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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.29/2006 /biz 
 
Sentenza del 5 luglio 2006 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Kolly, Zünd, 
cancelliere Garré. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ivan Paparelli, 
 
contro 
 
Consiglio di vigilanza, c/o Sezione esecuzione pene 
e misure del Cantone Ticino, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Camera dei ricorsi penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 
6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revoca della liberazione condizionale, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emanata il 13 febbraio 2006 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 28 settembre 1990 il Tribunale di divisione 9B condannava in contumacia A.________ alla pena di sei mesi di detenzione e all'esclusione dall'esercito per ripetuto rifiuto del servizio. 
Con sentenza 15 novembre 1991, confermata il 10 dicembre 1993 dalla Corte di appello di Milano, il Tribunale di Milano condannava A.________ alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione, dedotto il carcere preventivo sofferto, per infrazione alla legge italiana in materia di stupefacenti. 
Con successiva sentenza 8 luglio 1993 del Tribunale di San Remo egli veniva condannato alla pena di sei anni di reclusione, dedotto il carcere preventivo sofferto, di nuovo per infrazione alla legislazione sugli stupefacenti. 
B. 
Il 20 giugno 1995, a seguito della sua richiesta, A.________ otteneva il trasferimento dall'Italia in Svizzera per continuare l'espiazione delle pene inflittegli dalle competenti autorità italiane. 
Il 24 luglio 2000 il condannato veniva posto al beneficio della liberazione condizionale in applicazione dell'articolo 38 n. 1 CP per un periodo di prova di tre anni con scadenza il 24 luglio 2003 e veniva contestualmente sottoposto al patronato per la durata di un anno. 
C. 
Mediante avviso di recidiva del 5 luglio 2004, l'Ufficio federale di giustizia segnalava che A.________ con sentenza 7 luglio 2003 del Landgericht di Klebe era stato condannato ad una pena di tre anni e nove mesi di reclusione per infrazione alla legge tedesca sugli stupefacenti, segnatamente per importazione e smercio di stupefacenti in quantità non lieve. 
A detta di A.________, il 1° dicembre 2004 egli sarebbe stato scarcerato, in virtù delle normative germaniche, avendo scontato metà della pena inflittagli e avrebbe potuto rientrare dapprima in Svizzera e poi in Italia dove sarebbe tuttora residente. 
 
D. 
Con decreto del 24 febbraio 2005, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 38 n. 4 CP, il Consiglio di vigilanza revocava la liberazione condizionale concessa a A.________ il 24 luglio 2000 e decideva che l'interessato dovrà scontare il residuo di quattro anni e quattro mesi di reclusione secondo le direttive fissate dalla Sezione esecuzione pene e misure del Cantone Ticino, rilevando in particolare come i reati da lui commessi e per i quali è stato condannato dal Landgericht di Klebe siano avvenuti durante il periodo di prova. 
E. 
Il 13 febbraio 2006 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva il ricorso interposto da A.________ contro la decisione del Consiglio di vigilanza. 
F. 
L'interessato insorge mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale contro la decisione dell'ultima istanza cantonale domandando in via principale che la stessa venga annullata, che la libertà condizionale concessa il 24 luglio 2000 non venga revocata e che egli non debba scontare il residuo di pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione. In via subordinata domanda l'annullamento della decisione impugnata e che la causa venga rimandata alla competente autorità cantonale per il riesame, ritenuto che occorrerà in ogni caso procedere all'espletamento di una perizia medico-psichiatrica. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo. 
G. 
La CRP rinuncia a presentare osservazioni al ricorso rimettendosi al giudizio del Tribunale federale. Il Consiglio di vigilanza rinuncia a presentare particolari osservazioni chiedendo comunque la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. 
 
Diritto: 
1. 
La sentenza della CRP, basata sul diritto federale e riguardante l'esecuzione delle pene, costituisce una decisione dell'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 98 lett. g OG, richiamato l'art. 97 cpv. 1 OG, per cui è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 127 IV 148 consid. 1a; 121 IV 345 consid. 1a; 118 IV 221 consid. 1a; 106 IV 156; 100 Ib 323). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 103 lett. a OG). 
2. 
Mediante il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale di ogni livello, dunque compreso quello costituzionale, così come l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Esclusa è per contro la censura dell'inadeguatezza non ricorrendo le eccezioni di cui all'art. 104 lett. c OG. Dato che l'istanza inferiore è un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti operato in sede cantonale è vincolante per il Tribunale federale nella misura in cui i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG; v. DTF 128 III 454 consid. 1; 122 IV 8 consid. 1b). 
3. 
Il ricorrente lamenta anzitutto una violazione dell'art. 66bis CP. In applicazione di detto articolo l'autorità cantonale avrebbe dovuto rinunciare a ordinare il ricollocamento nello stabilimento in quanto egli sarebbe stato duramente colpito dalle conseguenze del suo atto al punto che una revoca risulterebbe inappropriata. Il ricorrente evidenzia come le conseguenze del reato commesso abbiano lasciato evidenti segni di instabilità a livello psico-fisico, in parte anche riconducibili alla dipendenza dalla cocaina. Egli sostiene inoltre di manifestare evidenti sintomi depressivi, determinati dai continui e prolungati periodi di detenzione (ricorso pag. 8 e segg.). 
3.1 La CRP negando l'applicabilità dell'art. 66bis CP rileva in particolare come nonostante il condannato abbia espiato un lungo periodo di carcerazione per i reati commessi in Italia, ciò non lo ha minimamente distolto dal commettere nuovamente il medesimo reato, proprio durante il periodo di prova fissato dal Consiglio di vigilanza. Risulta inoltre che al momento dell'emanazione della suddetta decisione non fossero dati i presupposti per il collocamento del ricorrente in un centro di disintossicazione, non essendo stati riscontrati in lui sintomi di astinenza e tanto meno una perdita di controllo durante l'assunzione di stupefacenti. Inoltre l'asserzione del ricorrente secondo cui egli sarebbe già vicino alla soglia della depressione e in uno stato di estrema fragilità psicologica e che il suo ricollocamento non farebbe altro che deteriorare ulteriormente il suo stato di salute, non è pertinente in questo ambito visto che tale preteso stato psichico non può essere ritenuto una conseguenza diretta del suo atto (sentenza impugnata pag. 9). 
3.2 In base all'art. 38 n. 1 CP quando un condannato alla reclusione o alla detenzione ha scontato i due terzi della pena e, trattandosi di detenzione, almeno tre mesi, l'autorità competente può liberarlo condizionalmente se la sua condotta durante l'esecuzione non vi si oppone e se si può presumere che egli terrà buona condotta in libertà. L'autorità competente prescrive al condannato che beneficia della liberazione condizionale un periodo di prova e può durante lo stesso sottoporlo al patronato (art. 38 n. 2 prima frase CP). Se, durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'autorità competente può prescindere dal ricollocamento (art. 38 n. 4 cpv. 1 CP). 
In base all'art. 66bis cpv. 1 CP se l'autore di un reato è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio al giudizio o dalla punizione. Nelle stesse circostanze, la sospensione condizionale della pena o la liberazione condizionale non saranno revocate (art. 66bis cpv. 2 CP). 
3.3 Il ricorrente è stato condannato, senza sospensione condizionale, ad una pena privativa della libertà superiore a tre mesi per i reati da lui commessi nel periodo di prova di tre anni fissato dal Consiglio di vigilanza il 24 luglio 2000. Il Landgericht di Klebe lo ha infatti riconosciuto colpevole di avere trafficato nel periodo in questione con droghe pesanti in quantità elevate sul territorio germanico condannandolo per questo ad una pena di tre anni e nove mesi di reclusione. Tale sentenza è equiparata ad una sentenza svizzera nella misura in cui non viola l'ordre public del nostro Paese (v. sentenza 6A.76/1998 del 4 giugno 1999, consid. 3a). Contrariamente a quanto ritenuto nel gravame l'applicazione dell'art. 66bis CP presuppone che l'autore sia stato duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto (DTF 121 IV 162 consid. 2b). Il Tribunale federale ha così ad esempio ammesso una riduzione di tre mesi della pena pronunciata nei confronti di un rapitore, che è rimasto gravemente ferito nel corso dell'operazione di liberazione del suo ostaggio (DTF 121 IV 162 consid. 2f e g). Un'attenuazione della pena in applicazione dell'articolo 66bis CP è stata inoltre ammessa per le conseguenze dirette e dure subite da una madre di quattro bambini in tenera età che ha provocato la morte del marito con un sorpasso azzardato (DTF 119 IV 280 consid. 2b). Orbene, nel caso concreto, non si vede come il ricorrente possa essere stato direttamente colpito dalle conseguenze del traffico di stupefacenti per cui è stato condannato in Germania. A motivazione della sua richiesta egli solleva problemi attinenti alla carcerazione nonché al consumo di stupefacenti, ma non alle conseguenze del suo nuovo reato in quanto tale. Egli evidenzia certo la sua estrema fragilità psicologica la quale sarebbe aggravata dal fatto che dopo un periodo di carcerazione estremamente lungo e di un regime particolarmente duro, sia stato rimesso in libertà ricostruendo in questo seppur breve periodo e per quanto possibile una parvenza di vita regolare. Tali considerazioni sono tuttavia relative alle conseguenze della carcerazione in quanto tale e non del reato, come invece richiesto perché si applichi l'art. 66bis CP (più ampiamente sui criteri da seguire nell'applicazione di questa disposizione v. DTF 117 IV 245 consid. 2). Ordinando il ricollocamento l'autorità cantonale non ha pertanto violato le norme federali pertinenti. 
4. 
Il ricorrente asserisce che l'autorità cantonale avrebbe altresì violato le garanzie di un equo processo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) nonché il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) in quanto la revoca è stata pronunciata senza far capo all'istituto della perizia psichiatrica, necessaria per determinare le condizioni psico-fisiche del condannato (ricorso pag. 9 e segg.). 
Anche sotto questo profilo il ricorso va disatteso poiché, considerata l'inapplicabilità concreta dell'art. 66bis CP (v. sopra consid. 3.3), la revoca in quanto tale della liberazione condizionale giusta l'art. 38 n. 4 CP non presuppone la previa adozione di una perizia psichiatrica che accerti le condizioni psico-fisiche del condannato. Su questo aspetto il ricorso non merita dunque ulteriore approfondimento. Eventuali problemi psichiatrici o tossicomanie che dovessero evidenziarsi durante l'esecuzione della pena residuale andranno sottoposte alle autorità cantonali competenti, le quali se del caso procederanno ai necessari accertamenti medici in applicazione dei principi direttivi vigenti in ambito di esecuzione delle pene e delle misure (v. in part. per il Canton Ticino l'art. 12 del Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti, del 23 novembre 1978, RL 4.2.1.1.1). 
5. 
Il ricorrente afferma anche che la decisione impugnata sarebbe inadeguata, doglianza questa che sarebbe qui invocabile in quanto espressamente prevista dall'art. 66bis cpv. 2 CP (ricorso pag. 12 e seg.). Sotto questo profilo il ricorso risulta inammissibile poiché non si configurano le circostanze eccezionali perché possa venire contestata l'inadeguatezza in applicazione dell'art. 104 lett. c OG, segnatamente il diritto federale non prevede in questo ambito tra i motivi di ricorso l'inadeguatezza, né si vede come l'art. 66bis cpv. 2 CP potrebbe supplire a questo silenzio legislativo. 
6. 
L'insorgente sostiene da ultimo che la misura proposta sarebbe lesiva del principio della proporzionalità essendo la revoca della libertà condizionale una misura estrema che come tale non deve venire applicata se risulta possibile raggiungere gli stessi scopi tramite provvedimenti meno gravosi. Fra questi provvedimenti meno gravosi il ricorrente cita un prolungamento del periodo di prova eventualmente accompagnato da misure di controllo e da un adeguato sostegno psicologico (ricorso pag. 13). 
A questo proposito il ricorrente omette di considerare che la revoca della liberazione condizionale in caso di nuovo reato punito con una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, senza sospensione condizionale, è obbligatoria (DTF 98 Ib 172 consid. 2b pag. 175). L'autorità competente può prescindere dal ricollocamento solamente se il liberato è stato condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale (art. 38 n. 4 cpv. 1 CP). Dato che nel caso concreto il ricorrente è stato condannato ad una pena da scontare di molto superiore ai tre mesi, non c'è alcuno spazio per l'applicazione del principio della proporzionalità nei termini da lui richiesti. Anche da questo punto di vista il ricorso va pertanto respinto. 
7. 
Con questa decisione la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di vigilanza e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia. 
Losanna, 5 luglio 2006 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: