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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
1A.112/2003 /bom 
 
Sentenza del 4 giugno 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Patriziato di Carasso, rappresentato 
dall'Amministrazione patriziale, 
ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Filippo Gianoni, via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
progetto di dettaglio della strada forestale "Monti di Gordola-Pié Moretti", progetto di massima della pista forestale "Pié Moretti-Baltico" e relativo piano provvisorio di finanziamento (raggruppamento terreni con strade nel comprensorio di Carasso, in territorio di Bellinzona), 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del 16 aprile 2003 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
La costruzione di una strada forestale tra Carasso e i suoi Monti è oggetto di discussioni fin dall'inizio degli anni '60, in relazione con le opere di raggruppamento dei terreni. Nel 1969 fu costruita la teleferica, che collega Carasso con Baltico, e che ha una fermata intermedia ai Monti di Marno. Nel 1995 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino approvava un tracciato di strada forestale, conglobato nel progetto di nuovo riparto, ma tale progetto fu in seguito abbandonato e sostituito dal rinnovo della teleferica. Per quanto qui interessa, il 7 marzo 2001 l'assemblea patriziale di Carasso ha tuttavia approvato la proposta di realizzare una strada forestale di base, finanziata dal Patriziato, fra Gordola e Pié Moretti e una pista forestale fra Pié Moretti e Baltico. 
B. 
Con decisione del 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato, su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione bonifiche fondiarie e del catasto, ha approvato e pubblicato, fatto salvo l'esito di eventuali ricorsi, il piano generale della strada Gordola-Baltico, indicante pure l'estensione del comprensorio del raggruppamento terreni, il progetto di dettaglio del tratto Gordola-Pié Moretti, il progetto di massima della tratta Pié Moretti-Baltico e il piano provvisorio di finanziamento dell'intera tratta Gordola-Baltico. L'Esecutivo rilevava come l'opera fosse già stata inserita nei piani di dettaglio della rete stradale e in quelli del nuovo riparto dei fondi. 
 
Contro la decisione di approvazione alcuni privati e varie associazioni di protezione del paesaggio, della natura, dell'ambiente e della fauna sono insorte al Consiglio di Stato. Facevano valere, in particolare, che la procedura di raggruppamento terreni, nell'ambito della quale è previsto il contestato collegamento stradale, non garantirebbe un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco; i privati adducevano pregiudizi concernenti i loro fondi. 
C. 
Il Governo, con decisione del 16 aprile 2003, ammesso il carattere prevalentemente forestale delle opere, ha ritenuto che la procedura di raggruppamento dei terreni doveva essere coordinata con quella di revisione del piano regolatore, che farebbe difetto l'esame di impatto ambientale e che il piano provvisorio di finanziamento dev'essere riconsiderato. In accoglimento di alcuni ricorsi, non ha pertanto approvato i progetti. 
D. 
Il Patriziato di Carasso impugna questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ritenuta competente dal Tribunale federale; in via subordinata chiede di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché indichi entro un mese dall'intimazione della decisione l'autorità giudiziaria cantonale competente a dirimere la causa; in via ancor più subordinata postula di rinviare gli atti al Governo affinché approvi i tre progetti litigiosi. Il ricorrente fa valere, in particolare, la violazione dell'art. 98a OG. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a). 
1.2 La decisione impugnata emana dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino che ha statuito quale ultima istanza cantonale sul progetto delle opere forestali (art. 2d lett. a e 28 della legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970, LRPT), che costituisce una fase della procedura di raggruppamento dei terreni (Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag. 307, n. 615). Il ricorrente lamenta in primo luogo una violazione dell'art. 98a OG perché il Governo non ha indicato le vie di ricorso imposte dall'art. 26 cpv. 2 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1996, e dall'art. 107 cpv. 3 OG, e non ha designato il Tribunale competente a statuire in ultima istanza cantonale. Richiama, al riguardo, la sentenza del 12 aprile 2002, causa 1P.109/2002, apparsa nella RDAT II-2002 n. 70 pag. 254. 
1.3 La contestata tesi dell'insufficiente coordinazione tra la procedura di raggruppamento dei terreni e quella di piano regolatore, ritenuta dal Governo, non concerne l'art. 25a LPT e attiene essenzialmente al diritto cantonale (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 369, n. 836) ed è, di massima, proponibile con un ricorso di diritto pubblico. Il ricorrente adduce che i progetti litigiosi non sarebbero oggetto della procedura dell'art. 24 LPT; sostiene inoltre che il Governo, ammettendo la necessità di un esame d'impatto ambientale, avrebbe violato l'art. 9 LPAmb. Tali argomenti devono essere trattati nell'ambito di un ricorso di diritto amministrativo. 
1.4 La decisione impugnata, che approva il progetto di dettaglio delle strade litigiose, è per la sua natura equiparabile a una decisione cantonale di ultima istanza relativa a piani di utilizzazione: tra queste ultime possono in effetti rientrare anche i progetti stradali (cfr. sentenza del 12 aprile 2002, citata, consid. 1.2; causa 1P.115/1992, sentenza del 6 maggio 1993, consid. 1c, riassunto in ZBl 95/1994, pag. 89 segg.; cfr., riguardo ai piani di utilizzazione, DTF 117 Ib 35 consid. 2, 116 Ib 159 consid. 1a, 112 Ib 164 consid. 1, 409 consid. 1b e c, e DTF 120 Ib 27 consid. 2; causa 1A.12/2000, sentenza dell'11 febbraio 2000, apparsa in RDAT II-2000, n. 68, pag. 250 segg., consid. 1c inedito; art. 13 della legge cantonale sulle strade, del 23 marzo 1983). Tali decisioni sono impugnabili di regola mediante ricorso di diritto pubblico (art. 34 cpv. 3 LPT), il ricorso di diritto amministrativo essendo riservato nei casi di decisioni cantonali di ultima istanza concernenti le indennità per restrizioni della proprietà secondo l'art. 5 LPT e autorizzazioni giusta gli art. 24-24d LPT (art. 34 cpv. 1 LPT). Tuttavia, qualora sia contestata l'applicazione di norme fondate sul diritto sostanziale della Confederazione, segnatamente sulla protezione dell'ambiente o della natura, contenute nel piano di utilizzazione, o la loro mancata applicazione, la giurisprudenza del Tribunale federale considera ancora ammissibile, eccezionalmente, il ricorso di diritto amministrativo: tale rimedio permette pure di sollevare censure concernenti l'applicazione del diritto sulla pianificazione del territorio, quando tali norme siano necessariamente in relazione con quelle del diritto sulla protezione della natura, né sussistano motivi di irricevibilità ai sensi degli art. 99 segg. OG, in particolare secondo l'art. 99 cpv. 1 lett. c OG (DTF 121 II 72 consid. 1b, d ed f e rinvii, 125 II 18 consid. 4c/cc, 123 II 88 consid. 1a e 1a/cc-dd, 231 consid. 2). 
1.5 La proponibilità del ricorso di diritto amministrativo è data in particolare quando il piano, concernente un progetto concreto, è tanto minuzioso da essere assimilabile nei suoi effetti - che precorrono certi elementi della successiva autorizzazione edilizia, anticipandola - a una decisione concreta giusta l'art. 5 PA (DTF 119 Ia 285 consid. 3c in fine, 117 Ib 9 consid. 2b, 116 Ib 159 consid. 1a, 418 consid. 1a, concernente una strada cantonale ticinese, 115 Ib 505 consid. 2). Queste circostanze devono ritenersi adempiute nella fattispecie, ritenuto altresì che le opere realizzate nell'ambito del raggruppamento dei terreni non sono soggette alla licenza edilizia (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. a del regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992). 
1.6 Ne consegue che il contestato progetto di dettaglio delle strade RT è impugnabile con un ricorso di diritto amministrativo nella misura il cui ricorrente critica aspetti relativi al diritto pubblico federale, quali la protezione delle foreste, dell'ambiente, della natura e del paesaggio, oltre a una pretesa errata applicazione dell'art. 24 LPT (cfr. DTF 112 Ib 164 consid. 2) e dell'esame d'impatto ambientale riguardo alla strada litigiosa (cfr. DTF 120 Ib 70 consid. 1b). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 103 lett. a OG). 
2. 
2.1 La decisione dedotta in giudizio emana dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e riguarda una vertenza concernente l'approvazione di una strada nell'ambito del raggruppamento dei terreni. Il ricorrente sostiene che sulla vertenza avrebbe dovuto statuire, quale ultima istanza cantonale, un'autorità giudiziaria e invoca al proposito l'art. 98a OG e la citata sentenza del 12 aprile 2002. Aggiunge che nella risposta presentata all'Esecutivo cantonale aveva osservato ch'era opportuno ch'esso indicasse le vie di ricorso, come previsto dall'art. 107 OG
2.2 L'art. 98a cpv. 1 OG fa obbligo ai Cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale in quanto le decisioni di queste ultime siano direttamente impugnabili con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quest'ultima evenienza si avvera in concreto (art. 97 cpv. 1, 98 lett. g OG). A partire dal 15 febbraio 1997 (vedi n. 1 cpv. 1 delle disposizioni finali della novella legislativa introducente l'art. 98a OG), l'art. 98a OG si applica direttamente: questa norma comporta quindi la competenza di un'autorità giudiziaria cantonale quando pure manchino disposizioni cantonali in merito (DTF 123 II 231 consid. 7). 
2.3 La conclusione del ricorrente, secondo cui l'impugnata decisione governativa doveva essere esaminata da un'Autorità giudiziaria cantonale in applicazione dell'art. 98a OG è quindi fondata. Come già stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 12 aprile 2002, la vertenza doveva infatti essere decisa in ultima istanza cantonale da un Tribunale competente. In tali circostanze, il ricorso al Tribunale federale interposto contro una decisione del Governo è inammissibile per mancato esaurimento delle istanze cantonali giusta l'art. 98a OG e non può quindi essere esaminato nel merito (DTF 123 II 231 consid. 7 pag. 237). Gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato, che ha pronunciato la decisione impugnata, essendo compito dell'Autorità cantonale, che dispone in questo ambito di un'ampia libertà decisionale, di operare le scelte che si impongono (DTF 125 I 406 consid. 3a). Il Tribunale federale non può infatti entrare nel merito del gravame, mancando una decisione dell'Autorità cantonale giudiziaria competente. In tali circostanze, formalmente, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. 
3. 
Si giustifica di non prelevare una tassa di giustizia (art. 156 cpv. 1 OG) e di assegnare al ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 159 cpv. 1 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, nel senso dei considerandi. 
3. 
Non si preleva una tassa di giustizia. 
4. 
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 1'000.-- per ripetibili della sede federale. 
5. 
Comunicazione al ricorrente e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 4 giugno 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: