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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_145/2023  
 
 
Sentenza del 5 aprile 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Wirthlin, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 gennaio 2023 (38.2022.79). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i loro motivi, indicando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3; 136 I 65 consid. 1.3.1). 
 
2.  
Nella sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione del 6 settembre 2022 con cui la Sezione del lavoro del Cantone Ticino ha negato alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2022. I giudici ticinesi hanno infatti ritenuto che l'attività oggetto della richiesta non era stata intralciata per motivi legati alla pandemia (cfr. sentenze 8C_752/2021 del 15 marzo 2022; 8C_555/2021 del 24 novembre 2021; 8C_503/2021 del 18 novembre 2021) ma piuttosto da circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. artt. 31 cpv. 1 lett. d, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a LADI [RS 837.0]). In quel periodo, le restrizioni pandemiche non erano infatti più in vigore (a differenza invece del precedente preannuncio di lavoro ridotto a partire dal 2 marzo 2020). 
 
3.  
La ricorrente solleva in questa sede sostanzialmente quanto già sostenuto dinnanzi all'autorità inferiore, senza tuttavia confrontarsi a sufficienza con i considerandi del giudizio impugnato. In particolare, essa non spiega in che modo il giudizio impugnato sia contrario al diritto nell'aver negato i presupposti degli artt. 31 cpv. 1 lett. d, 32 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a LADI. 
 
4.  
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile. 
 
5.  
In applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente. 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 5 aprile 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi