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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_631/2018  
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
anticipo spese, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2018 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2018.50). 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 19 ottobre 2018 (incarto n. 13.2018.50) la III Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli il reclamo 14 luglio 2018 presentato da A.________ e B.________ contro una decisione 23 giugno 2018 emanata dal Pretore di Lugano nell'ambito della causa incoata dai predetti coniugi nei confronti di C.________; 
che A.________ e B.________ sono insorti contro la decisione del Tribunale cantonale supremo con ricorso datato 27 novembre 2018; 
che nel medesimo allegato essi hanno pure attaccato un'altra sentenza emessa dalla medesima Camera del Tribunale di appello, rimedio deciso dalla II Corte di diritto civile del Tribunale federale con sentenza 21 dicembre 2018 (causa 5D_194/2018); 
che con decreto 3 dicembre 2018 i ricorrenti sono stati invano invitati a versare entro il 3 gennaio 2019 un anticipo di fr. 500.-- per le spese presunte del processo concernente il ricorso contro la sentenza ticinese nella causa 13.2018.50; 
che con lettera 31 dicembre 2018 i ricorrenti hanno chiesto l'indicazione della composizione della Corte e delle spese giudiziarie in via preventiva; 
che per costante giurisprudenza il Tribunale federale non fa precedere la pronunzia sul ricorso da una decisione sulla composizione della Corte, il modo di procedere desiderato dai ricorrenti non essendo imposto né dalla legge, né dalla Costituzione federale o dalla CEDU (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3); 
che inoltre, diversamente da quanto ritengono i ricorrenti, non sussiste alcun motivo idoneo a giustificare un'astensione della Presidente della I Corte di diritto civile del Tribunale federale e del sottoscritto Cancelliere dall'intervenire nel presente giudizio, non potendo segnatamente essere dedotta una prevenzione dalla loro partecipazione a sentenze terminate con un esito sfavorevole ai coniugi ricorrenti (sentenza 4A_406/2018 del 29 agosto 2018 consid. 4); 
che la seconda richiesta formulata nella citata lettera appare, in ragione del decreto 3 dicembre 2018, misteriosa; 
che l'8 gennaio 2019 è stato impartito ai ricorrenti il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 23 gennaio 2019 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; 
che il 30 gennaio 2019 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione; 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono messe a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 febbraio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti