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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.311/2003 /bom 
 
Sentenza del 5 gennaio 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attrice, 
patrocinata dall'avv. Mauro Belgeri, 
 
contro 
 
B.________, 
convenuto, 
patrocinato dall'avv. Daniele Timbal, 
 
Oggetto 
contratto di compravendita, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
6 ottobre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Asserendo l'esistenza di vari difetti nell'auto vendutale da B.________ il 26 luglio 1995 - una Subaru 1.8 GL 4WD automatica, collaudata, entrata in circolazione nell'aprile 1989 - il 25 settembre 1997 A.________ ha adito la Pretura del Distretto di Lugano onde ottenere lo scioglimento del contratto e la condanna del venditore alla rifusione del prezzo di vendita nonché al rimborso di varie spese, per un totale di fr. 13'834.75. Avversate le pretese attoree, B.________ ha domandato, in via riconvenzionale, il saldo del prezzo di vendita di fr. 500.--. Con sentenza del 3 ottobre 2002 il Pretore ha respinto sia l'azione principale che quella riconvenzionale. 
2. 
La pronunzia pretorile è stata modificata il 6 ottobre 2003 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha riconosciuto ad A.________ la somma di fr. 1'400.--, oltre interessi. 
 
Una volta confermata la tempestività della notifica dei difetti da parte dell'attrice e rammentato il principio secondo il quale, in caso di compravendita di automobili d'occasione, l'esistenza di un difetto può essere ammessa solo se l'anomalia riscontrata eccede l'usura normale del veicolo, i giudici ticinesi, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, hanno infatti ammesso, in concreto, l'esistenza di una garanzia implicita del venditore circa la funzionalità e l'idoneità all'uso del veicolo. Essi hanno pertanto considerato quali difetti gli inconvenienti accertati dal Touring Club Svizzero (TCS) poco dopo la consegna dell'auto all'attrice - relativi ai freni posteriori, agli ammortizzatori posteriori, alla geometria, al differenziale - nonché i difetti al volante e al clacson, emersi nel corso dell'istruttoria. 
 
Donde il riconoscimento della petizione limitatamente a fr. 1'400.--, oltre interessi. Questo importo si compone di fr. 70.-- per spese di controllo della geometria, fr. 120.-- per le spese di verifica da parte del TCS, fr. 1'200.-- quale minor valore dell'auto - determinato sulla base delle indicazioni fornite dal perito e secondo criteri di equità - nonché fr. 10.-- per spese connesse ai precetti esecutivi. 
Le ulteriori pretese avanzate dall'attrice non hanno potuto essere accolte: 
- quella volta alla restituzione del prezzo già pagato (fr. 6'500.--) perché in sede di conclusioni l'attrice vi ha rinunciato, modificando a quel momento la sua precedente scelta a favore del minor valore della cosa venduta; 
- quelle concernenti le spese di posteggio (fr. 3'840.--) e la sostitu- zione dei due ammortizzatori (fr. 422.--) perché sollevate per la prima volta in sede conclusionale e quindi irricevibili (art. 78 CPC/TI); 
- quelle concernenti le spese incluse nei precetti esecutivi (fr. 600.--) perché non è dato di sapere a cosa si riferiscano; 
- quelle concernenti le spese postali, telefoniche e di scritturazione (fr. 152.50) perché prive di riscontro nei documenti agli atti; 
- quelle della fattura dell'avv. C.________ (fr. 319.50) perché l'attività da lui svolta non costituisce danno ai sensi della giurisprudenza, non trattandosi di prestazioni giustificate, necessarie ed appropriate per la salvaguardia dei diritti del suo cliente; 
- quelle concernenti le fatture relative ai lavori di sostituzione di pezzi effettuati negli anni successivi, che il TCS aveva confermato essere in buono stato al momento della sua verifica, perché si tratta di costi che deve sopportare l'attrice. 
 
3. 
Con ricorso per riforma del 5/7 novembre 2003 A.________ chiede al Tribunale federale di modificare la predetta sentenza nel senso di riconoscerle il diritto a fr. 10'734.-- oltre interessi. 
 
L'istanza volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, presentata contestualmente al gravame, è stata respinta il 25 novembre 2003. L'anticipo spese è stato pagato il 12 dicembre 2003. 
 
B.________ non è stato invitato a presentare una risposta. 
4. 
Come preannunciato nella decisione sull'assistenza giudiziaria, il gravame si avvera integralmente irricevibile. 
4.1 In primo luogo l'argomentazione esposta nel ricorso non ossequia i requisiti di motivazione posti dall'art. 55 cpv. 1 lett. c OG. 
Questa norma stabilisce infatti che l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e spiegare chiaramente perché ed in che misura esse non sono state rispettate (cfr. DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). 
 
In contrasto con quanto appena esposto, nel suo scritto l'attrice ripropone pressoché integralmente - e in maniera assai confusa - le pretese già avanzate in sede cantonale, senza confrontarsi criticamente con i motivi che hanno indotto i giudici ticinesi a respingerle. 
4.2 Per quanto è dato di comprendere, la critica ricorsuale verte essenzialmente sulla portata della garanzia fornita dal convenuto (art. 197 CO). 
4.2.1 I giudici cantonali hanno ammesso l'esistenza di una garanzia circa la funzionalità e l'idoneità all'uso del veicolo. Per questo motivo essi hanno riconosciuto quali difetti gli inconvenienti accertati dal TCS subito dopo la consegna dell'auto, che ne pregiudicavano l'uso normale. Le spese relative alla sostituzione di altri pezzi durante gli anni successivi sono state invece poste a carico dell'attrice, trattandosi - stando a quanto indicato dal perito - di pezzi sottoposti alla normale usura del veicolo, che il TCS - all'epoca della sua verifica - aveva confermato essere in buono stato. 
4.2.2 Dinanzi al Tribunale federale l'attrice sembra voler sostenere che la Corte ticinese avrebbe dovuto riconoscerle il rimborso di tutte le spese di riparazione affrontate nel corso degli anni, siccome cagionate da difetti originali e non, come ritenuto nel giudizio impugnato, dovuti alla normale usura. 
 
Nonostante il richiamo al diritto federale, la censura va dichiarata inammissibile siccome fondata su accertamenti manifestamente in contrasto con quelli contenuti nella pronunzia criticata. All'attrice pare invero sfuggire che, a prescindere da eccezioni che in concreto non sono realizzate - e comunque non sono state nemmeno evocate - nella giurisdizione per riforma il Tribunale federale è vincolato dai fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale (art. 63 cpv. 2 OG; cfr. DTF 127 III 248 consid. 2c). Donde l'impossibilità di prendere in considerazione gli argomenti addotti nel ricorso quo alle cause della sostituzione dei vari pezzi. 
4.3 Dal medesimo principio discende l'impossibilità di tenere conto della tesi secondo la quale l'attrice sarebbe stata "deliberatamente ingannata". La decisione criticata non menziona questa circostanza né risulta che l'attrice abbia mai domandato l'invalidazione del contratto per dolo (art. 28 CO). 
 
Il ricorso si avvera inammissibile, sempre per le stesse ragioni, laddove l'attrice pare voler sostenere che l'auto consegnatale era inutilizzabile; la Corte cantonale ha infatti accertato che l'utilizzabilità dell'auto era sì compromessa - donde la responsabilità del convenuto per i difetti indicati dal TCS - ma non impossibile. 
4.4 Infine, a sostegno delle sue richieste - e in particolare, pare di capire, di quella volta alla restituzione del prezzo di vendita - l'attrice afferma che, in concreto, gli effetti dell'azione estimatoria sarebbero - perlomeno dal profilo economico - analoghi a quelli dell'azione redibitoria, il valore delle riparazioni effettuate superando ampiamente quello della vettura vendutale. 
 
A prescindere dal fatto che l'attrice sembra far confusione già in punto agli effetti delle due azioni di garanzia - nella misura in cui postula cumulativamente sia la restituzione del prezzo che il rimborso del minor valore dell'auto, oltre al risarcimento di tutte le spese di riparazione - anche quest'argomentazione si avvera d'acchito inammissibile perché fondata su fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio impugnato. Contrariamente a quanto asserito nel gravame, infatti, le spese di riparazione a carico del convenuto non raggiungono né tantomeno superano il valore dell'auto. 
5. 
In conclusione, il ricorso per riforma risulta inammissibile. 
 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al convenuto, che non è stato nemmeno invitato ad inoltrare una risposta, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale. 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attrice. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 5 gennaio 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: