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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_6/2013 {T 0/2} 
 
Sentenza del 4 febbraio 2013 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Leuzinger, Presidente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 novembre 2012. 
 
Visto: 
il ricorso del 28 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 28 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
lo scritto del 4 gennaio 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio, 
la mancata reazione del ricorrente, 
 
considerando: 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe inesatto, incompleto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 e 2 LTF), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 4 febbraio 2013 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Leuzinger 
 
Il Cancelliere: Schäuble