAG e 28 AIMP. Come ha rilevato 
la CRP, in particolare dal citato complemento si evince che 
l'inchiesta per riciclaggio di denaro proveniente da atti- 
vità criminali è iniziata nel 1966 mediante il sequestro in 
Lussemburgo di un'importante somma di franchi svizzeri e di 
marchi tedeschi, trasportati in una valigetta per conto 
della B.________. Il transito di fondi sospetti fu peraltro 
constatato su conti della B.________ e della H.________, 
società attiva nella produzione e diffusione di programmi 
televisivi in curdo, i cui dirigenti risultano avere stret- 
ti legami con il PKK. Secondo la B.________, il denaro 
sequestrato sarebbe frutto di donazioni volontarie, ammini- 
strate dal  I.________ Trust; tuttavia, una verifica effet-  
tuata dall'Autorità belga presso persone indicate come do- 
natori ha smentito tale assunto. In effetti, diverse in- 
chieste hanno evidenziato che persone che rivestono ruoli 
importanti nella B.________ e nella H.________ sono impli- 
cate nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di 
stupefacenti o da estorsioni. La Corte cantonale ha conclu- 
so che, secondo l'Autorità richiedente, sussisterebbe il 
fondato sospetto che i fondi della B.________ e del Trust 
curdo provengano dalle predette attività criminali e che 
per l'impossibilità di immettere direttamente questo denaro 
sul mercato, o di usarlo quale garanzia bancaria in vista 
dell'ottenimento di una licenza televisiva satellitare, 
erano state depositate le gemme della "X.________ Collec- 
tion", conformemente al noto contratto del 5 febbraio 1996. 
 
       b) I ricorrenti sostengono che non sarebbero di- 
mostrate la provenienza delittuosa della collezione né la 
sussistenza di reati di riciclaggio. A.________ rileva che 
l'Autorità richiedente non sostiene ch'egli avrebbe commes- 
so reati, né che sarebbe coinvolto nel procedimento penale 
belga, né che la collezione abbia una provenienza delittuo- 
sa: non sussisterebbe pertanto, a suo dire, alcun motivo 
che giustifichi il sequestro e la consegna dei gioielli. 
 
       Con la loro argomentazione i ricorrenti disattendo- 
no che l'Autorità estera non deve provare la commissione 
del prospettato reato ma soltanto esporre in modo suffi- 
ciente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri 
sospetti. Spetterà al Giudice straniero del merito esamina- 
re se l'Accusa potrà esibire o no le prove del reato (DTF 
122 II 367 consid. 2c). Né l'Autorità estera deve produrre 
i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14 
CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimi- 
le, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13 
ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d;  Zimmermann, op.  
cit., n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319; cfr. an- 
che DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Non spetta infine 
al giudice svizzero dell'assistenza, ma a quello estero del 
merito, pronunciarsi sulla (contestata) valutazione delle 
prove posta a fondamento della richiesta (DTF 121 II 241 
consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib 
347 consid. 4). Certo, la B.________ adduce che, con la 
stipulazione di un accordo tra lei e la O.________ di 
A.________, la cui esecuzione era garantita dalla collezio- 
ne, si sperava di guadagnare circa 2,8 milioni di ECU: que- 
sta versione dei fatti, e la valutazione di tale prova, do- 
vranno essere verificate dal Giudice belga del merito, at- 
teso che non emergono elementi atti a far ritenere la roga- 
toria addirittura abusiva (DTF 122 II 134 consid. 7b). L' 
Autorità richiedente ha in effetti precisato che l'inchie- 
sta ha permesso di appurare che, contrariamente all'assunto 
della B.________, la maggior parte del denaro indicato 
nelle liste dei donatori belgi non proveniva da doni volon- 
tari. Ora, il Tribunale federale è vincolato dall'esposto 
dei fatti, non lacunoso né contraddittorio, contenuto nella 
rogatoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 
3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Né si è in presenza di 
una violazione del principio della proporzionalità, ritenu- 
to che tra i fatti descritti nella richiesta e la collezio- 
ne esiste, se del caso anche all'insaputa di A.________, 
una relazione diretta e oggettiva (DTF 120 Ib 251 consid. 
5a e b, 124 II 241 consid. 3c). 
 
       Del resto, ai fini dell'assistenza giudiziaria, de- 
terminanti non sono solo eventuali imputazioni rivolte alla 
persona nei cui confronti è diretta la domanda, ma tutti 
gli atti punibili all'estero e, quindi, anche la fattispe- 
cie concernente gli indagati menzionati nella rogatoria. 
 
       c) A.________ incentra il ricorso sulla sua estra- 
neità ai prospettati reati. Ciò facendo, egli misconosce 
che la concessione dell'assistenza non presuppone che l'in- 
teressato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida 
con l'inquisito o l'accusato nel procedimento aperto nello 
Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere pre- 
stata anche per acclarare se il reato fondatamente sospet- 
tato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per 
scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF 
118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). È sufficiente che sussista 
una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la so- 
cietà e il reato per il quale si indaga, eventualità che si 
verifica per la collezione litigiosa, e ciò senza che siano 
necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e an- 
cor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto 
penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b;  Zimmermann, op.  
cit., n. 227). L'eventuale qualità di persona, fisica o 
giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non con- 
sente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a mag- 
gior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1 AIMP
 
       d) Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità 
della collezione per il procedimento estero, i ricorrenti 
misconoscono che la questione di sapere se essa sia neces- 
saria o utile dev'essere lasciata, di massima, all'apprez- 
zamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non 
dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità 
di assumere determinate prove (o di confiscare determinati 
oggetti) e non può sostituire il proprio potere di apprez- 
zamento a quello dell'Autorità estera che conduce le inda- 
gini (DTF 121 II 241 consid. 3a, 120 Ib 251 consid. 5c). 
L'Autorità belga, contrariamente all'Autorità svizzera, di- 
spone di tutte le risultanze processuali e può pertanto va- 
lutare compiutamente, vista la complessità del procedimen- 
to, la rilevanza della collezione. 
 
4.-  
a) I ricorrenti fanno valere che l'Autorità  
richiedente non avrebbe sostenuto, e tanto meno dimostrato, 
la provenienza delittuosa della collezione. Al riguardo, i 
Giudici cantonali hanno ritenuto che non solo il provento 
ma anche gli strumenti di reato sono passibili di confisca: 
hanno considerato quindi infondata la critica ricorsuale 
riguardo alla provenienza delittuosa delle pietre preziose. 
I ricorrenti negano anche l'attività di riciclaggio: in ef- 
fetti, informazioni preliminari aperte parallelamente dal 
Ministero pubblico ticinese per riciclaggio nei confronti 
di A.________ sono sfociate il 15 ottobre 1998 in un non 
luogo a procedere poiché "sul territorio ticinese e svizze- 
ro" A.________ non ha violato norme relative al riciclaggio 
o al traffico di stupefacenti. 
 
       b) Nel complemento alla domanda l'Autorità estera 
precisa che, secondo gli indizi raccolti, i fondi della 
B.________ proverrebbero da attività criminali, che questa 
società necessitava di una garanzia bancaria per ricevere 
una licenza satellitare, che la collezione litigiosa sareb- 
be servita per ottenere questa garanzia e che l'uso della 
collezione sembrava necessario per attuare il riciclaggio 
di fondi che non potevano essere utilizzati nell'economia 
legale; l'Autorità concludeva chiedendo di mantenere il 
sequestro e di trasmetterle, se possibile, i beni se- 
questrati. 
 
       La CRP ha ritenuto il sequestro e la confisca di 
uno strumento di reato possibili anche qualora A.________ 
avesse agito in buona fede, visto che i suoi diritti sulla 
collezione, tutt'altro che dimostrati, potranno se del caso 
essere fatti valere in Belgio. La Corte cantonale ha ricor- 
dato poi che una decisione di non luogo a procedere non ha 
forza di cosa giudicata poiché, secondo l'art. 187 CPP/TI, 
il procedimento può essere riaperto dal Procuratore pubbli- 
co, quando si scoprano nuove prove. L'invocato decreto si 
riferisce d'altra parte solo all'accertamento che 
A.________ non ha infranto norme penali sul territorio 
svizzero; questi sostiene nondimeno che, secondo l'art. 6 
CP, eventuali reati di riciclaggio avrebbero dovuto essere 
perseguiti in Svizzera, indipendentemente dal luogo in cui 
fossero stati commessi, visto altresì che la collezione si 
trovava in Svizzera; ne deduce che, in seguito alla revoca 
di un ordine di sequestro spiccato nei confronti della 
B.________ in Lussemburgo, non sussisterebbe alcun motivo 
per mantenere la misura e per ordinare la criticata conse- 
gna. 
 
       Il sequestro nel Lussemburgo era stato ordinato 
nell'ambito di un'inchiesta per violazione di norme concer- 
nenti la lotta alle sostanze stupefacenti. Dal complemento 
rogatoriale si evince che i fondi della B.________ prover- 
rebbero da attività criminali e sarebbero stati raccolti, 
fra l'altro, in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Breta- 
gna, Germania, Austria, Svezia, Danimarca, Stati Uniti d' 
America e in Svizzera. Il fatto che in Svizzera non sono 
state accertate violazioni della legge federale sugli stu- 
pefacenti e dell'art. 305bis CP non esclude pertanto che 
nell'ambito del procedimento penale estero, aperto prima di 
quello svizzero e nel luogo ove si sono essenzialmente 
svolti i fatti, non risultino siffatte violazioni, commesse 
da altre persone. La competenza internazionale dello Stato 
richiedente a reprimere i prospettati reati non può quindi 
seriamente essere messa in dubbio (cfr. DTF 126 II 212). 
 
       c) In tale ambito A.________ fa valere a torto una 
violazione del principio "ne bis in idem", già per il fatto 
che in Belgio nei suoi confronti non è stato avviato alcun 
procedimento penale, mentre la decisione di dissequestro 
lussemburghese concerne la B.________. Certo, secondo l' 
art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP, da lui invocato, la ri- 
chiesta di assistenza è irricevibile se in Svizzera o nello 
Stato in cui il reato è stato commesso il giudice ha pro- 
nunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono. Questi mo- 
tivi di esclusione, legati alla forza di cosa giudicata, 
presuppongono tuttavia che la situazione sia chiara: in 
caso di dubbio, la cooperazione dev'essere concessa poiché 
la questione di sapere definitivamente se l'azione penale 
sia estinta nello Stato richiedente spetta solo alle Auto- 
rità di tale Stato (  Zimmermann, op. cit., n. 427 pag. 330).  
Del resto, l'art. 5 AIMP non osta alla cooperazione inter- 
nazionale quando essa concerne partecipanti ai prospettati 
reati (coautori, complici, istigatori) che non sono oggetto 
della procedura in Svizzera (  Zimmermann, op. cit., n. 428;  
cfr. anche l'art. 66 cpv. 2 AIMP). Né si è in presenza del- 
la fattispecie prevista dalla riserva Svizzera all'art. 2 
lett. a CEAG. 
 
       La semplice asserzione della B.________ - società 
anonima del diritto belga con sede in Belgio, di massima 
non legittimata a far valere l'implicita lesione dell'art. 
2 AIMP (DTF 125 II 356 consid. 3b) - secondo cui la conse- 
gna della collezione all'Autorità richiedente muterebbe la 
sua situazione giuridica, essendo secondo lei notorio che 
il funzionamento della giustizia belga non raggiungerebbe 
la qualità della giustizia zurighese, è priva di consisten- 
za, già per il fatto ch'essa non rende per nulla verosimile 
la fondatezza del suo assunto (DTF 125 II 356 consid. 8a 
pag. 364 in fine) e che il Belgio ha ratificato sia la CEDU 
che il Patto ONU II (DTF 123 II 134 consid. 6b). 
 
       d) A.________ ribadisce che l'Autorità richieden- 
te, come rilevato anche dal PP nella decisione del 26 feb- 
braio 1999, non fa valere la provenienza delittuosa della 
collezione né essa, invitata a fornire indicazioni al ri- 
guardo, avrebbe sostenuto una siffatta tesi nella domanda 
complementare. Ora, sia il PP che la CRP hanno ritenuto che 
l'Autorità estera sospetta che le pietre preziose possano 
essere state usate quale strumento di riciclaggio; la CRP 
ha aggiunto essere comunque scontato che, in tale contesto, 
la collezione possa servire anche a fini probatori. 
A.________ contesta questa tesi, affermando che lui solo 
avrebbe potuto usarla come un siffatto strumento. Ora, vi- 
sto che in Belgio non è stato aperto alcun procedimento pe- 
nale nei suoi confronti e che in Svizzera, ove sono state 
compiute tutte le operazioni concernenti la collezione, è 
stato emanato il noto decreto di non luogo a procedere, la 
consegna della collezione sarebbe esclusa. Con questa argo- 
mentazione A.________ disattende tuttavia che l'Autorità 
estera non gli rimprovera d'aver usato la collezione per 
riciclare denaro. L'uso delle pietre preziose quale stru- 
mento di riciclaggio potrebbe essere avvenuto infatti anche 
a sua insaputa (cfr. DTF 117 Ia 424 consid. 20a). 
       A.________ fa valere poi che non sarebbe possibile 
confiscare meri valori patrimoniali come "instrumenta sce- 
leris", rispettivamente che il diritto belga non conosce- 
rebbe la misura della confisca di beni rinvenuti nel patri- 
monio dell'accusato se non nel caso di vantaggi tratti 
direttamente dal reato. Visto l'esito del gravame la que- 
stione può essere lasciata irrisolta. Certo, il sequestro 
ha un senso, di massima, solo ai fini di un'eventuale con- 
fisca: tale misura non può essere tuttavia esclusa a priori 
considerato il sospetto dell'Autorità estera, secondo cui 
la collezione di gioielli, come tale, può costituire stru- 
mento di reato, la cui confisca sarebbe ammissibile sia ai 
sensi del diritto nazionale che di quello internazionale 
(art. 1 Convenzione n° 141). 
 
       e) Anche la censura secondo cui i procedimenti 
contro la B.________ avrebbero carattere unicamente politi- 
co non regge. È vero che l'assistenza può essere rifiutata 
quando la domanda si riferisca a reati considerati dallo 
Stato rogato come delitti politici o connessi con delitti 
politici (art. 2 lett. a CEAG e art. 18 cpv. 1 lett. d 
della Convenzione n° 141; sulle nozioni di reati politici 
assoluti e relativi vedi DTF 125 II 569 consid. 9b pag. 578 
e rinvii;  Zimmermann, op. cit., n. 380-393). Al riguardo  
non è sufficiente limitarsi a evocare, come fa la ricorren- 
te, un determinato contesto politico per rifiutare la coo- 
perazione internazionale, soprattutto quando l'assistenza 
sia domandata da un altro Stato che non quello direttamente 
implicato dall'asserito delitto politico, e legato alla 
Svizzera da trattati (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 89, 115 
Ib 68 consid. 5a pag. 85, 113 Ib 175 consid. 6a pag. 179). 
In concreto, benché la B.________ alleghi le finalità della 
sua attività, consistente a suo dire nel produrre e diffon- 
dere programmi televisivi per il popolo curdo nel mondo 
intero, non va misconosciuto che i fondati sospetti di cui 
la rogatoria fa stato riguardano reati di diritto comune. 
 
5.-  
A.________ fa valere che la CRP, confermando  
la consegna della collezione prima che fosse emanata un' 
eventuale decisione passata in giudicato ed esecutiva nello 
Stato richiedente avrebbe violato l'art. 74a cpv. 3 AIMP
 
       La CRP ha ritenuto che, secondo l'invocata norma, 
la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento e 
aggiunto che la Convenzione n° 141 prevede la cooperazione 
più ampia possibile tra gli Stati contraenti. Secondo la 
Corte cantonale, la centralità dell'inchiesta belga giusti- 
ficherebbe la centralizzazione della procedura in quel 
Paese, che dovrebbe assumersi anche la responsabilità del 
postulato sequestro confiscatorio: d'altra parte, essa non 
sarebbe competente per determinare il proprietario, rispet- 
tivamente l'avente diritto, della collezione. 
 
       a) L'art. 74a cpv. 1 AIMP dispone che gli oggetti 
o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere 
consegnati su domanda dell'Autorità estera competente a 
scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto 
dopo la chiusura della procedura di assistenza giudiziaria. 
Secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP, la consegna può avvenire in 
ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione 
passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente. 
In tale ambito il Tribunale federale ha già avuto occasione 
di stabilire che l'espressione "di regola" è stata usata 
dal legislatore allo scopo di permettere una procedura ra- 
pida e poco formalistica nei casi in cui una restituzione 
si imponga con evidenza, per esempio quando non sussista 
alcun dubbio sulla provenienza illecita dei beni sequestra- 
ti e sulla fondatezza di una consegna all'avente diritto 
(DTF 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 5c, 126 II 462 con- 
sid. 5c;  Zimmermann, op. cit., n. 189/190).  
 
       Come il previgente art. 74 AIMP, l'art. 74a AIMP è 
una norma potestativa: l'Autorità richiesta dispone di un 
largo margine di apprezzamento per decidere, sulla base di 
una valutazione coscienziosa dell'insieme delle circostan- 
ze, se e a quali condizioni può avvenire la consegna (cfr. 
DTF 115 Ib 517 consid. 7h pag. 540 seg.). Inoltre, anche 
qualora siano adempiute tutte le condizioni legali, l'Auto- 
rità di esecuzione non è tenuta alla consegna, ma deve 
piuttosto decidere tale quesito in applicazione del potere 
di apprezzamento che le spetta (DTF 123 II 595 consid. 3 in 
fine, consid. 4a-c sull'interpretazione di questo articolo, 
consid. 4d sui lavori preparatori, ove si precisa che nell' 
ambito dell'assistenza accessoria, contrariamente ai casi 
di estradizione, all'inizio del procedimento non è chiaro 
chi sia l'avente diritto dei beni litigiosi, visto che a 
volte più pretendenti ne rivendicano il possesso). La pre- 
sunzione d'innocenza è, di massima, irrilevante per sapere 
se si è in presenza o no di un caso d'eccezione secondo 
l'art. 74a AIMP (DTF 123 II 595 consid. 4b) ed essa non 
osta alla confisca di oggetti usati per compiere un reato 
(DTF 117 IV 233 consid. 3). Solo qualora si debbano conse- 
gnare beni in assenza di una decisione esecutiva dello 
Stato richiedente si pone la questione di sapere se - in 
presenza di eventuali pretese di terzi, che rendano verosi- 
mile di aver acquisito in buona fede diritti su tali ogget- 
ti in Svizzera secondo l'art. 74a cpv. 4 AIMP - i beni 
stessi debbano essere trattenuti in Svizzera (DTF 123 II 
595 consid. 3 in fine). 
 
       b) In concreto non si è manifestamente in presenza 
di un caso chiaro, né la CRP ha precisato quali particola- 
rità della fattispecie giustificherebbero di derogare alla 
regola dell'art. 74a cpv. 3 AIMP. La provenienza delittuosa 
della collezione non è stata sostenuta dall'Autorità ri- 
chiedente, né il suo impiego quale strumento di riciclaggio 
impone una consegna immediata. Come ha rilevato A.________, 
le questioni di diritto e di fatto che si pongono sono 
molto complesse. L'inchiesta estera è iniziata il 12 aprile 
1996. Dal complemento rogatoriale del 21 aprile 1999 par- 
rebbe ch'essa si trovasse a quel momento, e a distanza di 
tre anni, ancora allo stadio delle indagini preliminari. Da 
un'ordinanza del 6 luglio 1998 della "Chambre du conseil du 
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg", prodotta da 
A.________, si evince che detta Camera, anche se in seguito 
nuovamente oggetto di sequestro in ossequio a una rinnovata 
domanda di assistenza belga, ha ordinato la restituzione 
alla B.________ di averi bancari precedentemente bloccati 
su un conto aperto in nome di P.________ dopo aver consta- 
tato che "le dossier répressif ne contient pas, après deux 
années d'investigations, d'indications suffisantes pour 
retenir que les fonds saisis auraient servi à P.________ 
pour commettre une infraction à la loi concernant la lutte 
contre la toxicomanie ou constitueraient le produit d'une 
telle infraction, de sorte qu'à l'heure actuelle il n'est 
pas prouvé en l'occurrence que les fonds saisis seraient 
susceptibles de confiscation ultérieure par le juge du 
fond". Inoltre, le informazioni preliminari aperte paralle- 
lamente in Ticino sono sfociate nel noto decreto di non 
luogo a procedere: i risultati di quell'inchiesta sono 
stati trasmessi all'Autorità rogante ed essa non ha preci- 
sato perché, nonostante le risultanze negative del procedi- 
mento penale svizzero, s'imporrebbe ancora la postulata 
consegna. Per di più, nel complemento rogatoriale essa si è 
limitata a chiedere di mantenere il sequestro e di tra- 
smettere "se possibile" i beni sequestrati. 
 
       Non v'è quindi alcuna indicazione, segnatamente ri- 
guardo ai bisogni del procedimento estero, che giustifichi 
una consegna immediata della collezione. Anche la centrali- 
tà dell'inchiesta belga, invocata dalla CRP, non può assur- 
gere a criterio decisivo: corrisponde infatti alla regola 
che le inchieste siano centralizzate nello Stato richieden- 
te, ove si svolgono i procedimenti penali che danno adito a 
rogatorie internazionali. L'esposto dei fatti contenuto 
nella rogatoria e nel suo complemento non consente, in que- 
sto stato degli atti e nell'ambito della consegna, di sta- 
bilire in modo sufficiente l'uso della collezione quale 
strumento di riciclaggio. Non si è pertanto manifestamente 
in presenza di un caso non ambiguo, sicché - per il momento 
- una consegna immediata, in deroga a quanto fissato dall' 
art. 74a cpv. 3 AIMP, non può entrare in linea di conto 
(DTF 123 II 268 consid. 4a e 4b/aa pag. 275, 134 consid. 
7a). Occorre richiedere infatti, in applicazione dell'art. 
80o AIMP, e secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza, 
informazioni complementari all'Autorità estera o fissarle 
un termine per aprire una procedura formale di confisca 
(DTF 123 II 268 consid. 4a in fine con rinvio e consid. 4c; 
sentenza del 14 maggio 1999 in re M. Stiftung, consid. 3d, 
apparsa in Rep 1999 116). 
 
       La decisione di confisca e di consegna persegue lo 
scopo, tra l'altro, visto che all'inizio della procedura di 
assistenza non sono sempre chiari i diritti di proprietà 
sugli oggetti sequestrati (DTF 123 II 595 consid. 4d), di 
precisare se tali oggetti sono stati effettivamente ottenu- 
ti o usati in maniera penalmente rilevante, di determinare 
il loro avente diritto, di chiarire la fattispecie affinché 
le Autorità di esecuzione possano ordinare con cognizione 
di causa la consegna dei beni e, in casi eccezionali, di 
controllare che il provvedimento estero di confisca sia 
stato reso nell'ambito di un procedimento rispettoso delle 
garanzie della CEDU e del Patto ONU II (DTF 123 II 595 con- 
sid. 4e pag. 604 e rinvio). 
 
       Anche la Convenzione n° 141 (sul suo campo di ap- 
plicazione vedi DTF 123 II 134 consid. 5b/aa) non obbliga 
la Svizzera a consegnare beni o valori in assenza di una 
decisione giudiziaria di confisca resa nello Stato richie- 
dente (DTF 123 II 268 consid. 4b/cc, consid. 4c), anche se 
la Svizzera potrebbe comunque concedere l'assistenza sulla 
base di disposizioni più favorevoli del suo diritto inter- 
no, segnatamente sulla base dell'art. 74a AIMP (DTF 123 II 
134 consid. 5b/bb consid. 5c). 
 
       Il chiarimento dell'utilizzazione delittuosa dei 
beni sequestrati non dev'essere eseguito, di massima, dall' 
Autorità svizzera dell'assistenza, ma deve avvenire nel 
quadro di un procedimento giudiziario nello Stato richie- 
dente, ove eventuali persone danneggiate, o che vantano di- 
ritti sugli oggetti litigiosi, possano far valere la loro 
buona fede (DTF 123 II 268 consid. 4b, 595 consid. 4f pag. 
606, 268 consid. 5a in fine e consid. 4b/aa pag. 275 in fi- 
ne). Ciò non deve avvenire necessariamente nell'ambito del 
procedimento penale principale ma, se del caso, al termine 
di una procedura indipendente di confisca o mediante un de- 
creto di abbandono (cfr. DTF 123 II 134 consid. 5b/aa-bb); 
fino all'emanazione di una siffatta decisione, indipenden- 
temente dai termini di prescrizione, il sequestro dev'esse- 
re mantenuto (art. 33a OAIMP; DTF 126 II 462 consid. 5c 
pag. 469, 123 II 268 consid. 4b/dd). Allo scopo di evitare 
un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà o di pe- 
gno sulla collezione litigiosa, tenuto conto anche delle 
elevate spese della sua custodia, e in ossequio al princi- 
pio della celerità (art. 29 cpv. 1 Cost. e 17a AIMP), le 
Autorità di esecuzione non potranno mantenere a tempo inde- 
terminato il contestato sequestro, ma dovranno vegliare, 
seguendo attentamente il corso del procedimento estero, a 
che la procedura di assistenza possa essere chiusa entro un 
termine non eccessivo. Esse dovranno pertanto invitare lo 
Stato richiedente a produrre, entro un termine ragionevole, 
una decisione di confisca e a indicare concretamente se gli 
sviluppi dell'inchiesta estera giustifichino un ulteriore 
mantenimento del sequestro (art. 80o AIMP). Qualora appaia 
chiaro che una consegna della collezione non potrà entrare 
in linea di conto, o ciò non possa avvenire entro un termi- 
ne ragionevole, dovrà esserne ordinato il dissequestro (DTF 
126 II 462 consid. 5e e rinvio). 
 
6.-  
Ne segue che i ricorsi sono parzialmente ac-  
colti ai sensi dei considerandi: le ulteriori censure dei 
ricorrenti non devono quindi essere esaminate oltre. 
 
       Riguardo alle censure principali (ammissibilità 
della richiesta estera e mantenimento del sequestro), i ri- 
corsi risultano infondati. Essi sono accolti solo parzial- 
mente. Si giustifica pertanto di prelevare una tassa di 
giustizia ridotta e di non attribuire ripetibili della sede 
federale (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e  
 
p r o n u n c i a :  
 
       1. I ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi 
dei considerandi. La decisione impugnata è annullata nella 
misura in cui ordina la consegna al Belgio della 
"X.________ Collection". È invece confermata nella misura 
in cui mantiene il sequestro conservativo della stessa. 
 
       2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 15'000.-- 
è posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascu- 
no. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale. 
 
       3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al 
Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio fede- 
rale di giustizia. 
 
 
Losanna, 3 gennaio 2001 
MDE 
 
              
In nome della I Corte di diritto pubblico  
                    
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:  
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,