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[AZA 0] 
H 17/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, 
Leuzinger e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 3 ottobre 2001 
 
nella causa 
M._________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: 
 
con giudizio 4 dicembre 2000 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero non è entrata nel merito del gravame, poiché tardivo, interposto l'8 giugno 2000 da M._________, cittadino italiano nato nel 1933, avverso la decisione della Cassa svizzera di compensazione, emessa il 9 luglio 1999, accordantegli una rendita ordinaria di vecchiaia sotto forma di indennità forfetaria di fr. 15'358.-, oltre a fr. 3'135.- quale rendita completiva per la moglie, 
M._________, pur riconoscendo la tardività del gravame presentato al giudice commissionale, che sarebbe stata determinata da non meglio precisati motivi di salute e familiari, in data 5 gennaio 2001 ha deferito la pronunzia di primo grado a questa Corte, chiedendo in sostanza di accogliere il ricorso e di riesaminare la propria posizione sulla base degli anni di lavoro non considerati dall'amministrazione, 
 
con ordinanza del 25 maggio 2001 il presidente del Tribunale federale delle assicurazioni ha assegnato all'interessato un termine di 14 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso, avvenuta il 29 maggio seguente, per prestare un anticipo di fr. 500.- a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di omissione il ricorso di diritto amministrativo sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto, 
a norma dell'art. 150 cpv. 1, in relazione con l'art. 135 OG, chiunque adisce il Tribunale federale delle assicurazioni deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spese presunte del processo (art. 153 e 153a OG), 
se le garanzie non vengono prestate entro il termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile (art. 150 cpv. 4 OG), 
 
nel caso di specie la presente procedura non è gratuita, non vertendo la lite sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, bensì avendo per oggetto un tema procedurale, 
l'assicurato ha lasciato trascorrere infruttuoso il termine - venuto a scadere il più tardi il 12 giugno 2000 - per prestare il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, 
in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG e dando attuazione alla comminatoria contenuta nell'ordinanza presidenziale del 25 maggio 2001, questa Corte deve pertanto ritenere irricevibile la proposta del ricorrente, 
pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare l'interessato dall'onere delle spese processuali, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 3 ottobre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :