Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_13/2020  
 
 
Sentenza del 5 febbraio 2020  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Massimo Quadri, 
opponente. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2019 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.40). 
 
 
Considerando:  
che in accoglimento della petizione della B.________SA il Pretore del distretto di Lugano ha condannato, con giudizio del 2 luglio 2018, A.________, precluso secondo l'art. 223 cpv. 2 CPC, a pagare all'attrice fr. 6'480.--; 
che la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo di A.________ con sentenza 9 dicembre 2019; 
che giusta la pronunzia cantonale il Pretore non ha violato il diritto di essere sentito di A.________ notificandogli, come previsto dall'art. 138 cpv. 1 CPC, unicamente con invii raccomandati (non ritirati dal destinatario) le ordinanze contenenti i termini per produrre le sue osservazioni; 
che tale modalità di notifica era peraltro nota al convenuto, avendo egli ricevuto per lettera raccomandata sia la citazione all'udienza di conciliazione sia l'ordinanza di aggiornamento della medesima; 
che inoltre, proseguono i Giudici cantonali, le contestazioni formulate da A.________ nella fase preprocessuale e in sede di conciliazione sono irrilevanti per quanto concerne l'applicazione del meccanismo della preclusione dell'art. 223 cpv. 2 CPC e la susseguente emanazione della sentenza senza aver proceduto a un'istruzione probatoria; 
che con ricorso 10 gennaio 2020 al Tribunale federale A.________ chiede la restituzione del termine per presentare la risposta alla petizione; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che il valore di lite non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, ragione per cui la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa riferita alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2); 
che nella fattispecie il gravame non soddisfa i predetti requisiti di motivazione, mancando un confronto con la sentenza impugnata, il ricorrente limitandosi semplicemente ad affermare di non aver ricevuto gli invii raccomandati, ipotizzando errori dell'ufficio postale a cui avrebbe potuto essere rimediato con la spedizione di lettere tramite posta B, a ribadire di aver in precedenza contestato la fattura di cui è stato chiesto l'incasso e a rilevare sia l'assenza di prove a sostegno del credito sia una pretesa prevenzione del giudice di primo grado; 
che da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 febbraio 2020 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti