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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_596/2020  
 
 
Sentenza del 5 marzo 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Chaix, Jametti, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Olivier Corda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedimento penale; assunzione di prove, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2020.258). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nel 2009 l'allora Procuratore pubblico (PP) Manuela Minotti Perucchi ha aperto un procedimento penale tra l'altro nei confronti di A.________ e di B.________, azionisti e direttore generale, rispettivamente direttore generale sostituto della C.________ SA (fallita nel 2009), in particolare per reati contro il patrimonio (vedi sentenze 1B_377/2011 del 13 dicembre 2011 e 1B_381/2016 del 14 dicembre 2016). 
 
B.   
L'8 maggio 2020 A.________ ha chiesto al PP Andrea Gianini, subentrato nella conduzione del procedimento, di proseguire nell'attività rogatoiale e di assumere svariate prove. Con decreto dell'11 settembre 2020 il magistrato inquirente ha respinto l'istanza di eseguire una nuova rogatoria. Adita dall'istante, con giudizio del 21 ottobre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo. 
 
C.   
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di retrocedere l'incarto alla CRP per nuovo giudizio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1 pag. 279).  
 
1.2. La decisione litigiosa non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 141 IV 284 consid. 2). Il ricorso contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), condizione non adempiuta in concreto.  
 
1.3. In materia penale deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica (DTF 144 IV 127 consid. 1.3.1 pag. 130, 90 consid. 1.1.3 pag. 95), ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 136 IV 92 consid. 4 e rinvii pag. 95). Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un tale pregiudizio, qualora questo, come in concreto, non sia manifesto (DTF 141 IV 289 consid. 1.3 e 1.4 pag. 292; sulle esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha accertato che il ricorrente ha impugnato il decreto dell'11 settembre 2020 con il quale il PP ha respinto l'assunzione di determinate prove. Ne ha concluso che, essendo censurata una decisione ben precisa, non si è in presenza di un ricorso per denegata o ritardata giustizia. Al riguardo il ricorrente adduce, in maniera del tutto generica, che la critica di ritardata giustizia si riferirebbe all'asserito ritardo con cui il PP avrebbe presentato le rogatorie, mentre quella di denegata giustizia riguarderebbe il diniego di continuare l'attività rogatoriale, e si confonderebbe con la richiesta di obbligare il PP a proseguire tale attività. Con quest'argomentazione il ricorrente misconosce che non si è più in presenza di un diniego di giustizia quando, come nel caso in esame, l'autorità ha statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che la decisione poi emanata non va nel senso desiderato dal ricorrente (sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2).  
 
2.2. La Corte cantonale ha rilevato che secondo gli art. 318 cpv. 3 e 394 lett. b CPP, il reclamo è inammissibile contro la reiezione da parte del PP di istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio dinanzi al tribunale di primo grado. Ciò allo scopo di evitare ritardi procedurali, che potrebbero ledere l'imperativo di celerità (art. 5 CPP). Ha poi ritenuto, rettamente, che il concetto di pregiudizio giuridico dell'art. 394 lett. b CPP è identico a quello dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3 pag. 177; 140 IV 202 consid. 2.1 pag. 205). Le istanze probatorie respinte possono essere infatti riproposte, in applicazione dell'art. 331 cpv. 2 e 3 CPP, durante la procedura dibattimentale (art. 318 cpv. 2 terza frase CPP) e, se del caso, in seguito davanti alla giurisdizione di appello e al Tribunale federale (sentenza 1B_278/2014 del 18 novembre 2014 consid. 1.3).  
 
L'istanza precedente ha osservato che l'istanza litigiosa concerne l'esecuzione di atti istruttori all'estero, volti a chiarire ulteriormente i flussi finanziari riconducibili ad asserite malversazioni compiute a danno della C.________ SA da parte di altre persone, e quindi a discarico del reclamante, e al sequestro di beni riconducibili a determinati imputati. Ciò perché, al dire del reclamante, non sarebbe pensabile che il giudice di merito potrebbe compiere, in vista di porre sotto sequestro beni riconducibili a singoli imputati, inchieste e accertamenti rogatoriali all'estero, trattandosi di un'attività tipica dell'autorità inquirente. I giudici cantonali hanno tuttavia ritenuto che, secondo la giurisprudenza, eventuali difficoltà pratiche o organizzative all'assunzione di prove non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un pregiudizio irreparabile: ciò a maggior ragione se tali inconvenienti sono soltanto teorici e non concreti (sentenza 1B_193/2019 del 23 settembre 2019 consid. 2.1 e 2.3). In assenza di un pregiudizio giuridico irreparabile ha quindi dichiarato irricevibile il reclamo. 
 
2.3. Il ricorrente adduce che la sentenza 1B_193/2019, richiamata dalla CRP, non sarebbe paragonabile al caso in esame. In quella causa si trattava del rifiuto del PP di procedere all'audizione di dieci testimoni residenti all'estero e delle asserite problematiche logistiche addotte dall'insorgente qualora egli avesse dovuto reiterare gli interrogatori dinanzi al tribunale di primo grado. Sostiene che il procedimento penale in questione costituirebbe uno dei casi più complessi, avviato nel 2009, pendenti dinanzi al ministero pubblico ticinese, fattispecie relativa a dieci imputati e che potrebbe prescriversi nel 2024. Sostiene quindi che non vi sarebbe il tempo necessario perché, dopo il rinvio a giudizio, la Corte giudicante potrebbe ancora considerare la sua istanza, rinviandola semmai al PP in applicazione dell'art. 329 cpv. 2 CPP.  
 
2.3.1. Egli sostiene tuttavia a torto che la CRP non si sarebbe espressa al riguardo. La sentenza impugnata è infatti motivata in maniera sufficiente, motivo per cui essa non lede il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 80 cpv. 2 primo periodo CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 145 IV 99 consid. 3.1 pag. 109), né essa è costitutiva di un diniego di giustizia (DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).  
 
2.3.2. Neppure il generico assunto secondo cui l'abbandono della rogatoria comporterebbe la perdita definitiva della possibilità di assumere le prove litigiose regge. Il ricorrente potrà se del caso riproporne l'assunzione dinanzi al giudice di primo grado, al quale spetta in primo luogo valutarne la pertinenza. Ciò a maggior ragione visto che nella decisione impugnata si accerta che il procedimento penale è in fase finale di istruzione, istruttoria che dovrà essere conclusa con la dovuta celerità. Non si è in effetti in presenza degli estremi che imporrebbero di scostarsi dalla citata prassi, per esempio nel caso di un testimone decisivo gravemente ammalato o che si appresta a partire per un paese lontano in maniera definitiva o per una lunga durata o in presenza di un rischio concreto di distruzione o perdita di mezzi di prova (sentenza 1B_189/2012 del 17 agosto 2012 consid. 2.1). Certo, di massima il dibattimento dev'essere portato a termine senza interruzioni inutili (art. 340 cpv. 1 lett. a CPP) : questo principio si applica tuttavia soltanto dopo la decisione sulle questioni pregiudiziali o incidentali, in particolare quelle relative all'assunzione delle prove (art. 339 cpv. 5 CPP). Il principio di continuità non impedisce quindi una sospensione della procedura da parte del tribunale nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 329 cpv. 2 CPP (sentenza 1B_189/2012, citata, consid. 1.2.1).  
 
2.4. Il ricorrente, imputato nel procedimento penale, professando la sua innocenza ritenendosi vittima di malversazioni di altri in seno alla citata banca, si diffonde poi in maniera inammissibile su questioni di merito, che esulano dall'oggetto del giudizio. In effetti, quando l'autorità precedente, come in concreto perché il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un pregiudizio irreparabile, non ha esaminato il reclamo nel merito, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del reclamo poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187).  
 
Egli insiste sul fatto che il PP, dopo aver sequestrato il suo patrimonio in vista di confisca, dovrebbe indagare e sequestrare in favore della banca anche asserite importanti distrazioni patrimoniali confluite per lo più in Italia e che sarebbero ascrivibili ad altri imputati, al suo dire responsabili d'avere commesso numerosi illeciti ai danni della banca, della quale egli era l'azionista di maggioranza relativa, depauperandola. Ciò allo scopo di sgravare le imputazioni mosse nei suoi confronti, dimostrando che altri, asseritamente a sua insaputa, avrebbero danneggiato l'istituto bancario. Ne deduce un suo interesse al proseguimento dell'esecuzione delle rogatorie trasmesse all'Italia. Queste questioni, di merito, non devono essere esaminate. Del resto, adducendo la propria innocenza, il ricorrente disattende che anche il fatto di subire un procedimento penale con i relativi inconvenienti non costituisce un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 pag. 291), ricordato che neppure l'emanazione di un atto di accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141). 
 
3.   
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 marzo 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri