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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_108/2010 
 
Decreto del 5 agosto 2010 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Gianinazzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
accertamento di non ritorno a migliore fortuna, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2010 
dalla Camera di cassazione civile del Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino. 
 
Visto: 
che il 27 maggio 2010 B.________SA ha fatto notificare a A.________ un precetto esecutivo per l'incasso di fr. 1'388.65 al quale egli ha interposto opposizione, motivandola con il mancato ritorno a miglior fortuna; 
che all'udienza svoltasi il 9 giugno 2010 dinanzi al Giudice di pace supplente del Circolo di Bellinzona le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, in virtù del quale A.________ si è impegnato a pagare ratealmente il proprio debito; 
che pertanto la lite è stata stralciata dai ruoli; 
che con sentenza dell'8 luglio 2010 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio, siccome teso a invalidare la transazione giudiziale con argomenti (paura e confusione) che andrebbero semmai fatti valere nel quadro di un'azione ordinaria; 
che contro questa sentenza A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale, il 28 luglio 2010, con un "ricorso civile"; 
che il 29 luglio 2010 egli è stato invitato a versare, entro un termine di dieci giorni, l'importo di fr. 300.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte del ricorso; 
 
considerando: 
che con lettera del 30 luglio 2010 A.________ ha dichiarato di ritirare il ricorso, aggiungendo però di essere "disposto a continuare" qualora "ci fosse un procedimento senza [...] spese"; 
che qualora si volesse ravvedere in quest'affermazione una domanda tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 64 LTF, la stessa andrebbe respinta, l'impugnativa del ricorrente - che può essere tenuta in considerazione solo quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) dato l'esiguo valore di causa (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), e il tema della lite, non concernente una questione di diritto d'importanza fondamentale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) - essendo manifestamente priva di possibilità di successo a causa della sua motivazione, non conforme ai requisiti posti dalla legge (116 seg. LTF); 
che, pertanto, la possibilità di un "procedimento senza spese" è esclusa; 
che in siffatte circostanze la causa può venire stralciata dai ruoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 cpv. 2 LTF
che per le spese giudiziarie si rinvia all'art. 65 cpv. 1, cpv. 2 e cpv. 3 lett. b nonché all'art. 66 cpv. 1 LTF
 
per questi motivi, la Presidente decreta: 
 
1. 
Si prende atto del ritiro del ricorso e la causa 5D_108/2010 è stralciata dai ruoli. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 5 agosto 2010 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: La Cancelliera: 
 
Hohl Gianinazzi