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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.172/2006 /viz 
 
Sentenza del 5 settembre 2006 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
convenuto e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Marco Cereda, 
 
contro 
 
B.________, 
attore e opponente, 
patrocinato dall'avv. Paolo Tamagni, 
 
Oggetto 
azione di disconoscimento del debito, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
31 maggio 2006 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Con petizione 25 novembre 2004 B.________ ha incoato nei confronti di A.________ un'azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF vertente su fr. 54'000.-- e un'azione creditoria tendente alla restituzione di fr. 90'000.--. Entrambe le azioni prendono origine da un contratto di compravendita di 18 azioni per complessivi fr. 144'000.--, di cui viene chiesta la risoluzione. Dopo aver limitato l'udienza preliminare all'eccezione di tardività sollevata dal convenuto, il Pretore di Lugano ha, con giudizio 9 febbraio 2006, dichiarato inammissibile l'azione di disconoscimento del debito e l'abbinata azione creditoria. 
2. 
Il 31 maggio 2006 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un rimedio dell'attore e ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dal convenuto. Ha altresì concesso l'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio all'attore. 
3. 
Con ricorso per riforma 3 luglio 2006 A.________ postula la modifica della sentenza cantonale nel senso che sia l'appello sia la domanda di assistenza giudiziaria dell'attore siano respinte. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
4. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 131 III 667 consid. 1; 131 I 57 consid. 1; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.). 
4.1 Giusta l'art. 43 cpv. 1 OG un ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione. Con un un tale rimedio non può essere fatta valere la violazione di diritto cantonale (DTF 127 III 248 consid. 1b con rinvii). Ne discende che la richiesta di riformare la sentenza di appello nel senso che la domanda di assistenza giudiziaria dell'attore sia respinta si rivela di primo acchito inammissibile, perché la concessione dell'assistenza giudiziaria in sede di appello è disciplinata dal diritto cantonale. 
4.2 In linea di principio il ricorso per riforma è unicamente ammissibile contro decisioni finali (art. 48 cpv. 1 OG). Una decisione è finale ai sensi di tale norma se il supremo Tribunale cantonale ha deciso sul merito della pretesa o si è rifiutato di giudicarla per un motivo che impedisce in modo definitivo che essa possa essere nuovamente fatta valere fra le medesime parti (DTF 132 III 178 consid. 1.1 con rinvii). 
Nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal convenuto, la sentenza impugnata non è manifestamente finale, perché il Tribunale cantonale non ha deciso nel merito la lite né si è rifiutato di farlo per un motivo che impedisce che la pretesa possa essere nuovamente fatta valere fra le parti, ma si è limitato a respingere un'eccezione (tardività dell'azione) sollevata dal convenuto. Infatti, secondo la sentenza d'appello, la causa torna dal giudice di prime cure affinché, come peraltro espressamente indicato nella motivazione del giudizio cantonale, questi esamini segnatamente le altre eccezioni proposte dal convenuto. Ne segue che la sentenza impugnata è una decisione pregiudiziale o incidentale ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 OG (DTF 127 III 433 consid. 1b/bb). 
4.3 Giusta l'art. 50 cpv. 1 OG il ricorso per riforma è eccezionalmente ammissibile contro decisioni pregiudiziali o incidentali - che non concernono le prescrizioni di diritto federale sulla competenza per materia, per territorio o internazionale (art. 49 cpv. 1 OG) - emanate separatamente dal merito allorquando una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale federale. 
Come pure indicato a titolo subordinato dal ricorrente, l'accoglimento del presente ricorso permetterebbe di terminare la lite con una decisione finale. Il primo presupposto dell'art. 50 cpv. 1 OG è pertanto dato. Per quanto attiene al secondo presupposto, che il Tribunale federale esamina secondo il suo libero apprezzamento (art. 50 cpv. 2 OG), la giurisprudenza ha stabilito che qualora dalla decisione impugnata o dalla natura della causa risulti chiaramente la necessità di un grande dispendio di tempo e denaro per l'assunzione delle prove, il ricorrente - che ha affermato il sussistere delle condizioni di cui all'art. 50 cpv. 1 OG - non deve dilungarsi sulla questione. Qualora invece, come in concreto, l'ammontare del tempo e del denaro necessari per l'istruzione probatoria non risulti dalla decisione cantonale o dalla natura della causa, il ricorrente deve invece illustrare - pena l'inammissibilità dell'impugnativa - le questioni di fatto aperte e spiegare quale dispendiosa e costosa procedura probatoria, che giustificherebbe il ricorso immediato al Tribunale federale, dovrebbe essere effettuata nel proseguo della causa in sede cantonale (DTF 118 II 91 consid. 1a). Ora, l'atto ricorsuale è del tutto silente su questo tema, motivo per cui non è possibile entrare nel merito del presente rimedio. Si può tuttavia rilevare che l'eccezione di tardività sollevata dal convenuto potrà, nell'eventualità di una decisione finale a lui sfavorevole, essere riproposta con un ricorso per riforma diretto contro tale sentenza (art. 48 cpv. 3 OG). 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela interamente inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'attore, che non è stato invitato a presentare una risposta e non è così incorso in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000 è posta a carico del convenuto. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 5 settembre 2006 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: