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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 330/02 
 
Sentenza del 5 marzo 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Kernen, 
Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
C._________, istante, rappresentato dall'avv. Francesco Adami, Via Santa Caterina 1, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione PROMEA, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, opponente 
 
Fatti: 
A. 
Con decisione del 23 marzo 1999 la Cassa di compensazione Promea, constatato di avere subito un danno a seguito del mancato pagamento dei contributi paritetici da parte della fallita società T._________ SA, ne ha chiesto il risarcimento (anche) a C._________ - già suo amministratore unico - per l'importo di fr. 93'930.10. 
B. 
In seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa ha promosso (anche) nei suoi confronti un'azione di risarcimento danni innanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, con pronuncia 22 settembre 2000, lo ha condannato al versamento del predetto importo. 
C. 
Contro il giudizio cantonale C._________, rappresentato dall'avv. Yves Flückiger, ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Con sentenza del 23 agosto 2002, questa Corte, ritenendo l'interessato responsabile nei confronti della Cassa per il mancato pagamento dei contributi sociali fino al mese di gennaio 1996, ha confermato la pronuncia cantonale. 
D. 
Con istanza del 16 dicembre 2002 C._________, ora rappresentato dall'avv. Francesco Adami, presenta domanda di revisione al Tribunale federale delle assicurazioni. Allegando documentazione dalla quale risulta in particolare che egli avrebbe inoltrato, tramite lettera inviata per fax a V.________, rappresentante degli azionisti, le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico il 18 gennaio 1996, mentre l'8 febbraio 1996 l'assemblea generale della società, preso atto di tale decisione, avrebbe definito la sostituzione dell'amministratore unico, l'istante fa valere che la data della sua uscita dalla T._________ SA sarebbe stata "di quasi un mese antecedente a quella ritenuta dai Tribunali". Egli invoca così l'esistenza di un fatto nuovo che giustificherebbe la modifica della sentenza 23 agosto 2002 e limiterebbe il suo obbligo di risarcimento nei confronti della Cassa all'importo di fr. 25'540.10 - invece di fr. 93'930.10 - dal momento che lo scoperto di fr. 68'390.-, desumibile dal "conteggio finale 1995 e gennaio 1996", non ancora esigibile alla data della sue dimissioni, non avrebbe potuto essergli addebitato. 
 
La Cassa chiede la reiezione dell'istanza, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 A norma dell'art. 38 OG, in relazione con l'art. 135 OG, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate. Una loro revisione è ammissibile in presenza di uno dei motivi menzionati dagli art. 136 e 137 OG (sempre in relazione con l'art. 135 OG). 
1.2 La domanda di revisione fondata - come nel caso di specie - sull'art. 137 OG deve, a pena di perenzione, essere depositata presso il Tribunale federale delle assicurazioni entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, non prima però del ricevimento del testo della sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni o della chiusura del procedimento penale (art. 141 cpv. 1 lett. b OG). Giusta l'art. 140 OG, essa domanda deve inoltre specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, adducendo i mezzi di prova; essa deve quindi indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste. In difetto di richiesta e di motivazione non si entra nel merito della domanda se non nell'evenienza in cui detti requisiti siano desumibili dal contesto dell'istanza (ZAK 1972 pag. 585; vedi anche DTF 101 V 127). 
 
Nell'evenienza concreta, la sentenza in esame è stata recapitata al precedente patrocinatore il 25 settembre 2002. L'istanza di revisione, trasmessa alla posta in data 16 dicembre 2002, ossequia il termine di perenzione di 90 giorni di cui all'art. 141 cpv. 1 lett. b OG come pure gli altri requisiti formali ed è pertanto ricevibile (cfr. per es. sentenza del 6 giugno 2000 in re R., C 234/00, consid. 1b). 
1.3 Ai sensi dell'art. 137 lett. b OG, in relazione con l'art. 135 OG, la revisione di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni è ammissibile, tra l'altro, quando l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente. La giurisprudenza ha più volte precisato che solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, che già facevano parte di quella fattispecie, ma che non erano stati allegati poiché ancora non erano noti, malgrado tutta la diligenza, possono essere considerati fatti nuovi ai sensi dell'art. 137 lett. b OG: quelli che si sono verificati dopo la fine del processo o comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere dedotti, non entrano invece in linea di conto ai fini di una revisione (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 108 V 171 consid. 1, 98 II 255; cfr. inoltre DTF 116 II 743 consid. 2a e riferimenti). 
 
Inoltre, i fatti nuovi devono essere importanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Le prove devono servire a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificano la revisione, sia dei fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che le basi della pronunzia impugnata comportavano difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito deduca, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del Tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il Tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205). 
2. 
Nel caso di specie si tratta di esaminare se l'argomentazione formulata da C._________, in punto alla novità del fatto addotto, sia atta a fondare l'ammissibilità della domanda di revisione giusta l'art. 137 cpv. 1 lett. b OG
2.1 L'istante sostiene sostanzialmente di aver inoltrato, via fax, le dimissioni a V.________ già il 18 gennaio 1996, motivo per cui egli sarebbe da ritenere responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS soltanto fino a tale data e non anche fino all'iscrizione a giornale dell'istanza di cancellazione, avvenuta il 14 febbraio 1996, e neppure sino alla pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, che ha avuto luogo il ____. In tali condizioni, - facendo riferimento ai conteggi prodotti nel corso della precedente procedura - C._________ assevera di dovere alla Cassa solo fr. 25'540.10, corrispondenti agli scoperti per i mesi di giugno 1995 e per il periodo agosto - dicembre 1995, già esigibili al momento delle sue dimissioni. Per quanto riguarda invece l'importo di fr. 68'390.- (conteggio finale 1995 e gennaio 1996) l'istante rileva che al momento delle sue dimissioni esso non era ancora esigibile. 
2.2 Ora, appare pacifico che l'istante già nel corso della precedente procedura sapeva che la data delle sue dimissioni non sarebbe stata quella indicata nei diversi atti ed avrebbe pertanto avuto modo di rendersi conto di quanto ora pretende di far valere quale motivo di revisione. In particolare, in seguito alla decisione del 23 marzo 1999, egli si sarebbe potuto e dovuto accorgere, se solo avesse operato - come ci si poteva ragionevolmente attendere già solo in considerazione dell'entità dell'importo rivendicato - un'attenta lettura dell'atto amministrativo, che la Cassa aveva considerato quale data di dimissioni dalla carica di amministratore unico della T._________ SA quella indicata nel registro di commercio e non quella - precedente - del 18 gennaio 1996. Ma neppure in seguito egli si è accorto della discrepanza tra le due date. Infatti anche nella petizione 25 maggio 1999 la Cassa ha fatto riferimento alla medesima data, ossia al 14 febbraio 1996, senza tuttavia dare luogo a contestazione alcuna da parte di C._________, regolarmente patrocinato da un legale. 
 
Come ben evidenzia l'interessato - che per contro sembra dimenticare che nelle liti non vertenti sull'assegnazione o sul rifiuto di prestazioni assicurative, come era quella che era stata sottoposta a questa Corte con ricorso di diritto amministrativo del 13 novembre 2000, il potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni in merito all'accertamento dei fatti da parte del giudizio di primo grado è limitato alla sua manifesta incompletezza e inesattezza (art. 132 in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG) - l'ex patrocinatore aveva incentrato la difesa sulla perenzione della pretesa e sui motivi di giustificazione e di discolpa, omettendo per contro di controllare se la data delle dimissioni indicata dalla Cassa quale termine per ritenere C._________ responsabile del danno giusta l'art. 52 LAVS corrispondesse a quella effettiva. 
 
Orbene, quanto rilevato nell'ambito della presente procedura già avrebbe potuto facilmente essere evidenziato in sede di istruttoria cantonale se solo l'istante o chi lo rappresentava avesse prestato la diligenza necessaria che il caso richiedeva. Questa considerazione vale a maggior ragione se si tien conto che, in qualità di "contabile controller diplomato federale e fiduciario commercialista", C._________ avrebbe anche potuto sapere - direttamente o indirettamente - che per l'estensione della responsabilità dell'amministratore fa stato il momento dell'uscita effettiva dal consiglio di amministrazione (DTF 126 V 61, 134, 123 V 172), e che, in caso di dimissioni o di revoca, la responsabilità di un organo di una società anonima non è impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal consiglio di amministrazione, ma ancora pagabili entro 10 giorni da questa data (art. 34 cpv. 4 OAVS nella versione, applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2000; RCC 1983 pag. 472 consid. 6). 
 
C._________ non può pretendere di far valere con la domanda di revisione quanto il suo ex patrocinatore e lui stesso avrebbero potuto agevolmente dimostrare in sede d'istruttoria cantonale. La precedente inadempienza non può essere sanata con siffatta istanza, ritenuto che se la lettera di dimissioni è stata prodotta o richiamata solo ora non è perché ciò sia stato precedentemente impedito all'interessato o al suo rappresentante legale, bensì piuttosto perché, insoddisfatto del giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni, il primo tenta ora di ribaltarlo, promuovendo di fatto un inammissibile processo di appello. Ne deve pertanto discendere l'infondatezza della domanda di revisione. 
3. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico di C._________ (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
La domanda di revisione è respinta. 
2. 
Le spese processuali, fissate in fr. 4'500.-, sono poste a carico dell'istante e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 5 marzo 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: