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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.743/2004 /biz 
 
Sentenza del 3 febbraio 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
Parti 
 
A.________, 
B.________, 
avv. C.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Paola Masoni D'Andrea, 
 
contro 
 
Studio legale D.________, 
Studio legale E.________, 
avv. F.________, 
opponenti, 
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, 
via Emilio Bossi 3, 6901 Lugano. 
Oggetto 
 
ordinanza di dissuggellamento, 
 
ricorso di diritto pubblico contro l'ordinanza emanata il 
13 dicembre 2004 dalla Pretura del distretto di Lugano. 
 
Fatti: 
A. 
Con petizione del 25 novembre 2004 A.________ e B.________ hanno promosso dinanzi alla Pretura del distretto di Lugano una causa ordinaria appellabile contro l'avv. F.________ e il rispettivo studio legale. Con l'allegato introduttivo gli attori hanno prodotto alcuni documenti in busta chiusa, adducendo che il loro esame era riservato al Pretore. 
B. 
Su istanza del 2 dicembre 2004 dei convenuti, che chiedevano di potere visionare tutti gli atti, il Pretore ha ordinato il 13 dicembre 2004, dopo avere sentito gli attori, il dissuggellamento dei documenti prodotti in busta chiusa, dichiarandoli nel contempo liberamente accessibili alle controparti. Egli ha rilevato che i documenti litigiosi non riguardavano segreti industriali e commerciali e potevano quindi essere consultati liberamente dai convenuti. Il Giudice ha altresì negato agli attori la facoltà di ritirare determinati documenti, siccome prodotti in causa e divenuti pertanto prova comune. 
C. 
A.________, B.________ e l'avv. C.________ impugnano con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale l'ordinanza pretorile, chiedendone l'annullamento. Chiedono inoltre di concedere al gravame l'effetto sospensivo e di sospendere la presente procedura. I ricorrenti fanno valere la violazione del divieto dell'arbitrio, del diritto di essere sentito, del principio della buona fede e del principio attitatorio. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
Il Pretore non ha presentato osservazioni, mentre le controparti postulano la reiezione del ricorso nella misura della sua ammissibilità. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1). 
1.2 L'ordinanza processuale impugnata, concernente le modalità di assunzione di determinate prove, non è appellabile (art. 95 CPC/TI; cfr. anche sentenza 4P.163/1999 del 26 ottobre 1999, consid. 2a/aa, pubblicata in Rep. 1999, pag. 70) e costituisce pertanto una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG). In quanto misura adottata nel quadro del procedimento istruttorio, essa non pone fine al processo ed è quindi di natura incidentale (DTF 99 Ia 437 consid. 1, cfr. inoltre DTF 129 I 313 consid. 3.2, 128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b). In tal caso, secondo l'art. 87 cpv. 2 OG, il ricorso è ammissibile solo se la decisione impugnata può cagionare agli interessati un pregiudizio irreparabile di natura giuridica. Premesso che, secondo la giurisprudenza, un provvedimento incidentale sulle prove non arreca di massima alla parte un danno irreparabile (DTF 99 Ia 437 consid. 1; sentenza 1P.79/2000 del 28 maggio 2001, consid. 1d e riferimenti, pubblicata in RDAT II-2001, n. 54, pag. 208 segg.), visto l'esito del ricorso, nel caso concreto la questione di sapere se un simile pregiudizio possa eventualmente risultare non deve essere ulteriormente esaminata. 
1.3 In quanto parti nella procedura cantonale, A.________ e B.________, ad eccezione dell'avv. C.________ che non ha tale veste, sono legittimati secondo l'art. 88 OG a fare valere la pretesa violazione di diritti di parte dinanzi al Pretore (DTF 129 I 337 consid. 1.3 e rinvii). 
2. 
2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre alla designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d). 
2.2 Nella misura in cui i ricorrenti criticano genericamente, con considerazioni di carattere appellatorio, la decisione impugnata, come se il Tribunale federale fosse abilitato a rivedere liberamente il fatto e il diritto ed a ricercare la migliore interpretazione e applicazione del diritto cantonale, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è pertanto inammissibile. In effetti, segnatamente per sostenere l'arbitrio, non è sufficiente contrapporre il proprio parere a quello espresso dalla precedente autorità, ma occorre presentare un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda i ricorrenti nei loro diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43). 
2.3 In particolare, laddove i ricorrenti invocano il principio della buona fede, essi criticano in modo generico il diniego della facoltà di ritirare unilateralmente i documenti già prodotti, ma non sostengono che il Pretore avrebbe rilasciato loro assicurazioni concrete in tal senso (cfr., sul principio della buona fede, DTF 125 I 267 consid. 4c e rinvio). Né i ricorrenti fanno al proposito valere un'applicazione arbitraria dell'art. 187 CPC/TI, secondo cui un mezzo di prova fa fede non solo per chi lo ha prodotto, ma anche contro di lui e non vi si può rinunciare senza il consenso di tutte le parti e del giudice. Il ricorso di diritto pubblico è inoltre inammissibile laddove i ricorrenti fanno valere a titolo indipendente una pretesa violazione del principio attitatorio (cfr. art. 78 CPC/TI), che non costituisce un diritto costituzionale dei cittadini ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 lett. a OG. Del resto, questo principio si riferisce alle incombenze delle parti nel processo civile (cfr., sul principio, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 78) 
3. 
3.1 Secondo l'art. 185 cpv. 2 CPC/TI, il giudice ha tra l'altro la facoltà di prendere conoscenza di un mezzo di prova con esclusione della controparte, o di ambedue le parti, per garantire i segreti industriali o commerciali della parte interessata. Al proposito i ricorrenti si limitano ad accennare al segreto professionale dell'avvocato, questi peraltro nemmeno legittimato a ricorrere (cfr. consid. 1.3), ma non precisano per quali motivi la fattispecie dovrebbe ricadere sotto la tutela di segreti commerciali ed industriali. D'altra parte, il solo fatto che il Pretore non abbia applicato per analogia tale disposizione al caso concreto, che non riguardava simili segreti, non è certo di per sé costitutivo di arbitrio. Una decisione non è in effetti arbitraria per il semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Del resto, i ricorrenti nemmeno indicano in modo concludente per quali ragioni i documenti in questione dovrebbero essere oggetto del segreto professionale o, ancora, dovevano necessariamente essere prodotti. 
 
3.2 Nemmeno il diritto di essere sentito dei ricorrenti, che assicurava loro la facoltà di esprimersi prima che fosse presa una decisione che li toccava nella loro situazione giuridica (DTF 129 V 73 consid. 4.1, 127 III 576 consid. 2c rinvii), è stato in concreto disatteso dal Pretore. Questi ha in effetti, prima di emanare l'ordinanza impugnata, accordato agli attori la possibilità di esprimersi sull'istanza del 2 dicembre 2004 con cui i convenuti chiedevano di potere visionare liberamente tutti i documenti prodotti. Di tale facoltà essi hanno peraltro fatto uso presentando le osservazioni del 7 dicembre 2004. 
4. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 156 e 159 OG). Visto l'esito del gravame, i documenti litigiosi, prodotti in modo inconsueto dai ricorrenti, vengono ritornati direttamente alla Pretura. 
Il presente giudizio rende prive d'oggetto la domanda di effetto sospensivo e quella di sospensione contenute nel gravame. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno in solido alle controparti un'indennità complessiva di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione alla patrocinatrice dei ricorrenti, al patrocinatore delle controparti e alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1. 
Losanna, 3 febbraio 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: