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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_118/2008 
 
Sentenza del 4 giugno 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
L.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 gennaio 2008. 
 
Visto: 
il ricorso in materia di diritto pubblico del 5 febbraio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 8 gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando: 
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono tra l'altro contenere le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale federale dovrebbe dare seguito alle richieste ricorsuali, 
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF), 
che di massima il Tribunale federale esamina solamente le censure adeguatamente motivate, 
che per l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina inoltre la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura, 
che il campo di applicazione di questa norma corrisponde alla prassi vigente sotto l'egida dell'OG per il ricorso di diritto pubblico (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287), 
che per essere ricevibile, l'allegato ricorsuale deve pertanto indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (v. DTF 133 III 393 consid. 6 pag. 397), 
che l'atto ricorsuale non indica adeguatamente in quale misura l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente (art. 97 cpv. 1 LTF) e le considerazioni giuridiche su di esso fondate sarebbero contrarie al diritto, 
che in particolare il ricorrente non spiega in quale misura il giudizio impugnato violerebbe la sua libertà economica, 
che in tali circostanze l'allegato sottoposto all'esame del Tribunale federale nel caso in rassegna disattende manifestamente le esigenze di motivazione poste dalla legge, 
che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF
che le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 4 giugno 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Borella Grisanti