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«AZA 3» 
4C.411/1999 
 
 
 
 
 
I C O R T E C I V I L E 
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4 febbraio 2000 
 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, Corboz e Klett. 
Cancelliere: Steffen. 
 
________ 
 
 
Visto il ricorso per riforma del 12 novembre 1999 presentato da Marco P o n g e l l i, Rivera, attore, patrocinato dall'avv. Silvano Pianezzi, Lugano, contro la sentenza emanata l'11 ottobre 1999 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone alla C h e m i p l a s t S.A., Mezzovico, convenuta, patrocinata dall'avv. Aline Couchepin Romerio, studio legale Bernasconi & Riva, Lugano, in materia di contratto di appalto; 
 
R i t e n u t o i n f a t t o : 
 
 
A.- Marco Pongelli ha fatto eseguire dalla Chemiplast SA, verso la fine del 1989, l'impermeabilizzazione della terrazza della sua abitazione a Rivera, con il prodotto Legoflex, e da Rino Bianchini la successiva posa del sovrastante betoncino. Eseguiti i lavori, egli ha puntualmente pagato le relative fatture. 
Constatando infiltrazioni di acqua con conseguente fuoriuscita di macchie di umidità nei locali sottostanti la terrazza, il committente ha notificato il difetto a Rino Bianchini e alla Chemiplast SA. Quest'ultima, pur contestando ogni sua responsabilità, ha eseguito una reimpermeabilizzazione della terrazza applicando degli strati del prodotto Legoflex sul betoncino. Siccome Marco Pongelli ha sottoscritto una pattuizione nella quale ha escluso la ditta appaltatrice da ogni sua responsabilità per le opere eseguite, essa ha rinunciato a fatturare quest'ultimo lavoro. Il committente, riscontrando il persistere delle infiltrazioni, ha richiesto ed ottenuto l'assunzione di una prova a futura memoria sulle cause dei danni, che il perito ha indicato nello strappo dell'isolazione a dipendenza della mancata posa di un foglio di stacco tra il prodotto isolante ed il betoncino soprastante successivamente posato. Siccome la Chemiplast SA e Rino Bianchini non hanno voluto riconoscere la propria responsabilità e riparare l'opera, Marco Pongelli ha proceduto al risanamento definitivo della terrazza ricorrendo ai servizi di altri imprenditori. 
B.- Con petizione del 20 marzo 1995 Marco Pongelli ha convenuto la Chemiplast SA e Rino Bianchini dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al 
 
 
pagamento di fr. 32'780.-- oltre interessi. L'importo richiesto corrisponde alla spesa sostenuta dall'attore per il rifacimento, all'indennizzo per il mancato uso dei locali sottostanti la terrazza, alle spese di prova a futura memoria e di patrocinio preprocessuale. 
La Chemiplast SA, in via riconvenzionale, ha da parte sua domandato la condanna dell'attore al pagamento di fr. 3'934.20 oltre interessi per quanto speso per la reimpermeabilizzazione. 
Il Pretore, con sentenza 21 maggio 1999, ha respinto entrambe le pretese. Egli ha stabilito, sulla scorta delle prove raccolte, che i difetti erano da imputare solo alla Chemiplast SA. Quest'ultima non ha infatti informato correttamente ed esaustivamente né l'attore né Rino Bianchini, il quale di conseguenza non ha provveduto a separare lo strato di betoncino dall'isolazione con il foglio protettivo necessario. Tuttavia, poiché il committente ha esonerato la Chemiplast SA da ogni responsabilità in occasione dell'intervento di reimpermeabilizzazione, il Pretore ha respinto la richiesta attorea. 
C.- Con decisione 11 ottobre 1999 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dall'attore, ha respinto il gravame e confermato il giudizio pretorile. I giudici cantonali hanno anzitutto stabilito che il ricorso era rivolto unicamente contro il dispositivo della sentenza concernente la Chemiplast SA. La decisione del Pretore riguardante Rino Bianchini non è invece stata oggetto di impugnativa ed è dunque cresciuta in giudicato. Essi hanno poi accertato, sulla base di uno scritto del 23 ottobre 1991, che il committente e la ditta appaltatrice hanno concluso un accordo, tramite il quale la seconda veniva esonerata da ogni responsabilità per le opere eseguite. Donde la conferma del giudizio di prime cure. 
 
 
D.- Contro la predetta decisione, Marco Pongelli è insorto al Tribunale federale con ricorso per riforma del 12 novembre 1999, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza cantonale, la condanna della Chemiplast SA al pagamento di fr. 32'780.-- oltre interessi e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 393605 dell'ufficio esecuzioni di Lugano; in via subordinata egli postula l'annullamento della decisione e il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Egli invoca essenzialmente una violazione degli art. 100 e 367 segg. CO e fa valere la nullità dell'accordo del 23 ottobre 1991. La Chemiplast SA, con risposta 21 gennaio 2000, propone la reiezione del ricorso. 
 
 
C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o : 
 
 
1.- L'attore, in via principale, domanda che la convenuta sia condannata al pagamento di una somma determinata. Tale richiesta è inammissibile. Infatti, nella sentenza impugnata difettano gli accertamenti di fatto necessari alla valutazione dell'importo cui l'attore, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe eventualmente avere diritto. Ciò è dovuto al fatto che le istanze cantonali non si sono pronunciate circa l'ammontare della pretesa attorea. Se il gravame dovesse rivelarsi fondato potrebbe dunque entrare in considerazione solo un rinvio della causa all'autorità cantonale. 
2.- Lo scritto, che l'autorità cantonale ha considerato essere una valida rinuncia dell'attore alla responsabilità della convenuta per i difetti consecutivi all'impermeabilizzazione, ha il seguente tenore: 
 
" Come da vostra richiesta, siamo dispo- 
nibili ad eseguire opera di reimpermeabilizzazione 
sul vostro terrazzo in oggetto. Lo scopo del no- 
stro operato sarà unicamente per evitare provviso- 
riamente i danni della pioggia. Rimane inteso pe- 
rò, che nessuna responsabilità potrà esserci adde- 
bitata per questo e per altri lavori eseguiti da 
noi in precedenza. Rimane inteso altresì, che se 
saranno stabilite le cause della rottura della 
vecchia impermeabilizzazione a responsabilità del- 
la Impresa Bianchini, noi ci riserviamo di addebi- 
tarvi la seconda impermeabilizzazione per l'intero 
importo." 
a) Secondo l'interpretazione della dichiarazione eseguita dalla Corte cantonale, che del resto non è contestata, l'attore ha rinunciato a far valere i difetti e le loro conseguenze nei confronti della convenuta e ha approvato l'opera della ditta appaltatrice con i difetti riconoscibili ed a lui noti a quel momento. L'attore, rettamente, non contesta che, con l'accettazione di tali difetti, i diritti previsti dall'art. 368 CO sono perenti. Egli sostiene invece che l'accordo sottoscritto dalle parti è giuridicamente un patto di esclusione preventiva di responsabilità e come tale irrimediabilmente nullo dal profilo dell'art. 100 cpv. 1 CO
b) Giusta l'art. 100 cpv. 1 CO, è nullo il patto avente per scopo di liberare preventivamente dalla responsabilità dipendente da dolo o da colpa grave. Questo disposto trova applicazione solo in caso di accordi preventivi, ossia conclusi prima del verificarsi del danno (Wiegand, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 100 CO; sull'applicabilità dell'art. 100 CO cfr. anche Bühler, Zürcher Kommentar, n. 248 ad art. 368 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar an. 87 ad art. 368 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., 1996, n. 2574 segg.). La validità dei patti conclusi dopo l'insorgere del pregiudizio non è limitata dall'art. 100 CO. In concreto, la Corte cantonale ha accertato la validità della pattuizione del 23 ottobre 1991 a motivo che la pretesa di risarcimento danni è sorta prima della conclusione dell'accordo. L'attore, rettamente, non critica l'interpretazione dell'art. 100 CO; egli assevera tuttavia che, a causa della colpa grave imputabile alla ditta appaltatrice, l'esonero della responsabilità non è valido rispetto alla riparazione, eseguita dopo la conclusione dell'accordo, del difetto esistente. 
c) È vero che, come sostiene l'attore, secondo la dottrina la garanzia per i difetti risorge in caso di riparazione. Ciò, contrariamente all'opinione dell'attore, non influisce tuttavia sulla validità della rinuncia alla garanzia per quei difetti già esistenti e conosciuti. L'art. 100 CO esclude semmai una rinuncia alle pretese per difetti che sorgono per la prima volta in occasione della riparazione e che non esistevano in precedenza, purché essi siano stati provocati da colpa grave. Ora, in concreto, non risulta dagli accertamenti della sentenza impugnata che i danni di cui l'attore chiede il risarcimento sarebbero stati causati, anche solo in parte, dalla riparazione, ossia dalla reimpermeabilizzazione della terrazza. Anzi, risulta che il foglio di stacco avrebbe dovuto essere posato già al momento della prima impermeabilizzazione, precedente la posa dello strato di betoncino. Donde l'infondatezza della censura. 
3.- Da quanto sopra esposto discende che la decisione della Corte cantonale di considerare valida la rinuncia dell'attore alle pretese scaturenti dai difetti che già esistevano il 23 ottobre 1991 non viola il diritto federale. Ne segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto. Gli oneri processuali e le spese ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
per questi motivi 
 
 
i l T r i b u n a l e f e d e r a l e 
 
 
p r o n u n c i a : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto e la sentenza impugnata viene confermata. 
2. La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dell'attore, il quale rifonderà alla convenuta fr. 2000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 4 febbraio 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
 
 
Il Cancelliere,