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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_366/2023  
 
 
Sentenza del 5 maggio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Michele Campini, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. C.________, 
3. D.D.________, 
4. E.D.________, 
5. F.D.________, 
patrocinati dall'avv. Davide Ceroni, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (truffa), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza 
emanata il 3 febbraio 2023 dalla Corte dei reclami 
penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino 
(incarto n. 60.2022.124). 
 
 
Considerando:  
che, il 28 settembre 2018, la A.________ Sagl e B.________ hanno concluso un contratto di locazione con D.D.________, E.D.________ e F.D.________, rappresentati dalla G.________ Sagl, di cui è gerente C.________; 
che il contratto prevedeva la locazione di un appartamento di 2.5 locali ad uso commerciale, situato a X.________, dietro pagamento di una pigione mensile di fr. 2'500.-- e di spese accessorie mensili di fr. 150.--; 
che le parti hanno contestualmente stabilito un deposito di garanzia di fr. 7'950.--, garantito mediante una polizza assicurativa presso H.________; 
che, a seguito della disdetta del contratto di locazione da parte dei conduttori nel corso del 2020, tra le parti è sorta una controversia riguardo alle pigioni rimaste scoperte, per le quali la H.________ ha liberato la garanzia a favore dei locatori; 
che, in relazione a questi fatti, il 1° aprile 2022 la A.________ Sagl e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale per il titolo di truffa nei confronti di C.________ e dei locatori; 
che, con decisione del 5 aprile 2022, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere; 
che la A.________ Sagl e B.________ hanno impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 3 febbraio 2023, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, negando l'esistenza di indizi di reato a carico dei denunciati; 
che la A.________ Sagl e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso in materia penale del 9 marzo 2023 al Tribunale federale; 
che, entro il termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; 
che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano in modo specifico quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia; 
che i ricorrenti non sostanziano in modo puntuale l'esistenza e l'ammontare di un eventuale danno causato dall'agire dei denuncianti, limitandosi genericamente ad addurre che i locatori avrebbero trattenuto un importo che non spetterebbe loro; 
che il procedimento penale avviato in concreto dai ricorrenti costituisce, sotto l'apparenza del diritto penale, un litigio prettamente civile e che simili pretese di natura contrattuale non sono suscettibili di conferire la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (DTF 148 IV 432 consid. 3.2.3 pag. 441 e rinvii); 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii); 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2); 
che, in concreto, i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito; 
che, contrariamente all'opinione dei ricorrenti, la Corte cantonale non ha negato loro la qualità di danneggiati ai sensi dell'art. 115 CPP e la legittimazione a presentare il reclamo, ma ha lasciato indecisa la questione ed è entrata nel merito del gravame; 
che, laddove accennano al fatto di non essere stati sentiti personalmente, i ricorrenti non fanno valere una violazione del loro diritto di essere sentiti (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. c, 107 CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.) conformemente alle esposte esigenze di motivazione; 
che, d'altra parte, il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3); 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che, peraltro, i ricorrenti hanno versato tempestivamente l'anticipo delle spese giudiziarie richiesto (fr. 800.--), sicché non è nemmeno data una loro situazione d'indigenza; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 maggio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni