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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_594/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 luglio 2016  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Giudice presidente. 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 maggio 2016 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
Con decisione del 10 dicembre 2014, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora del cittadino macedone A.________ e gli ha assegnato un termine per lasciare la Svizzera. Su ricorso, detta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato (1° luglio 2015) che dal Tribunale cantonale amministrativo (25 maggio 2016). 
Contro quest'ultima pronuncia, A.________ insorge ora in sede federale. Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43). 
 
1.1. In virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, l'insorgente è tenuto a spiegare in modo conciso perché l'atto querelato viola il diritto. Egli deve quindi confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.).  
 
1.2. Nella fattispecie, il ricorrente si rivolge al Tribunale federale chiedendo di non esser allontanato dalla Svizzera, poiché ciò avrebbe conseguenze molto gravi sia per lui che per la sua famiglia. Egli omette tuttavia completamente di confrontarsi con le puntuali argomentazioni contenute nel giudizio impugnato.  
 
1.3. Da quanto precede discende che, in mancanza di un'argomentazione conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso non può essere considerato ricevibile (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.).  
 
2.   
I l gravame risulta pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Il Tribunale federale rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non vengono prelevate spese. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione. 
 
 
Losanna, 5 luglio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli