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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_95/2018  
 
 
Sentenza del 5 aprile 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Srl, 
patrocinata dall'avv. Karin Valenzano Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Luca Maghetti, 
opponente, 
 
Oggetto 
istanza di semplificazione della procedura con richiesta di cauzione per spese ripetibili, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 7 febbraio 2018 dal Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2017.195). 
 
 
Considerando:  
che con decisione 7 febbraio 2018 il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di semplificazione della procedura con richiesta di cauzione per spese ripetibili presentata dalla A.________ Srl nell'ambito della procedura di appello incoata dalla B.________ SA; 
che la A.________ Srl è insorta al Tribunale federale con ricorso 9 febbraio 2018; 
che con decreto 14 febbraio 2018 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 1'000.--; 
che il 6 marzo 2018 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 21 marzo 2018 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento; 
che il 4 aprile 2018 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 aprile 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti