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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_286/2018  
 
 
Sentenza del 4 aprile 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Municipio di X.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Bernasconi, 
opponente, 
 
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio vigilanza commesse pubbliche, Palazzo Amministrativo 3, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Appalti pubblici, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.622). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 15 settembre 2017 il Municipio di X.________ ha deciso di annullare il pubblico concorso indetto il 16 giugno 2017 ed impostato secondo la procedura libera, concernente opere di realizzazione di un pontile, per mancanza di offerte valide. La risoluzione è cresciuta in giudicato incontestata. Il 30 ottobre 2017 il Municipio di X.________ ha deciso di deliberare i citati lavori mediante incarico diretto. 
 
B.   
Il 26 febbraio 2018 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame sottopostogli dalla A.________ SA contro quest'ultima risoluzione municipale. A sostegno della propria decisione la Corte cantonale ha osservato che detta risoluzione non era una decisione impugnabile siccome con essa il Municipio non aggiudicava alcuna commessa pubblica, ma si limitava a scegliere la via da intraprendere per appaltare le opere in questione: mancando l'oggetto della lite, l'impugnativa andava pertanto dichiarata irricevibile per difetto di un presupposto processuale. 
A titolo abbondanziale ha poi rilevato che l'art. 13 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP ([RL/TI 7.1.4.1.6] applicabile nella fattispecie in virtù del rinvio dell'art. 13 cpv. 1 lett. g LCPubb [RL/TI 7.1.4.1]) permetteva di assegnare une commessa direttamente e senza bando nel caso in cui nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito, non veniva presentata alcuna offerta valida, oppure nessun offerente soddisfaceva i criteri d'idoneità: ora tale evenienza si era verificata in concreto, il fallimento della procedura di pubblico concorso per mancanza di offerte valide risultando da una decisione di annullamento della gara passata in giudicato. 
 
C.   
Il 27 marzo 2018 la A.________ SA ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, sia fatto ordine al Comune di X.________ di rispettare la LCPubb e di deliberarle la commessa. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto di litigio è una causa che si riferisce a una commessa pubblica. Ora, non occorre determinare se il gravame vada trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico poiché - ciò che a prima vista non sembra però essere il caso - sarebbero adempiute le esigenze cumulative poste dall'art. 83 lett. f n. 1 (raggiungimento di uno dei valori soglia ivi previsti) e n. 2 LTF (che si ponga una questione di diritto d'importanza fondamentale; su queste condizioni vedasi per la prima DTF 134 II 192 consid. 1.2 pag. 194 seg. e per la seconda DTF 139 III 209 consid. 1.2 pag. 210) oppure, in caso d'inammissibilità del rimedio ordinario, se detto gravame sia proponibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi degli art. 113 segg. LTF. Infatti, per i motivi esposti di seguito, il ricorso sfugge comunque ad un esame di merito.  
 
2.2. Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).  
 
2.3. La sentenza impugnata poggia su di una doppia motivazione. Per consolidata giurisprudenza quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100 e riferimenti); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fattispecie l'argomentazione della ricorrente (anche se sussistono dei dubbi sulla sua tempestività, la risoluzione di annullamento del 15 settembre 2017 essendo comunque cresciuta in giudicato incontestata) è tutta tesa a dimostrare che non vi erano motivi per annullare il pubblico concorso e, di riflesso, per procedere mediante incarico diretto. Essa non spende invece una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la prima motivazione formulata dalla Corte cantonale, secondo la quale la risoluzione del 30 ottobre 2017 non costituiva una decisione impugnabile motivo per cui, mancando l'oggetto della lite, il gravame doveva essere dichiarato inammissibile. Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e deve pertanto essere dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 120).  
 
2.4. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.  
 
3.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alla controparte, la quale non è stata invitata ad esprimersi (art. 68 cpv. 1 LTF) né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al rappresentante rispettivamente al patrocinatore delle parti, al Dipartimento del territorio, Ufficio vigilanza commesse pubbliche, e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 aprile 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud