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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_8/2010 
 
Sentenza del 3 febbraio 2010 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Thélin. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
pretesa contrattuale, 
 
ricorso in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 7 dicembre 2009 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che l'avvocato B.________ ha adito il Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere la condanna di A.________ al pagamento di fr. 380.--, oltre interessi del 5 % dal 9 ottobre 2009, pari al prezzo d'una consulenza; 
che il 16 novembre 2009 il Giudice di pace ha accolto tale richiesta, essendo provato che la convenuta si è recata nello studio del legale a X.________ e che tra le parti vi è stato un colloquio di un'ora intera, durante il quale almeno un consiglio è stato dato, indi per cui un contratto c'è stato; 
che, adita dalla convenuta, il 7 dicembre 2009 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha giudicato il ricorso inammissibile siccome non motivato conformemente ai requisiti posti dall'art. 329 cpv. 2 CPC/TI, essendosi ella limitata a riproporre le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria, senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice; 
che la Camera di cassazione civile si è comunque espressa anche nel merito, a sfavore della convenuta; 
che contro questa sentenza la convenuta è insorta dinanzi al Tribunale federale con scritto dell'11 gennaio 2010; 
che né l'attore (qui opponente) né l'autorità cantonale sono stati invitati a esprimersi su tale allegato; 
che, giusta l'art. 42 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF), chi adisce il Tribunale deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che la ricorrente non si attiene a questa regola; 
che ella si limita a risollevare le sue contestazioni in merito alla pretesa avversaria e a lamentarsi delle difficoltà imposte alla litigante sprovvista di patrocinatore, senza nemmeno tentare di dimostrare un'applicazione arbitraria dell'art. 329 cpv. 2 CPC/TI da parte del Tribunale d'appello; 
che il ricorso si avvera pertanto d'acchito inammissibile per carente motivazione; 
che in simili circostanze si può decidere di non entrare nel merito del gravame mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie sono addossate alla ricorrente in conformità con l'art. 66 cpv. 1 LTF
che all'opponente non spetta nessuna indennità per ripetibili della sede federale, non essendo egli nemmeno stato invitato a determinarsi; 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 3 febbraio 2010 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Klett Thélin