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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_343/2018  
 
 
Sentenza del 3 luglio 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.1). 
 
 
Considerando:  
che il 17 ottobre 2017 A.________ ha convenuto in giudizio l'avv. B.________, già suo patrocinatore, innanzi alla Pretura del distretto di Lugano; 
che essendo trascorso infruttuoso il termine assegnato a A.________ dal Segretario assessore per tradurre in italiano l'istanza redatta in tedesco, la stessa è stata dichiarata inammissibile; 
che il Segretario assessore ha pure dichiarato inammissibile con ordinanza 13 dicembre 2017 il "ricorso" presentato da A.________ nei confronti del predetto legale e i relativi allegati, solo in parte tradotti e " comunque confusi tanto da non poter comprendere natura e contenuto dell'atto "; 
che con sentenza 29 maggio 2018 la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato da A.________, non avendo egli contestato la motivazione della decisione di primo grado; 
che con ricorso del 5 giugno 2018 al Tribunale federale A.________ chiede la fissazione di un'udienza innanzi all'autorità di conciliazione; 
che con scritto 14 giugno 2018 il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF); 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, il ricorrente limitandosi a lamentarsi del mancato svolgimento di un'udienza di conciliazione senza minimamente confrontarsi con le considerazioni della sentenza impugnata; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente - indipendentemente da una sua eventuale indigenza - va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 luglio 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti