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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_321/2021  
 
 
Sentenza del 4 aprile 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Filippo Gianoni, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, 
Ufficio federale del registro di commercio, Bundesrain 20, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
cancellazione di due files online del Foglio ufficiale svizzero di commercio, 
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 23 aprile 2021 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (B-3170/2020, B-3251/2020). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Su richiesta della A.________ SA, con decreto del... la Pretura del Distretto di Z.________ ha dichiarato il fallimento della C.________ Sagl. Tuttavia, invece del fallimento della C.________ Sagl, il... l'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino ha iscritto per errore nel registro giornaliero il fallimento della A.________ SA (iscrizione n....). 
Non essendo a conoscenza dell'errore commesso dall'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino, il... l'Ufficio federale del registro di commercio ha approvato l'iscrizione del fallimento della A.________ SA. La relativa iscrizione è stata pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio xxx. 
 
B.  
Dopo essersi accorto dell'errore, l'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino ha rettificato l'iscrizione del..., aggiungendo nel registro giornaliero del... la seguente indicazione (iscrizione n....) : 
 
-..". 
Il giorno successivo, l'Ufficio federale del registro di commercio ha approvato l'iscrizione giornaliera n...., che è stata poi pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio yyy. 
 
C.  
Il..., la A.________ SA ha preso contatto con l'Ufficio federale del registro di commercio. Sottolineando l'impossibilità dell'Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino di cancellare dal registro cantonale i rinvii o i link internet ai files contenenti le pubblicazioni del Foglio ufficiale svizzero di commercio xxx e yyy, ne ha quindi chiesto la cancellazione definitiva all'autorità federale. Quest'ultima ha tuttavia respinto la richiesta della A.________ SA. 
Preso atto della posizione assunta dall'autorità federale, il 14 febbraio 2020, la A.________ SA e B.________, in qualità di fondatore, azionista e presidente del consiglio di amministrazione di tale società, hanno domandato all'Ufficio federale di giustizia di accertare mediante una decisione ai sensi dell'art. 25a PA l'illiceità dei due rinvii alle pubblicazioni online del Foglio ufficiale svizzero di commercio xxx e yyy e di eliminarli definitivamente, di modo che non fosse più possibile trovare riferimenti all'erroneo fallimento. 
 
D.  
Con decisione del 20 maggio 2020, l'Ufficio federale del registro di commercio ha respinto la domanda di accertamento dell'illiceità e di cancellazione dei due files online del Foglio ufficiale svizzero di commercio xxx e yyy. 
Per giustificare tale rifiuto, la citata autorità ha indicato che l'annullamento puro e semplice dell'iscrizione errata e della sua rettifica avrebbe privato i terzi (che magari avevano adottato delle disposizioni sulla base di questa informazione) della possibilità di prendere conoscenza dei fatti modificati e avrebbe creato discrepanze tra il registro principale, la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e il registro centrale (Zefix). In aggiunta, ha fatto notare l'assenza di una disposizione legale che obblighi o che consenta all'Ufficio federale del registro di commercio di cancellare definitivamente iscrizioni già effettuate dal registro di commercio o di eliminare dall'estratto le corrispondenti pubblicazioni del Foglio ufficiale svizzero di commercio, se lo ritenesse opportuno. Evidenziata anche l'assenza di margine di apprezzamento delle autorità a questo riguardo, ha quindi concluso che una cancellazione definitiva dal registro di commercio, secondo quanto richiesto dalla A.________ SA, sarebbe illecita. 
Adito su ricorso sia della A.________ SA che di B.________, con sentenza del 23 aprile 2021 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il loro gravame, nella misura in cui fosse ammissibile. 
 
E.  
Con ricorso in materia civile del 4 giugno 2021 la A.________ SA e B.________ hanno impugnato la pronuncia del 23 aprile 2021 davanti al Tribunale federale chiedendo che, in riforma della stessa, la decisione del 20 maggio 2020 dell'Ufficio federale del registro di commercio sia annullata e che dal Foglio ufficiale svizzero di commercio siano eliminati i seguenti due files online: 
 
- https://www... 
- https://www... 
Il Tribunale amministrativo federale si è riconfermato nel proprio giudizio, mentre l'Ufficio federale di giustizia ha presentato osservazioni di cui verrà detto, per quanto necessario, più oltre. Con lettera del 2 agosto 2022 i ricorrenti hanno ribadito le proprie ragioni, producendo nuova documentazione a sostegno delle stesse. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi giuridici sottopostigli (DTF 143 III 140 consid. 1). 
 
1.1. L'impugnativa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dal Tribunale amministrativo federale (art. 75 LTF) in una causa per la quale è previsto il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 2 LTF).  
Il gravame è stato presentato dalle parti soccombenti in sede federale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Per la ricorrente 1 l'interesse ad insorgere è dato (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). Visto l'esito del litigio, la questione dell'interesse ad insorgere del ricorrente 2 può invece restare aperta. 
 
1.2. Alla causa sottendono ragioni economiche (effetti economici sulla società dell'erronea iscrizione del fallimento della ricorrente 1; sentenza 4A_584/2008 del 13 marzo 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 304). Riservate le eccezioni previste dall'art. 74 cpv. 2 LTF, il ricorso è quindi ammissibile solo se è rispettato l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, che prevede un valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (DTF 133 III 368 consid. 1.3). Le conclusioni non vertono però sul pagamento di una somma di denaro, di modo che il valore litigioso va stabilito dal Tribunale federale, secondo il suo apprezzamento, alla luce delle informazioni fornite nell'impugnativa (art. 51 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1).  
Ora, i ricorrenti indicano, producendo un plico di fatture diverse, che l'errata iscrizione del fallimento della società ha già causato loro spese per un importo di fr. 149'963.95. Tra di esse soltanto una parte appare però riconducibile - per lo meno indirettamente - a tale iscrizione. Visto l'esito del litigio, anche la questione della dimostrazione del raggiungimento del valore litigioso minimo di fr. 30'000.--, richiesto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, può però restare aperta. Con le riserve esposte in merito alla legittimazione del ricorrente 2 e al valore litigioso, il gravame va quindi esaminato come ricorso in materia civile. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione posto dalla legge si confronta di regola solo con le censure sollevate. Chi ricorre deve pertanto spiegare, in modo conciso ma riferendosi ai considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima lede il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali, perché il Tribunale federale può esaminare simili censure soltanto se l'insorgente le ha motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). Critiche appellatorie, quali semplici richiami al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali, non sono ammesse e non possono essere prese in considerazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). 
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Ad essi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura davanti all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).  
Il Tribunale federale può rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'istanza precedente se è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio nell'accertamento dei fatti deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato da chi lo fa valere (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; nova in senso proprio sono esclusi (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
3.  
 
3.1. Dopo avere proceduto alla loro congiunzione, l'istanza inferiore ha respinto i gravami interposti dalla A.________ SA e da B.________, confermando l'agire dell'Ufficio federale del registro di commercio.  
Esaminata una censura formale, relativa alla carente motivazione della decisione di prima istanza, nel merito il Tribunale amministrativo federale si è infatti richiamato all'art. 933 e all'art. 936 cpv. 4 CO e ha considerato infondate sia la critica con la quale veniva lamentata una violazione dell'art. 9 cpv. 4 dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), sia le censure con le quali veniva denunciata una lesione della libertà personale (art. 10 Cost.,13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU), della libertà economica (art. 27 Cost.) e del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost. e art. 36 cpv. 3 Cost.). 
 
3.2. Davanti a questa Corte, i ricorrenti indicano che la questione della carente motivazione della decisione di prima istanza non è più oggetto di litigio.  
Ritengono però che le conclusioni tratte nel merito dal Tribunale amministrativo federale non siano condivisibili, poiché lederebbero "manifestamente il diritto federale e anche i diritti costituzionali". 
 
4.  
 
4.1. Con una prima serie di critiche, gli insorgenti denunciano la lesione dell'art. 929 CO e dell'art. 936b cpv. 3 CO, in vigore dal 1° gennaio 2021. Alle norme che regolano la materia dal 1° gennaio 2021 si riferisce infatti anche il Tribunale amministrativo federale, anche se in merito al diritto intertemporale e, in particolare, all'art. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 17 marzo 2017, non si esprime (RU 2020 957).  
Sia come sia, la questione dell'effettiva applicabilità dell'art. 929 CO e dell' art. 936b CO alla fattispecie, relativa ad iscrizioni a registro di commercio risalenti al 2019 (precedenti consid. A e B), non necessita approfondimento in quanto le censure risultano comunque infondate. 
 
4.2. Secondo l'art. 929 CO, le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico (cpv. 1); l'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione, i fatti da iscrivere devono essere documentati (cpv. 2); le iscrizioni possono fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure possono essere effettuate d'ufficio (cpv. 3).  
Giusta l'art. 936b CO nessuno può eccepire la mancata conoscenza di un fatto iscritto nel registro di commercio (cpv. 1); qualora una circostanza di fatto, della quale è prescritta l'iscrizione, non sia stata iscritta nel registro di commercio, può essere opposta al terzo solo se sia provato che questi ne aveva conoscenza (cpv. 2); la buona fede di chi ha confidato in un fatto errato iscritto nel registro di commercio deve essere tutelata se non vi si oppongono interessi preponderanti (cpv. 3). 
 
4.3. Ora, gli insorgenti si riferiscono all'art. 936b cpv. 3 CO sottolineando che la buona fede del terzo non è sempre protetta, ma soltanto se non vi si oppongono interessi preponderanti. A loro avviso, simili interessi sarebbero però qui dati e avrebbero dovuto portare anche alla cancellazione di ogni riferimento al fallimento della ricorrente 1.  
La ponderazione prevista dall'art. 936b cpv. 3 CO non regola tuttavia un caso come quello in esame - nel quale è chiesta la cancellazione di ogni traccia di un'iscrizione errata che è già stata corretta - bensì gli effetti di un'iscrizione in quanto tale e la questione a sapere se terzi in buona fede si possano o meno riferire a un'iscrizione errata. Di conseguenza, il richiamo all'art. 936b cpv. 3 CO a sostegno delle conclusioni formulate nel ricorso non può giovare agli insorgenti che - contrariamente a quanto previsto dall'art. 933 CO e, in precedenza, dall'art. 937 vCO (messaggio del 15 aprile 2015 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, FF 2015 2849, 2873) - pretenderebbero che le iscrizioni pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio xxx e yyy fossero semplicemente cancellate, senza lasciare più nessun tipo di traccia. 
 
4.4. D'altra parte, all'ammissione delle conclusioni ricorsuali (cancellazione dei due files indicati nel precedente consid. E) non può portare nemmeno il riferimento all'art. 929 CO, accompagnato da quello al divieto d'arbitrio, perché l'istanza inferiore non avrebbe considerato che il fatto in discussione, cioè il fallimento, non era falso bensì inesistente.  
Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono infatti essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico (art. 929 cpv. 1 CO). In merito alle modalità di correzione delle iscrizioni errate o ingannevoli l'art. 929 CO però non si esprime, perché la questione è regolata altrove e, in particolare, dal già citato art. 933 CO (art. 937 vCO) - che indica che ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi a sua volta iscritta - in relazione con le norme di attuazione previste dall'ordinanza sul registro di commercio (RINO SIFFERT, in BK Obligationenrecht - Das Handelsregister, 2021, n. 8 ad art. 933 CO; Guillaume Vianin, in Commentaire romand CO, 2a ed. 2017, n. 11 seg. ad art. 937 vCO). 
Proprio su questi disposti, completati dall'art. 9 cpv. 4 e 27 ORC, secondo cui le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate e continuano a sussistere a tempo indeterminato (art. 9 cpv. 4) rispettivamente una rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero (art. 27), così come sull'art. 936 cpv. 4 CO, secondo cui le modifiche del registro devono essere ricostruibili in ordine cronologico, si basa del resto anche il Tribunale amministrativo federale, anche se al riguardo i ricorrenti non si pronunciano. 
Pur comprendendo il disappunto degli insorgenti per un errore ed un'iscrizione che non avrebbero mai dovuto avvenire, le censure con cui denunciano la lesione dell'art. 929 CO e dell'art. 936b cpv. 3 CO vanno pertanto respinte, poiché infondate. 
 
5.  
Con una seconda serie di critiche, gli insorgenti sostengono che il "principio dell'inalterabilità" del registro principale per rapporto al loro preminente interesse alla cancellazione di qualsiasi riferimento all'inesistente fallimento viola pure la libertà personale (art. 13 Cost.), la libertà economica (art. 27 Cost.), il principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost. e art. 36 cpv. 3 Cost.) e l'art. 8 CEDU
 
5.1. Ora, il rifiuto di cancellare i files indicati nel precedente considerando E da parte del Tribunale amministrativo federale si basa in particolare sull'art. 933 CO, che corrisponde all'art. 937 vCO e che indica che ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi a sua volta iscritta. Inoltre, fa riferimento all'art. 936 cpv. 4 CO, secondo cui le modifiche del registro devono essere ricostruibili in ordine cronologico (giudizio impugnato, consid. 5.1). Si tratta quindi di norme di diritto federale che vincolano il Tribunale federale anche nel caso dovessero essere in contrasto con la Costituzione federale (art. 190 Cost.; DTF 148 II 392 consid. 4.2.1; 143 V 9 consid. 6.2).  
Un simile contrasto non è ad ogni modo dimostrato. In materia di diritti fondamentali, il ricorso davanti al Tribunale federale ripropone infatti quasi alla lettera gli argomenti addotti in prima istanza, ciò che non basta (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.3). 
 
5.2. Nel contempo, dimostrata non è nemmeno una violazione dell'art. 8 CEDU, al quale i ricorrenti si richiamano in relazione al rispetto della vita privata e al "cosiddetto diritto all'oblio".  
Come in merito ai diritti fondamentali, riguardo al diritto al rispetto alla vita privata, i ricorrenti si limitano in effetti a riprendere parola per parola quanto detto davanti al Tribunale amministrativo federale. Anche in relazione al diritto all'oblio essi formulano inoltre la loro critica solo in termini generali, senza confrontarsi con il giudizio impugnato (art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF) ed, in particolare, con i passaggi nei quali l'istanza inferiore sottolinea: (a) che l'iscrizione relativa al fallimento è stata in casu rettificata; (b) che la rettifica è stata diffusa con le stesse modalità dell'erronea iscrizione; (c) che chiunque consulti attualmente il sito del registro di commercio trova - come prima informazione - l'indicazione alla situazione attuale. 
 
6.  
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, all'Ufficio federale di giustizia e al Tribunale amministrativo federale, Corte II. 
 
 
Losanna, 4 aprile 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Savoldelli