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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_899/2020  
 
 
Sentenza del 3 agosto 2021  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Giudice presidente, 
Muschietti, Koch, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Costantino Castelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di X.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
Multa (violazione dell'Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica [littering e vandalismi]), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 giugno 2020 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino 
(incarto n. 52.2019.285). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 21 giugno 2018 tra le ore 01.32 e 01.42, la polizia comunale di X.________ ha rilevato mediante il sistema di videosorveglianza che due persone stavano affiggendo abusivamente dei volantini alle pareti di un sottopassaggio pedonale nei pressi della stazione FFS. Quando gli agenti sono giunti sul posto, gli autori si erano già allontanati. Dall'esame dei filmati della videosorveglianza, la polizia comunale ha comunque identificato gli autori in B.________ e in A.________, i quali erano già conosciuti a seguito di precedenti interventi. 
 
B.  
Dopo l'intimazione a A.________ di un rapporto di contravvenzione e raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione del 4 settembre 2018 il Municipio di X.________ gli ha addebitato la violazione dell'art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza municipale del 4 settembre 2014 sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi) e gli ha inflitto una multa di fr. 200.--. 
 
C.  
Adito su ricorso di A.________, con decisione del 30 aprile 2019 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto il gravame e confermato il provvedimento municipale. 
 
D.  
Con sentenza del 10 giugno 2020 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la decisione governativa. La Corte cantonale ha ritenuto dimostrato ch'egli era uno dei due autori dell'affissione abusiva e ha considerato conforme al diritto l'ammontare della multa inflittagli. 
 
E.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico del 30 luglio 2020 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula inoltre l'annullamento della decisione governativa e di quella municipale. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto di essere sentito, del diritto all'autodeterminazione informativa, del principio della presunzione di innocenza, del diritto alla libertà personale e del divieto dell'arbitrio. 
 
 
F.  
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza. Il Municipio di X.________ chiede di respingere il ricorso e di confermare le decisioni delle istanze precedenti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorrente presenta contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo che ha confermato la sanzione litigiosa un ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF.  
Oggetto della vertenza è una multa per una contravvenzione all'ordinanza municipale del 4 settembre 2014 sulla salvaguardia dell'area pubblica (littering e vandalismi), pronunciata sulla base dell'art. 145 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). Trattasi di una contravvenzione di polizia (cfr. art. 335 cpv. 1 CP). La sentenza della Corte cantonale, che conferma la multa inflitta dal Municipio, è quindi pronunciata in materia penale ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF e può essere impugnata con un ricorso in materia penale (cfr. sentenze 6B_41/2014 del 16 febbraio 2015 consid. 2.1; 6B_721/2010 del 7 febbraio 2011 consid. 1.1). Il gravame presentato dal ricorrente è dunque di principio ammissibile quale ricorso in materia penale. L'errata denominazione del ricorso non comporta alcun pregiudizio, nella misura in cui l'allegato ricorsuale rispetta le esigenze formali del rimedio di per sé esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2). 
 
1.2. Presentato dal contravventore, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.  
 
1.3. Salvo per i casi citati dall'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale non costituisce un motivo di ricorso in quanto tale. Il ricorrente può unicamente far valere che l'applicazione del diritto cantonale da parte della precedente istanza costituisce una violazione del diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF, in particolare siccome è arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. o lesiva di altri diritti costituzionali (DTF 145 I 108 consid. 4.4.1 e rinvii). Trattandosi di una contravvenzione del diritto penale cantonale, le disposizioni del CP e del CPP sono, se del caso, applicabili a titolo di diritto cantonale suppletorio, il quale è esaminato dal Tribunale federale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 141 IV 305 consid. 1.2 e 6.4; sentenza 6B_283/2020 del 2 novembre 2020 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere violato il suo diritto di essere sentito per avergli negato un confronto in contraddittorio con l'agente della polizia comunale che lo avrebbe identificato quale autore dell'infrazione in questione. Sostiene di avere sempre contestato di essere una delle persone ritratte nelle immagini della videosorveglianza e di avere quindi chiesto di potere interrogare l'agente che pretenderebbe di averlo riconosciuto e che ha steso il relativo rapporto.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Questa censura deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1 e rinvii). Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) assicura all'interessato la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rinvii).  
 
2.2.2. Il diritto di essere sentito è concretizzato nel procedimento penale dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 lett. d CEDU (DTF 144 II 427 consid. 3.1.2). Quest'ultima disposizione prevede che ogni accusato ha il diritto di interrogare o fare interrogare testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. Essa mira ad escludere che un giudizio penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni senza che all'accusato sia stata data nel corso del procedimento penale una possibilità idonea e sufficiente di mettere in dubbio queste dichiarazioni e di porre domande ai testimoni (DTF 144 II 427 consid. 3.1.2; 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; sentenza 6B_238/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 3.1 e rinvii). Il diritto di interrogare testimoni a carico ha carattere assoluto quando la deposizione litigiosa è l'unica prova disponibile o ha valore decisivo (DTF 131 I 476 consid. 2.2; sentenza 6B_238/2020, citata, consid. 3.1 e rinvii). Nelle dichiarazioni dei testimoni possono in particolare rientrare anche quelle degli organi di polizia (DTF 131 I 476 consid. 2.2).  
 
2.3.  
 
2.3.1. In concreto, la Corte cantonale ha ritenuto verosimile che un agente della polizia comunale, di cui non era conosciuta l'identità, visionando le immagini della videosorveglianza, avesse potuto riconoscere e identificare il ricorrente sulla base di controlli eseguiti in occasione di precedenti interventi. Ha considerato che un poliziotto in servizio non avrebbe avuto alcun interesse a dichiarare fatti inveritieri, correndo il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative specifiche alla sua funzione. Ha altresì rilevato che il ricorrente avrebbe potuto dimostrare la sua estraneità ai fatti producendo subito una prova documentale, quale per esempio una copia della sua carta d'identità. Poiché il ricorrente non aveva collaborato in tal senso, i giudici cantonali hanno ritenuto che le precedenti autorità potessero attribuire un peso maggiore alle constatazioni dell'agente di polizia che lo aveva identificato. Hanno perciò considerato provato il fatto che il ricorrente era uno degli autori dell'affissione contestata.  
Risulta in tali circostanze che le constatazioni dell'agente di polizia sono state decisive per l'identificazione del ricorrente quale autore dell'infrazione e quindi per la sua condanna. Le dichiarazioni dell'agente, che lo avrebbe identificato nei filmati della videosorveglianza sulla scorta di interventi eseguiti in precedenza sono a carico del ricorrente e rivestono un'importanza determinante per il giudizio di colpevolezza. Conformemente all'esposta giurisprudenza, occorreva pertanto garantirgli la possibilità di confrontarsi con l'agente, consentendogli in modo adeguato di porre domande al testimone e di metterne in dubbio le dichiarazioni. 
 
2.3.2. Nella risposta al gravame, il Municipio rileva che la procedura contravvenzionale giusta gli art. 145 segg. LOC è di regola scritta e non prevede che il contravventore possa confrontarsi direttamente con l'agente di polizia, in particolare quando la fattispecie sarebbe già chiara sulla base degli atti. Adduce inoltre che il ricorrente avrebbe potuto fare valere le sue ragioni nella procedura di ricorso e non avrebbe mai tentato di dimostrare la propria innocenza.  
In concreto, l'applicazione del diritto cantonale non può tuttavia prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali della persona accusata (cfr. MARIANNE JOHANNA HILF, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4aed. 2019, n. 12 all'art. 335 CP). Come visto, il diritto di essere sentito prevede in particolare che il ricorrente possa interrogare i testimoni a carico, segnatamente quando le loro dichiarazioni sono decisive. D'altra parte, la presunzione d'innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost.) e il principio "in dubio pro reo", che ne è il corollario, riferiti alla ripartizione dell'onere probatorio, impongono all'autorità di accusa l'onere di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di dimostrare la sua innocenza (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 127 I 38 consid. 2a). Contrariamente a quanto sembrano ritenere la Corte cantonale e il Municipio, non incombeva quindi al ricorrente dimostrare di non avere commesso l'infrazione in questione. 
 
2.3.3. Fondando il proprio giudizio su dichiarazioni di un testimone senza che al ricorrente sia stata data, nel corso del procedimento penale, una possibilità idonea e sufficiente di metterne in dubbio le dichiarazioni e di porgli domande, la Corte cantonale ha pertanto violato il suo diritto di essere sentito. La censura è di conseguenza fondata, di modo che la causa deve essere rinviata alla precedente istanza, affinché proceda ad un nuovo apprezzamento dell'assetto probatorio. Visto l'esito del ricorso, non occorre vagliare in questa sede le ulteriori censure sollevate.  
 
3.  
 
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione.  
 
3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di X.________ (art. 66 cpv. 4 LTF). Essi sono tenuti a versare in solido al ricorrente vincente, patrocinato da un avvocato, un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 4 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 10 giugno 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino è annullata. La causa gli è rinviata per una nuova decisione. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di X.________ rifonderanno in solido al ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 agosto 2021 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni