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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_743/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 giugno 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Mirco Rosa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Grabenstrasse 8, 7001 Coira, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (idoneità al collocamento), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 15 settembre 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, nato nel 1953, di professione elettrotecnico, titolare di una ditta di proprio, e al beneficio di una rendita di invalidità, è stato dichiarato inidoneo al collocamento dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni (Ufficio) con decisione del 6 marzo 2015, siccome non era possibile stabilire per quante ore al giorno l'assicurato sarebbe stato disponibile per il mercato del lavoro. Questa decisione è stata confermata su opposizione il 20 aprile 2015. 
 
B.   
Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni con giudizio del 15 settembre 2015 ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio cantonale sia annullato e che sia accertata l'idoneità al collocamento. 
 
L'Ufficio, dopo aver chiesto una proroga del termine per la risposta, ha rinunciato a presentare osservazioni. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni postula la reiezione del ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.   
Oggetto del contendere è l'idoneità al collocamento del ricorrente. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale amministrativo, dopo aver illustrato le disposizioni legali e la giurisprudenza ritenute applicabili, ha ricordato che il ricorrente è un elettrotecnico indipendente, attività interrotta quando ha assunto una carica politica con un'occupazione del 50%, per poi riprenderla in seguito. La Corte cantonale ha evidenziato, alla luce di un'abilità in un'attività adatta del 60% decisa dall'Assicurazione invalidità (AI) e della continuazione di un'attività da indipendente, come la disponibilità dell'assicurato sul mercato del lavoro sarebbe stata a tal punto ridotta, da rendere il ricorrente inidoneo al collocamento. Chiamato a chiarire la sua posizione, il ricorrente non è stato in grado di indicare oggettivamente la sua disponibilità. I giudici grigionesi hanno osservato al riguardo che decisiva non è l'assenza di mandati, quanto piuttosto il tempo dedicato all'attività indipendente. In tali condizione ha quindi confermato l'operato dell'amministrazione.  
 
3.2. Il ricorrente mette in luce la circostanza che alla risposta "a ore" sul formulario dell'assicurazione contro la disoccupazione intendesse conferire la più ampia disponibilità, essendo egli disponibile su chiamata ed essendo attivo saltuariamente come elettrotecnico. Non sarebbe stato quindi possibile inserire le ore di lavoro. Il ricorrente lamenta di essere stato costretto dalle circostanze a fornire questa indicazione. A sostegno del suo caso, egli richiama la sentenza C 1/05 del 17 ottobre 2015. Ricorda inoltre come sotto il profilo dell'AI vi sarebbe un'abilità in attività adatta del 60% e quindi non si può concludere, a fronte di impegni politici in un comune piccolo, che vi sia un'inidoneità al collocamento per ragioni di salute. E questo soprattutto se l'attività professionale è estremamente ridotta.  
 
4.  
 
4.1. L'applicazione dei criteri legali e giurisprudenziali sull'idoneità al collocamento secondo i combinati art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 cpv. 1 LADI è una questione di diritto. Essa si fonda su accertamenti di fatto di principio vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; consid. 1). Quand'anche dovessero in parte confluirvi considerazioni tratte dall'esperienza generale della vita, la valutazione di eventi ipotetici è una questione di fatto se poggia su un apprezzamento delle prove (DTF 115 II 440 consid. 5b pag. 448). Allo stesso modo costituisce una questione di fatto l'accertamento riguardante fatti interni o mentali, come ad esempio l'accertamento relativo a che cosa volesse, sapesse, intendesse compiere, o volesse prendere in considerazione una determinata persona (DTF 140 III 86 consid. 4.1 pag. 91; 139 V 316 consid. 3.1 pag. 322; 138 III 411 consid. 3.4 pag. 414).  
 
4.2. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti).  
 
4.3. Il ricorrente pare dimenticare che il Tribunale federale rivaluta gli accertamenti di fatto in maniera estremamente limitata (consid.1; DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, il ricorrente si limita a contestare l'apprezzamento delle prove dei giudici cantonali, opponendo, in parte con ipotesi e deduzioni proprie, semplicemente la propria visione dei fatti, senza tuttavia dimostrare se l'accertamento della Corte cantonale sia stato eseguito in maniera manifestamente inesatto o contrario al diritto federale. Del resto, nemmeno in sede federale il ricorrente è stato in grado di quantificare in quali momenti era occupato e in quali per contro disponibile per il mercato del lavoro. La sentenza citata C 1/05 consid. 3.1 non può essere di alcun soccorso al ricorrente. In quella causa è stata confermata l'idoneità al collocamento di un quadro dirigente, il quale dopo essere stato licenziato, era stato assunto a titolo transitorio per liquidare le ultime pratiche amministrative. In tal senso si distingue radicalmente dal caso concreto. Il Tribunale amministrativo poteva pertanto concludere per l'inidoneità al collocamento del ricorrente.  
 
5.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 3 giugno 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi