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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_7/2018  
 
 
Sentenza del 4 maggio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Giudice presidente, 
Donzallaz, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 
Divisione della giustizia, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Ricusa, 
 
Domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 2 novembre 2017 (2C_920/2017). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 2 novembre 2017 (2C_920/2017), emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza 22 settembre 2017 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Con detto giudizio la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile la domanda di ricusa sottopostale da A.________ e dalla moglie B.________ nei confronti del Vicepresidente Mauro Mini nell'ambito di un procedimento che opponeva gli istanti alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e che concerneva tra l'altro l'annullamento di tasse d'ispezione e di fornitura di fotocopie poste a loro carico dall'Ufficio dei registri di Locarno. Procedimento che si è poi concluso il 12 marzo 2018 quando la Camera di diritto tributario ha respinto il gravame degli interessati e confermato le tasse contestate nonché si è dichiarata incompetente ad evadere la richiesta di risarcimento per "danno e lesione della personalità" formulata nei confronti dell'autorità di prime cure. 
 
B.   
Il 17 aprile 2018 A.________ e la moglie B.________ si sono rivolti al Tribunale federale con un unico allegato nel quale contestano la sentenza del 12 marzo 2018, criticano la maniera in cui verrebbe istruita la loro domanda di ricusa di tutti i giudici del Tribunale d'appello, chiedono la revisione della sentenza del 2 novembre 2017 nella causa 2C_920/2017 nonché riformulano la loro domanda di risarcimento nei confronti dei funzionari dell'Ufficio dei registri. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.        
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365).  
 
1.2. Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a tre giudici (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).  
 
1.3. Gli istanti hanno presentato un unico allegato contro procedure e decisioni differenti. Per quanto concerne la domanda di ricusa dei giudici del Tribunale d'appello ci si limita a rinviare allo scritto del 16 ottobre 2017 del Presidente del citato Tribunale, allegato dagli istanti medesimi, in cui viene spiegato loro i passi da intraprendere. La problematica esula pertanto dall'oggetto del litigio e non va considerata. Per quanto concerne invece la domanda di revisione della sentenza 2C_920/2017 e il ricorso esperito contro la sentenza emanata il 12 marzo 2018 dalla Camera di diritto tributario, entrambi ricadono nella competenza della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (art. 30 RTF; RS 173.110.131). Sennonché, per ovvi motivi procedurali e di chiarezza, gli stessi sono stati disgiunti e trattati separatamente, il ricorso esperito contro la sentenza del 12 marzo 2018 essendo stato dichiarato inammissibile con giudizio odierno separato (2C_322/2018). Oggetto di giudizio è quindi unicamente l'istanza di revisione depositata contro la sentenza emanata da questa Corte il 2 novembre 2017 (2C_920/2017).  
 
1.4. Nel caso concreto non occorre vagliare se la domanda di revisione sia stata presentata in tempo utile ai sensi dell'art. 124 LTF. L'istanza, come ancora si vedrà, è infatti in ogni modo inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_13/2018 del 9 aprile 2018 e rinvio).  
 
2.2. Lo scritto degli istanti non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione si rivela pertanto manifestamente inammissibile.  
 
3.   
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli istanti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico degli istanti, in solido. 
 
3.   
Comunicazione agli istanti, alla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 maggio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud