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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_234/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 luglio 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
Banca A.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Broggini, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Truffa, violazione dei diritti processuali e del diritto di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 4 dicembre 2015 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto C.________ autore colpevole di truffa parzialmente aggravata, in particolare per avere, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nel periodo dal 2002 al 6 febbraio 2003, a X.________ e Y.________, agendo in correità con B.________, ingannato con astuzia i membri del consiglio di amministrazione di Banca A.________ SA, di cui era direttore, inducendoli ad approvare il 18 aprile 2002 la concessione di un credito lombard di Euro 27'000'000.-- alla Banca E.________. Questo credito lombard è stato concesso a favore del conto www intestato alla Banca E.________ presso l'agenzia di Y.________ di Banca A.________ SA ed era garantito dagli averi della Banca E.________ depositati sul conto xxx presso la succursale di X.________ della Banca A.________ SA. All'imputato è stato rimproverato di avere indicato, contrariamente al vero, ai membri del consiglio di amministrazione della Banca A.________ SA che lo scopo dell'operazione era di effettuare una gestione parallela conservativa dei fondi della Banca E.________, mentre in realtà la finalità perseguita era l'occultamento di un'importante perdita nel bilancio 2001 della Banca E.________, susseguente alla svalutazione dei titoli yyy e zzz che l'istituto bancario aveva acquistato dai suoi clienti per indennizzarli del danno subito a seguito di malversazioni commesse da un suo dipendente. A C.________ è stato addebitato di avere in tal modo danneggiato il patrimonio di Banca A.________ SA di Euro 1'985'710.13 e di avere conseguito un indebito profitto di fr. 808'676.75. 
Egli è inoltre stato riconosciuto autore colpevole del reato di truffa parzialmente aggravata anche riguardo ad altri capi d'accusa, qui non litigiosi, nonché dei reati di appropriazione indebita aggravata, di amministrazione infedele aggravata, di ripetuta falsità in documenti e di istigazione a falsa testimonianza, parimenti non oggetto della presente controversia. 
Con il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha inoltre riconosciuto B.________ autore colpevole di truffa ripetuta riguardo in particolare ai fatti suesposti, commessi in correità con C.________ (addebitandogli di avere conseguito un indebito profitto di Euro 1'744'718.-- e di fr. 3'014'877.57), nonché di falsità in documenti in relazione ad altre fattispecie, qui non litigiose. 
Accertata una violazione del principio di celerità, entrambi gli imputati sono stati condannati alla pena detentiva di quindici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al risarcimento equivalente a favore dello Stato di fr. 400'000.--. In relazione alla suddetta fattispecie di truffa, essi sono stati condannati a versare all'accusatrice privata Banca A.________ SA Euro 1'985'710.13, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno. C.________ è inoltre stato condannato a versare all'accusatrice privata ulteriori risarcimenti in relazione ad altri capi d'accusa. La Corte delle assise criminali ha contestualmente rinviato l'accusatrice privata al foro civile per ogni altra pretesa nei confronti degli imputati, ha disposto la confisca di determinati beni ed ha assegnato parte di tali importi, nonché l'ammontare dei risarcimenti equivalenti, all'accusatrice privata, in misura proporzionale ai crediti a lei riconosciuti. Ha poi mantenuto il sequestro conservativo di diversa documentazione e di due conti bancari, ordinando per contro il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di altre somme di denaro sequestrate. 
 
B.   
Contro la sentenza della Corte delle assise criminali, C.________, B.________ e l'accusatrice privata Banca A.________ SA hanno adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP). Con sentenza dell'11 gennaio 2017 la Corte cantonale ha parzialmente accolto gli appelli degli imputati e respinto in quanto ricevibile l'appello della banca. Ha prosciolto gli imputati sia dall'imputazione di truffa per i fatti suesposti, relativi alla concessione del credito lombard alla Banca E.________, sia da quella di riciclaggio aggravato prospettata nell'atto d'accusa. 
C.________, già dichiarato autore colpevole, mediante condanne passate in giudicato, di truffa parzialmente aggravata limitatamente a determinati capi d'imputazione, di appropriazione indebita aggravata, di amministrazione infedele aggravata, di ripetuta falsità in documenti e di istigazione a falsa testimonianza, è stato condannato alla pena detentiva di quindici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al risarcimento equivalente a favore dello Stato di fr. 400'000.--. B.________, già dichiarato autore colpevole, mediante condanne passate in giudicato, di truffa ripetuta limitatamente a parte dei capi d'imputazione e di falsità in documenti, è stato condannato alla pena detentiva di dodici mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al risarcimento equivalente a favore dello Stato di fr. 400'000.--. 
La Corte cantonale ha annullato una parte delle confische, come pure l'assegnazione all'accusatrice privata Banca A.________ SA del risarcimento equivalente posto a carico di B.________. Ha inoltre disposto che determinati averi rimanevano sottoposti al sequestro conservativo unicamente a garanzia del pagamento degli oneri processuali di primo e secondo grado posti a carico di B.________, nonché per fare fronte al risarcimento equivalente al quale egli era condannato. Ha pure precisato che determinati valori confiscati a C.________ e il risarcimento equivalente accollatogli, al netto delle spese processuali e della retribuzione al suo difensore d'ufficio, rimanevano assegnati all'accusatrice privata Banca A.________ SA. 
 
C.   
La Banca A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 17 febbraio 2017 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. La ricorrente fa segnatamente valere la violazione del principio accusatorio e l'accertamento inesatto dei fatti. 
Non sono state chieste osservazioni sul merito del ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF). La ricorrente è legittimata ad adire il Tribunale federale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, siccome ha partecipato quale accusatrice privata alla procedura dinanzi all'istanza inferiore ed ha presentato pretese civili. Il gravame è quindi sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.   
La ricorrente ha chiesto in via cautelare al Tribunale federale di sospendere la trattazione del ricorso fino all'emanazione del giudizio sulla sua istanza di ricusa del 23 gennaio 2017 del vicecancelliere della CARP che ha partecipato al procedimento d'appello. Invitati ad esprimersi in questa sede sulla domanda cautelare, gli opponenti ne hanno postulato la reiezione, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato di condividerla. La Corte cantonale ha per contro rinunciato a presentare osservazioni ed ha trasmesso la sua sentenza del 15 febbraio 2017, che dichiara inammissibile l'istanza di ricusa. Ritenuto che con sentenza 1B_104/2017 dell'11 aprile 2017 la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso della ricorrente contro la sentenza del 15 febbraio 2017 della CARP, la domanda cautelare è divenuta priva di oggetto. 
 
3.   
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, la ricorrente deve almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni tale giudizio viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1). Nella misura in cui la ricorrente si limita a contestare alcuni accertamenti della sentenza impugnata, senza confrontarsi con altri elementi pure presi in considerazione dalla CARP e posti alla base del suo giudizio, il gravame disattende le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Per motivare l'arbitrio non basta infatti criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente sostiene che la Corte cantonale, accertata la violazione del principio accusatorio per il fatto che il tribunale di primo grado ha condannato gli imputati per una fattispecie di truffa diversa da quella prospettata dal Procuratore pubblico nell'atto d'accusa, avrebbe dovuto rinviare gli atti al magistrato inquirente. Rimprovera quindi alla CARP di avere violato il suo diritto di essere sentita per avere statuito direttamente nel merito degli appelli.  
 
4.2. Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il ministero pubblico ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio è pure espressione del diritto di essere sentito, disposto dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa (DTF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2a e rinvii). Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a pag. 21). Esso non impedisce all'autorità giudiziaria di scostarsi dai fatti o dalla qualificazione giuridica ritenuti nell'atto d'accusa, a condizione tuttavia che vengano rispettati i diritti della difesa (DTF 126 I 19 consid. 2a e 2c). Il principio è violato quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella indicata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 116 Ia 455 consid. 3).  
 
4.3. La Corte cantonale ha rilevato che l'atto d'accusa del Procuratore pubblico aveva indicato quale danno della suddetta truffa l'importo di Euro 10'000'000.-- pagati dalla ricorrente alla Banca E.________ in base all'accordo transattivo del 17 settembre 2007, che ha posto fine alle controversie giudiziarie sorte tra i due istituti bancari in relazione alla concessione del credito lombard. Ha osservato che il tribunale di primo grado aveva per contro ravvisato il danno nella somma di Euro 1'985'710.13, corrispondente al saldo in dare alla data del 6 febbraio 2003 del conto www della Banca E.________.  
La CARP ha quindi rilevato che gli imputati erano stati condannati in prima istanza per una fattispecie diversa da quella loro prospettata nell'atto d'accusa, ravvisando perciò, a ragione, una violazione del principio accusatorio. La Corte cantonale ha nondimeno precisato che né la tesi del Procuratore pubblico né quella del tribunale di primo grado giustificavano la condanna degli imputati per il reato di truffa. Ha infatti stabilito che l'ipotesi contenuta nell'atto d'accusa comportava la loro assoluzione, siccome l'importo di Euro 10'000'000.-- pagato dalla ricorrente alla Banca E.________ non stava in un rapporto d'immediatezza con l'atto di disposizione (vale a dire la concessione del credito lombard) e non adempiva pertanto il presupposto oggettivo del danno richiesto dall'art. 146 CP. La CARP ha poi ritenuto di potere prescindere, per economia processuale, dal rinvio degli atti per la prospettazione dell'ipotesi di truffa individuata nella fattispecie dai primi giudici. Dopo avere esaminato in modo approfondito nel merito tale condanna, ha in effetti concluso che gli imputati avrebbero comunque dovuto essere prosciolti, in mancanza sia di un danno al patrimonio della ricorrente sia del requisito dell'inganno astuto. 
 
4.4. Richiamando la violazione del principio accusatorio accertata dalla Corte cantonale, la ricorrente critica il fatto che gli atti non siano stati rinviati al Procuratore pubblico, per il tramite dei primi giudici, affinché fosse resa  "già in prima istanza, decisione motivata sulla formalizzazione di precisa accusa su cui potersi determinare in conformità al diritto di essere sentito". In questa sede, la ricorrente lamenta essenzialmente una violazione del diritto di essere sentita perché le parti al processo penale sarebbero state  "private completamente di un giudizio motivato di prima istanza rispetto all'accusa già formalizzata dal Pubblico ministero, nel 2011, ai due imputati". Sollevando in questi termini la censura, la ricorrente fraintende la portata della sentenza della CARP. Il rinvio degli atti a seguito della ravvisata violazione del principio accusatorio non sarebbe infatti stato finalizzato a statuire sull'ipotesi di truffa prospettata dal magistrato inquirente nell'atto d'accusa originario, che non adempiva chiaramente la fattispecie dell'art. 146 CP, ma a prospettare agli imputati l'accusa modificata nel senso del giudizio di primo grado. Nella misura in cui lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita, disattendendo il contenuto della sentenza impugnata, il gravame non adempie pertanto i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e si appalesa di conseguenza inammissibile.  
La ricorrente non aveva la veste di imputata nel procedimento penale e non ha quindi subito un pregiudizio dei suoi diritti di difesa, principalmente tutelati dal principio accusatorio. Essa ha inoltre potuto esprimersi nel suo appello sulla fattispecie di truffa secondo la modifica ipotizzata dal tribunale di primo grado. Ha infatti ampiamente criticato tale giudizio, contestando la data del 6 febbraio 2003, considerata dai primi giudici per la determinazione del danno, ed ha esposto gli argomenti per cui il reato sarebbe stato perpetrato fino al 24 ottobre 2005. Ha altresì sostanziato le ragioni per cui, nel caso in cui la CARP avesse confermato la rilevanza dello stato della relazione bancaria alla data del 6 febbraio 2003, il relativo saldo negativo sarebbe in ogni caso stato superiore a quello accertato in prima istanza (Euro 1'985'710.13), superando addirittura Euro 26'000'000.--. Dinanzi alla CARP, che beneficiava al riguardo di un pieno potere d'esame in fatto e in diritto (cfr. art. 398 cpv. 2 CPP; DTF 141 IV 244 consid. 1.3.3), la ricorrente si è quindi espressa anche sulla ipotesi di truffa oggetto di condanna e non ha subito alcun pregiudizio processuale dalla violazione del principio accusatorio da parte del tribunale di primo grado. Alla luce di queste circostanze, la censura di violazione del diritto di essere sentita deve di conseguenza essere respinta. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere arbitrariamente omesso di considerare che il reale scopo della richiesta di concessione del credito lombard alla Banca E.________ era l'occultamento di un'importante perdita nel bilancio e non quello, sostenuto da C.________, di  "effettuare una gestione parallela conservativa dei fondi della E.________".  
 
5.2. La CARP non ha di per sé misconosciuto l'effettiva finalità dell'operazione finanziaria litigiosa e il fatto che l'imputato possa averla sottaciuta alla ricorrente. Non ha tuttavia dato un peso decisivo a questa circostanza, siccome ha accertato che, ai fini della concessione del credito, per la ricorrente era determinante unicamente la copertura economica dell'operazione, che in concreto era data. La Corte cantonale al riguardo si è fondata sulle deposizioni di F.________ (responsabile del Credit Management di Banca A.________ SA), il quale ha più volte dichiarato come l'autorizzazione del consiglio di amministrazione della banca alla concessione di un credito lombard dipendeva esclusivamente dal grado di copertura e dalla valutazione dei titoli in portafoglio. Questa circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni dello stesso F.________ e di G.________ (responsabile del Legal & Compliance) anche in relazione al rinnovo del credito. La CARP ha inoltre considerato che la condizione secondo cui l'unico presupposto per la concessione e il rinnovo del credito fosse la copertura economica dell'operazione era confermata dal fatto che i responsabili della ricorrente non hanno eseguito ulteriori approfondimenti, nonostante abbiano ritenuto da subito poco chiaro lo scopo dell'operazione ed abbiano chiesto invano chiarimenti all'imputato. La ricorrente non si confronta con le dichiarazioni testimoniali riportate nel giudizio impugnato e con le relative valutazioni della CARP e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. L'accertamento secondo cui l'unico motivo posto alla base della concessione del credito lombard era la garanzia di una sufficiente copertura economica è quindi vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
6.  
 
6.1. La ricorrente sostiene che l'operazione di credito, essendo destinata ad occultare delle perdite nel bilancio della Banca E.________, sarebbe stata illecita, ciò che comporterebbe la nullità del contratto giusta l'art. 20 cpv. 1 CO. Rimprovera nuovamente alla CARP di non avere tenuto conto dello scopo effettivamente perseguito e sottaciuto dall'imputato C.________.  
 
6.2. Insistendo sull'illiceità dell'operazione, la ricorrente non si confronta tuttavia con il considerando n. 60.4 della sentenza impugnata (pag. 58-61), in cui la Corte cantonale ha spiegato per quali ragioni ha riconosciuto la validità dell'atto di pegno a garanzia del credito lombard. La censura non adempie quindi le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e si appalesa di conseguenza inammissibile. Disattende altresì che, come è stato accertato, nella fattispecie era decisiva essenzialmente la piena copertura finanziaria dell'operazione.  
 
7.  
 
7.1. Al punto n. 4.3 del ricorso (pag. 19-21), la ricorrente rimprovera ancora una volta alla Corte cantonale di non avere considerato il comportamento menzognero di C.________ nei confronti dei vertici della banca, che riponevano fiducia in lui. Sostiene che l'esame del rispetto delle formalità legate alla concessione del credito spettava all'imputato, il quale, sottacendo il fine illecito perseguito, avrebbe ingannato astutamente gli organi della banca.  
Con queste argomentazioni la ricorrente si limita nuovamente ad esporre in modo appellatorio la sua versione dei fatti, senza sostanziare, con una motivazione rispettosa delle già citate esigenze, l'arbitrio degli accertamenti e delle valutazioni della CARP. Disattende che la precedente istanza ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (cfr. art. 105 cpv. 1 LTF), che l'importo del credito (Euro 27'000'000.--) era rilevante e rientrava nella competenza decisionale del consiglio di amministrazione della banca. La Corte cantonale ha inoltre accertato che lo scopo dell'operazione non era apparso chiaro ai responsabili della banca e che l'imputato, richiesto di dare spiegazioni, non aveva in sostanza fornito ulteriori delucidazioni: cionondimeno, il credito è stato autorizzato alla sola condizione che fossero rispettate le esigenze formulate in uno scritto del 25 marzo 2002 dell'avv. H.________. Inoltre, come è stato esposto, la CARP ha accertato che decisiva per la concessione del credito era esclusivamente la copertura economica dell'operazione con il valore del pegno, la quale è sempre stata data. 
 
7.2. La ricorrente rimprovera ai precedenti giudici di avere liquidato in poche righe la questione dell'inesistenza di un inganno astuto, che sarebbe stato messo in atto dall'imputato. Disattende tuttavia che il considerando della sentenza impugnata da lei richiamato (consid. n. 61, pag. 63) espone un'argomentazione abbondanziale, riferita al caso in cui si volesse ritenere l'ipotesi (considerata tuttavia errata dalla CARP) che l'atto di pegno non sarebbe stato validamente approvato dagli organi della Banca E.________. Come visto, nella motivazione principale del suo giudizio, la Corte cantonale ha in realtà ritenuto valido l'atto di pegno costituito a garanzia del credito, spiegandone puntualmente le ragioni. Ha inoltre fondamentalmente negato il reato di truffa già per la mancanza di un danno al patrimonio della ricorrente. Nella misura in cui misconosce il contenuto e la portata del giudizio impugnato, la censura ricorsuale non sostanzia una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esposte esigenze e si rivela pertanto inammissibile.  
 
8.  
 
8.1. Al punto n. 4.4 del ricorso, la ricorrente si diffonde di nuovo sul ruolo dell'imputato C.________, che le avrebbe sottaciuto informazioni, mentendo sulla reale finalità dell'operazione creditizia litigiosa, e l'avrebbe ingannata con astuzia.  
 
8.2. Sollevando questa censura, la ricorrente ribadisce genericamente la colpevolezza dell'imputato nella concessione del credito. Come in precedenza, non si confronta tuttavia in modo puntuale con gli accertamenti posti alla base della sentenza impugnata, spiegando con chiarezza e precisione per quali ragioni sarebbero manifestamente insostenibili. In particolare, non dimostra l'arbitrio dell'accertamento secondo cui, come già si è visto, la condizione determinante per la concessione del credito era data dalla completa copertura economica assicurata dal pegno. Né sostanzia la manifesta insostenibilità dell'accertamento in base al quale l'operazione è stata autorizzata dal consiglio di amministrazione della banca, nonostante il fatto che lo scopo non fosse chiaro e l'imputato non avesse fornito sufficienti delucidazioni alla richiesta di spiegazioni al riguardo.  
 
9.  
 
9.1. La ricorrente sostiene infine che la CARP avrebbe confuso i requisiti oggettivi del reato di truffa con quelli civilistici del risarcimento del danno, negando a torto l'esistenza di un pregiudizio immediato e diretto al patrimonio. Adduce di avere per contro patito un simile danno, siccome, dopo essere stata indotta in errore dagli imputati, ha eseguito un atto potenzialmente pregiudizievole del proprio patrimonio erogando il credito di Euro 27'000'000.--.  
 
9.2. In concreto, la CARP ha ritenuto che con la concessione del credito lombard a favore della Banca E.________, la ricorrente non ha subito alcun danno patrimoniale, giacché la linea creditizia è sempre stata ampiamente coperta dal valore del pegno e dalla possibilità di escuterlo. Ha inoltre ritenuto che una truffa era esclusa anche perché non era realizzata la condizione dell'identità materiale ("Stoffgleichheit"; cfr. DTF 134 IV 210 consid. 5.3) tra il prospettato pregiudizio patrimoniale (Euro 1'985'710.13) e l'indebito profitto ottenuto agli imputati (fr. 808'676.75 per C.________; Euro 1'744'718.-- e fr. 3'014'877.57 per B.________). La ricorrente non si confronta con le considerazioni della CARP relative alla mancanza dell'identità materiale e non sostanzia quindi una violazione del diritto con una motivazione rispettosa delle esigenze poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF.  
 
10.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie e le ripetibili, limitate alle risposte di C.________ e di B.________ sulla domanda cautelare, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà agli opponenti un'indennità di fr. 400.-- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 luglio 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni