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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_657/2021  
 
 
Sentenza del 3 novembre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.25). 
 
 
Considerando:  
che, per quanto qui interessa, il 15 aprile 2013 la Sezione della circolazione del Cantone Ticino ha notificato ad A.________ l'apertura di un procedimento amministrativo prospettandogli una revoca della licenza di condurre, assegnandogli un termine per presentare le sue osservazioni; 
 
che con scritto del 24 aprile 2013 l'interessato si è opposto, chiedendo di poter prendere visione del rapporto di polizia, trasmessogli in seguito con un ulteriore termine per pronunciarsi al riguardo; 
 
che l'invio postale è stato ritornato alla Sezione della circolazione con l'indicazione dell'irreperibilità del destinatario all'indirizzo da lui indicato; 
 
che identica sorte hanno avuto due successivi invii con i quali lo invitava a sottoporsi a un'indagine preliminare sul suo consumo di stupefacenti, motivo per cui la citata Sezione il 27 giugno 2013 gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato, notificandogli il provvedimento per via edittale nella forma degli assenti mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del 2 luglio 2013; 
 
che con decreto d'accusa del 7 ottobre 2020 il Ministero pubblico di Winterthur ha ritenuto A.________ colpevole di guida intenzionale senza autorizzazione; 
 
che con ricorso del 30 novembre 2020 l'interessato, adducendo che da fine maggio 2013 non avrebbe più vissuto in Ticino, ha impugnato la revoca preventiva del 27 giugno 2013 dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che ha dichiarato irricevibile il ricorso poiché tardivo; 
 
che, adito dall'interessato, con decisione del 24 settembre 2021 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ne ha respinto il ricorso; 
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di rettificare i suoi dati personali e di annullare tutte le decisioni delle istanze precedenti per carenza di sovranità del Cantone Ticino, postulando di non accollargli spese giudiziarie; 
che non sono state chieste osservazioni al ricorso; 
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1); 
che il ricorrente ha, legittimamente, inoltrato il gravame in lingua tedesca: non vi è tuttavia motivo per scostarsi dal principio secondo cui il procedimento si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF); 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza, l'unica che può essere impugnata (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3); 
che, disattendendo tale obbligo di motivazione, il ricorrente, non si confronta del tutto con le differenti argomentazioni addotte dalla Corte cantonale, segnatamente che le censure relative al trattamento e alla rettifica dei suoi dati esulano dall'oggetto del litigio e, in particolare, quelle sulla validità della comunicazione per via edittale, sul suo disatteso obbligo di comunicare alla Sezione della circolazione l'asserito cambiamento di domicilio, sul fatto che anche nell'ipotesi di una notifica irregolare egli è rimasto passivo per oltre sette anni disinteressandosi completamente della procedura amministrativa e che neppure ha agito tempestivamente dopo aver ricevuto il decreto d'accusa del 7 ottobre 2020; 
 
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4); 
che il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), l'implicita domanda di assistenza giudiziaria dovendo essere respinta, visto che il ricorso non aveva alcuna probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade. 
 
 
Losanna, 3 novembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri