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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_519/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 novembre 2014  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Aemisegger, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.  
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; estradizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 13 ottobre 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 19 maggio 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Como ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti, tra altri, di A.________ per i reati di associazione per delinquere, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, evasione dell'IVA all'importazione, falsità in documenti e contraffazione delle impronte. L'Ambasciata d'Italia ha poi trasmesso alla Svizzera la domanda formale di estradizione e di arresto dell'interessato. Quest'ultimo, fermato il 9 settembre 2014 sulla base di un ordine di arresto ai fini estradizionali spiccato il 3 settembre precedente dall'Ufficio federale di giustizia (UFG), si è opposto all'estradizione in via semplificata. 
 
B.   
Con giudizio del 13 ottobre 2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto un reclamo di A.________ tendente all'annullamento dell'ordine di arresto ai fini estradizionali. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un "ricorso in materia di arresto ai fini di estradizione" al Tribunale federale. Chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al TPF affinché, tenuta un'udienza pubblica, revochi l'ordine di arresto dell'UFG e ordini la sua scarcerazione. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Secondo l'art. 84 LTF, contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'estradizione o, come in concreto, una decisione relativa alla carcerazione estradizionale (DTF 136 IV 20 consid. 1.1 e 1.2) e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).  
 
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).  
 
1.3. Nella fattispecie il ricorrente, rilevando a torto che gli argomenti a favore dell'ammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 84 LTF e quelli di merito tendono "ovviamente" a sovrapporsi, sostiene che l'ordine di arresto dev'essere annullato poiché non si sarebbe in presenza di reati motivanti l'estradizione. Ammesso che l'art. 6 n. 1 CEDU non si applica di massima nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale, egli rileva semplicemente che il TPF avrebbe dovuto dar seguito alla sua richiesta di indire un'udienza pubblica per permettergli di meglio chiarire la propria posizione (sulle censure sollevate in tale ambito circa il mandato d'arresto europeo, che non costituisce un'accusa penale, vedi la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa  Monedero Angora José contro Spagna del 7 ottobre 2008, in: Recueil CourEDH 2008-IV pag. 429). Adduce inoltre che l'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), sulla base del quale l'istanza precedente ha ritenuto che in materia di imposte indirette la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo, "non sembra così scontata". Contesta poi, sempre in maniera generica, che in concreto si sarebbe in presenza di una truffa fiscale o una cosiddetta truffa carosello. Aggiunge infine che, sebbene durante la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisca la regola e la scarcerazione l'eccezione, nella fattispecie si giustificherebbe nondimeno l'adozione di misure sostitutive dell'arresto.  
 
1.4. Ora, il ricorrente non si confronta del tutto con la copiosa giurisprudenza e dottrina sulla quale si fonda la decisione impugnata, nella quale l'istanza precedente si è compiutamente confrontata con le sue censure, respingendole. Né, esprimendo semplici dubbi sulle conclusioni da essa ritenute, egli non dimostra per nulla che si sarebbe scostata dalla giurisprudenza costante, ciò che non è peraltro ravvisabile in concreto. D'altra parte, il TPF ha ritenuto a ragione che gran parte delle critiche ricorsuali, in particolare quelle inerenti alla doppia punibilità sulle quali è imperniato il ricorso, possono essere addotte di massima soltanto avverso la decisione di estradizione, al dire del ricorrente emanata nel frattempo. Non si è pertanto manifestamente in presenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF.  
 
2.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni. 
 
 
Losanna, 4 novembre 2014 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri