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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_142/2008 
 
Sentenza del 3 novembre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, Presidente, 
Escher, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________SA, 
B.________SA, 
X.________SA, 
ricorrenti, 
patrocinate dall'avv. Luca Guidicelli, 
 
contro 
 
C.________SA in liquidazione, 
opponente, rappresentata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera. 
 
Oggetto 
contratto concluso dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 febbraio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Il 24 ottobre 2007 la massa fallimentare C.________SA, rappresentata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, ha concluso con la E.________SA un contratto con cui quest'ultima ha noleggiato, fino alla loro realizzazione, una serie di beni appartenenti alla fallita. 
 
2. 
Con ricorso del 7 dicembre 2007 numerosi creditori - fra cui anche la A.________SA, la B.________SA e la X.________SA - hanno attaccato tale contratto con un ricorso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Quest'ultima, dopo aver congiunto la predetta procedura ricorsuale con quella sgorgante dall'impugnazione di una serie di risoluzioni della prima assemblea dei creditori, ha respinto i gravami. L'autorità di vigilanza ha negato che il predetto contratto fosse inopportuno, ha rilevato che non vi sono norme che subordinano la locazione di beni di un fallito al fatto che il conduttore non abbia arretrati in materia di oneri sociali e ha reputato che il nolo stipulato copre il deprezzamento dei beni in questione. 
 
3. 
Con ricorso in materia civile del 3 marzo 2008 la A.________SA, la B.________SA e la X.________SA chiedono al Tribunale federale di annullare la decisione 24 ottobre 2007 dell'Ufficio dei fallimenti e il contratto di locazione sottoscritto in tale data. Le ricorrenti contestano l'opportunità del contratto, perché il conduttore sarebbe oberato da debiti, in particolare nei confronti delle assicurazioni sociali, ed affermano che con esso si permetterebbe "di far fallire la propria ditta per riaprirne subito dopo una seconda e continuare indisturbati i propri affari". Esse si lamentano pure dell'inattività dell'Ufficio, perché questi non controllerebbe che la conduttrice non utilizzi pure beni che non sono oggetto del contestato contratto e perché la realizzazione anticipata dei beni della massa non ha ancora avuto luogo. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4. 
Occorre innanzi tutto rilevare che per costante giurisprudenza la conclusione di un contratto di diritto privato non costituisce un provvedimento di un ufficio di esecuzione e fallimenti che può essere impugnato innanzi all'autorità di vigilanza con un ricorso fondato sull'art. 17 LEF (DTF 129 III 400 consid. 1.2; 108 III 1 consid. 2; 102 III 78 consid. 5; 86 III 106 consid. 2c). Il contratto di noleggio di cui le ricorrenti postulano l'annullamento non è una misura di realizzazione forzata di beni della fallita, ma è un semplice negozio giuridico del diritto privato - concluso dall'ufficio dei fallimenti nell'ambito della sua competenza di amministrazione - che come tale può unicamente essere annullato dal giudice civile. Ne segue che l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto dichiarare irricevibili i rimedi delle ricorrenti. 
 
5. 
A prescindere da quanto appena indicato, il ricorso al Tribunale federale dovrebbe pure essere dichiarato inammissibile, perché le ricorrenti si limitano a contestare l'opportunità della conclusione del contratto e sembrano così dimenticare che con un ricorso in materia civile può essere fatta valere una violazione del diritto (art. 95 LTF), ma che non è possibile prevalersi della semplice inadeguatezza dell'agire di un organo dell'esecuzione forzata (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed. 2008, § 6 n. 16). Giova infatti ricordare che nei casi di apprezzamento il Tribunale federale interviene unicamente qualora l'autorità cantonale abbia abusato o ecceduto nel suo potere di apprezzamento (DTF 134 III 323 consid. 2). 
 
6. 
Infine, il ricorso si rivela inammissibile anche laddove le ricorrenti si lamentano direttamente al Tribunale federale dell'inattività dell'Ufficio. Una siffatta lagnanza deve infatti essere dapprima sottoposta all'autorità di vigilanza. 
 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si appalesa interamente inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Losanna, 3 novembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti