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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_417/2022  
 
 
Sentenza del 3 maggio 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Valentina Zeli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 giugno 2022 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.24). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1991, ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel 2009. Autista di professione, è attivo nel periodo compreso tra marzo e ottobre quale autotrasportatore di veicoli da corsa per campionati automobilistici. Su chiamata svolge poi incarichi puntuali per una ditta di trasporti. Da dicembre a marzo lavora quale maestro di sci. Egli è stato oggetto di due provvedimenti iscritti nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione: il 31 agosto 2010 di un ammonimento a seguito di un'infrazione lieve, il 3 dicembre 2013 di una revoca della licenza di condurre di tre mesi per un'infrazione grave (eccesso di velocità). 
 
B.  
II 7 luglio 2019, verso le ore 14.10, A.________ ha circolato in territorio di Airolo, lungo la strada cantonale del Passo del San Gottardo in direzione dell'Ospizio (fuori località), a una velocità punibile di 110 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vigeva un limite di 80 km/h. Il conducente ha accettato le risultanze del rilevamento radar della velocità, osservando che quel giorno il tempo era bello, il manto stradale asciutto e il traffico scarso, precisando d'essere convinto che il limite di velocità sulla tratta in questione fosse di 100 km/h. Ha nondimeno ammesso d'essersi reso conto che procedeva a una velocità eccessiva. 
 
C.  
Il 18 ottobre 2019 la Sezione della circolazione gli ha notificato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, dell'inevitabile durata di 12 mesi. Considerata la sua professione, gli ha offerto la possibilità di proporre una data d'inizio del periodo di revoca, indicando che il caso sarebbe stato riesaminato al termine dell'inchiesta penale in corso. 
 
D.  
Con decreto d'accusa del 22 gennaio 2020, il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01), proponendone la condanna a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre al pagamento di una multa di fr. 400.--. Con sentenza del 12 marzo 2021 il Presidente della Pretura penale ha confermato il capo di accusa e la sanzione, riducendo a due anni il periodo di prova. Questa sentenza non è stata impugnata. 
 
E.  
Con decisione del 13 agosto 2021 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di 12 mesi, autorizzando per tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La decisione si fonda sugli art. 16c cpv.1 lett. a e cpv. 2 lett. c LCStr, nonché sull'art. 33 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51). Il 7 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento. Adito dall'interessato, con giudizio del 9 giugno 2022, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso. 
 
F.  
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullare la decisione impugnata e quella governativa e di rinviare la causa alla Sezione della circolazione per nuovo giudizio, in via subordinata, di modificare la decisione della Sezione della circolazione nel senso di autorizzare la guida di veicoli di categoria C durante il periodo di revoca e, in via ancora più subordinata, di modificarla nel senso di permettergli di suddividere il periodo di revoca in tre parti da quattro mesi ciascuna. 
Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'ammissibilità di massima del ricorso, tempestivo, e la legittimazione del ricorrente sono pacifiche.  
 
1.2. Con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far valere in particolare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere tuttavia motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 147 I 73 consid. 2.1). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 147 I 73 consid. 2.1).  
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale cantonale amministrativo, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato, precisando le condizioni per scostarsene (DTF 139 II 95 consid. 3.2; 129 II 312 consid. 2.4). L'accusato non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2c; sentenza 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 3.3).  
 
2.2. L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica differente dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento della messa in pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (RS 741.01; DTF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2; sentenza 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 3.2, in: RtiD I-2014 n. 47; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 90.2 pag. 686 segg.). L'istanza precedente ha ritenuto, ciò che il ricorrente non contesta, che i fatti accertati nella sede penale adempiono senz'ombra di dubbio tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato di infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr, motivo per cui al ricorrente è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.  
 
2.3. La Corte cantonale ha osservato che per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, rilevato tuttavia, rettamente, che la durata minima della revoca non può essere ridotta (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2). Giova rilevare fin d'ora che ciò vale anche per gli autisti professionisti (DTF 135 II 138 consid. 2.4; 132 II 234 consid. 2.3; sentenze 1C_266/2022 del 26 settembre 2022 consid. 7, 1C_4/2022 del 18 marzo 2022 consid. 2.4 e 1C_589/2021 del 5 maggio 2022 consid. 6 con riferimento al principio dell'uguaglianza di trattamento; JÜRG BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, 2022, n. 713 pag. 200 e n. 810 pag. 217).  
 
2.4. La Corte cantonale ha stabilito che non sono ravvisabili motivi, peraltro non addotti dal ricorrente, che gli avrebbero impedito di scorgere e rispettare il segnale di limitazione della velocità a 80 km/h. Il fatto che non si fosse accorto della riduzione del limite della velocità dimostra ch'egli non prestava la dovuta attenzione alla segnaletica stradale mentre si trovava alla guida, ciò che secondo la giurisprudenza costituisce di massima una negligenza grave (cfr. sentenza 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.1). Accertato ch'egli non aveva alcun motivo serio per ritenere di trovarsi in una zona in cui non vigeva il limite di 80 km/h, essa ha ritenuto che non vi erano particolari circostanze per negare l'adempimento dell'elemento soggettivo. Ha quindi applicato, rettamente, lo schematismo propugnato dalla giurisprudenza federale, secondo cui il solo eccesso di velocità di 30 km/h fuori località, indipendentemente dalle circostanze concrete (fondo stradale asciutto, ottima visibilità), è sufficiente a considerare adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi di un'infrazione grave, schematismo indispensabile per assicurare la parità di trattamento tra conducenti in un campo in cui le infrazioni sono commesse in massa (DTF 132 II 234 consid. 3.1 e 3.2). Ininfluente è l'accenno ricorsuale secondo cui se si fosse trattato di un superamento di 29 km/h anziché di 30 km/h si sarebbe trattato di un'infrazione medio grave, come il fatto ch'egli non ha mai causato incidenti e non ha mai subito una revoca per inattitudine alla guida.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente incentra il gravame sul fatto che di professione è autista di camion e che, qualora la sanzione amministrativa venisse confermata, egli potrebbe perdere il suo impiego e la sua fonte di reddito principale, visto che la revoca dovrebbe avere una durata continuativa di 12 mesi, conseguenza al suo dire del tutto sproporzionata rispetto all'infrazione commessa; ciò lederebbe gli art. 5 cpv. 2 (buona fede) e 36 cpv. 3 Cost., il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) nonché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).  
Aggiunge che la prima infrazione grave per velocità eccessiva commessa nel 2013 è sfociata in un decreto di accusa cresciuto in giudicato il 29 ottobre 2013. Poiché il primo periodo di revoca di tre mesi stabilito all'epoca non gli conveniva, egli aveva concordato con la Sezione della circolazione di depositare la patente dal 28 aprile al 27 luglio 2014. La revoca effettiva ha quindi avuto luogo a fine luglio 2014, benché l'infrazione fosse avvenuta il 10 agosto 2013. Osserva che giusta l'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr la licenza è revocata per almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti essa è stata revocata una volta per un'infrazione grave. Richiamando la prassi rileva che la durata dei cinque anni non viene calcolata dal giorno dell'infrazione, ma dalla scadenza della revoca (DTF 136 II 447 consid. 5.3; sentenza 1C_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1). Adduce quindi che se, formalmente, la revoca era in vigore tre settimane prima dello scadere del periodo di cinque anni stabilito dalla legge per applicare l'aggravante della recidiva, nella realtà dei fatti dalla prima infrazione commessa sarebbero già trascorsi quasi sei anni. L'assunto non è decisivo visto che, come rettamente stabilito dalla Corte cantonale, in concreto la nuova infrazione è stata commessa prima dello scadere dei cinque anni dal giorno in cui è stata scontata la precedente misura. 
 
3.2. Riguardo alla commisurazione della nuova misura amministrativa, il ricorrente ribadisce ch'egli si trovava fuori dall'abitato, non vi era un marciapiede e neppure la possibilità di trovarsi in presenza di pedoni; il tratto litigioso ne segue un altro dove è in vigore il limite di velocità di 100 km/h, il fondo stradale era asciutto e le condizioni di visibilità ottime. Questi elementi avrebbero contribuito a creare una percezione soggettiva che si discostava dal limite di velocità vigente.  
Ora, riguardo all'obiezione secondo cui egli non avrebbe messo in pericolo pedoni, giova ricordare che per realizzare il reato di cui all'art. 90 cpv. 2 LCStr è sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta, anche di altri automobilisti (DTF 143 IV 508 consid. 1.3; 142 IV 93 consid. 3.1). L'affermazione secondo cui l'eccesso di velocità sarebbe da ricondurre a un errore dovuto a una breve disattenzione, poiché egli pensava che anche su quel tratto vigesse ancora il limite di 100 km/h, non è quindi decisiva. Il ricorrente aggiunge poi, in maniera inconferente, che un superamento di 30 km/h in un tratto ove vige il limite di 80 km/h costituisce un'infrazione grave solo secondo la giurisprudenza. Osserva poi, in maniera appellatoria e senza confrontarsi con la portata dell'art. 190 Cost., che un atto normativo come la LCStr che non prevede delle deroghe, violerebbe il principio della proporzionalità, in particolare nei confronti di conducenti professionisti. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente insiste sul fatto che la conseguenza diretta dell'infrazione sarebbe la perdita del suo posto di lavoro, ciò che violerebbe il principio della parità di trattamento, poiché qualora l'autore della medesima infrazione non sia un autista professionale questi non lo perderebbe. La sanzione, sotto questo profilo, sarebbe sproporzionata e neppure nell'interesse pubblico, visto ch'egli potrebbe dovere ricorrere alle indennità per disoccupazione. Al riguardo egli richiama la mozione n. 17.3520 "No a sanzioni doppie per gli autisti", depositata il 15 giugno 2017 da Edith Graf-Litscher. Su questo punto la Corte cantonale ha rilevato che l'invocata modifica era ancora in fase di consultazione e che il ricorrente non poteva avvalersene poiché la stessa non era ancora entrata in vigore. Ha aggiunto, rettamente, ch'essa non sarebbe comunque applicabile, visto che la colpa del ricorrente è tutt'altro che lieve.  
 
4.2. Al riguardo si può rilevare che il Consiglio nazionale, in data 4 giugno 2019, e il Consiglio degli Stati il 5 dicembre 2019, hanno adottato entrambi la citata mozione. Essa chiedeva di adeguare la LCStr in modo tale da consentire all'autorità competente di differenziare meglio tra ambito privato e professionale nel sanzionare un conducente professionale, che rischia di perdere il posto di lavoro a causa del ritiro della licenza; ciò equivarrebbe in effetti a una duplice sanzione, per lo meno nei casi in cui la colpa risulta lieve. Nel frattempo la mozione è sfociata nella modifica introdotta dal n. I dell'ordinanza 22 giugno 2022 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (RS 741.51), in vigore dal 1° aprile 2023 (RU 2022 407), segnatamente nell'art. 33 cpv. 5 e 6, dal tenore seguente:  
cpv. 5L'autorità cantonale può rilasciare al titolare della licenza un'autorizzazione a effettuare corse durante il periodo di revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre nella misura necessaria per l'esercizio della propria professione. I dettagli concernenti le corse autorizzate sono fissati nella decisione. L'autorizzazione è concessa a condizione che la licenza:  
a. sia revocata per un'infrazione lieve secondo l'articolo 16a LCStr; 
b. non sia revocata per una durata indeterminata o definitivamente; e 
c. non sia stata revocata più di una volta nei cinque anni precedenti. 
cpv. 6In casi di rigore, l'autorità cantonale può decidere, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge, una revoca di durata diversa per ciascuna categoria, sottocategoria o categoria speciale. 
Dal chiaro testo del nuovo capoverso 5 dell'art. 33 OAC risulta che tale norma non è applicabile al caso concreto. Come precisato nel commento del 22 giugno 2022 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale delle strade, gli spostamenti necessari per l'esercizio della professione non potranno mai essere autorizzati durante la revoca di una licenza di condurre a seguito di un'infrazione medio grave (art. 16b LCStr) o grave (art. 16c LCStr), bensì solo in caso di revoca dovuta a infrazioni lievi ai sensi dell'art. 16a LCStr (sentenza 1C_669/2019 del 31 gennaio 2020 consid. 4.3). 
 
5.  
 
5.1. Ne segue che anche la conclusione ricorsuale subordinata di riformare la decisione di revoca nel senso di autorizzare la guida, oltre che alle categorie speciali G e M, anche alla categoria C (autoveicoli, esclusi quelli della categoria D, con peso totale superiore a 3500 kg), permettendo quindi al ricorrente di lavorare, non può essere accolta. Al riguardo il ricorrente si limita del resto ad asserire, a torto, che nessuna giurisprudenza sarebbe applicabile al caso di specie.  
 
5.2. Su questo tema l'istanza precedente, richiamando la giurisprudenza con la quale il ricorrente non si confronta, ha stabilito, rettamente, che la postulata estensione alla categoria C gli permetterebbe di non perdere il suo posto di lavoro, ma avrebbe l'effetto di circoscrivere la revoca solo al suo tempo libero, ciò che è incompatibile con lo scopo educativo e preventivo che contraddistingue le revoche d'ammonimento (DTF 128 II 173 consid. 3b e c; sentenza 1C_178/2018 del 30 agosto 2018 consid. 3.1 e 3.2). La Corte cantonale ha poi ricordato, sempre a ragione, che nelle intenzioni del legislatore, affinché un tale provvedimento esplichi l'effetto educativo voluto, all'interessato dev'essere fatto un divieto totale di guidare veicoli a motore per un determinato periodo di tempo. Riguardo alla postulata revoca differenziata, di durata differente per ogni categoria, sottocategoria o categoria speciale, la Corte cantonale ha osservato ch'essa è data soltanto a determinate condizioni (art. 33 cpv. 5 e 6 OAC), segnatamente quella secondo cui la durata minima stabilita dalla legge dev'essere rispettata, presupposto non adempiuto in concreto (cfr. DTF 132 II 234 consid. 2.3; BOLL, op. cit., n. 820 e 824 pag. 219).  
 
5.3. L'insorgente osserva infine che nell'ottica di una giusta commisurazione della sanzione rispetto alla colpa e al suo comportamento, il periodo di revoca dovrebbe essere suddiviso in tre parti da quattro mesi cadauna.  
I giudici cantonali hanno respinto la richiesta, visto che tale possibilità non è prevista dalla LCStr ed è esclusa dalla giurisprudenza, anche per gli autisti di professione, illustrando i differenti motivi ritenuti dal legislatore e dalla prassi, argomenti, peraltro corretti, con i quali il ricorrente non si confronta (DTF 134 II 39 consid. 3). Un'esecuzione frazionata della revoca della licenza di condurre non è infatti compatibile con lo scopo preventivo ed educativo della misura; essa contrasta con la concezione del legislatore secondo cui una revoca dev'essere ordinata ed effettivamente subita per una determinata durata, stabilita dalla legge (DTF 128 II 173 consid. 3c; sentenza 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.3; MIZEL, op. cit., pag. 746; BOLL, op. cit., n. 856 pag. 227). 
 
6.  
Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 3 maggio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri