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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.553/2005 /biz 
 
Sentenza del 5 ottobre 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, giudice presidente, 
Hungerbühler, Müller, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione 
del 14 luglio 2005 del Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A partire dal mese di agosto del 2000, il cittadino della Guinea A.________ (1985) è entrato ed ha soggiornato più volte in Svizzera, presentando svariate domande d'asilo, a volte sotto falsa identità, sulle quali le competenti autorità non sono mai entrate nel merito. Con decreto d'accusa del 20 marzo 2003 egli è stato condannato a 45 giorni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per tre anni per infrazione alla legislazione in materia di persone straniere. Dopo una multa di fr. 100.-- inflittagli nel 2004 per trasgressione della legge federale sugli stupefacenti, il 3 maggio 2005 è inoltre stato condannato a 40 giorni di detenzione per violazione del bando e ricettazione; nel contempo è pure stata revocata la sospensione condizionale della pena detentiva irrogatagli nel 2003. Da una relazione con una cittadina svizzera, il 9 novembre 2003 l'interessato ha avuto un figlio, che ha riconosciuto il 10 febbraio 2005. 
B. 
Dopo il rigetto della quarta domanda d'asilo, il 20 aprile 2005 A.________ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino il rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare con il figlio. Il 25 aprile seguente, l'autorità adita ha dichiarato l'istanza irricevibile. Confermato su ricorso dal Consiglio di Stato l'8 giugno 2005, il diniego dell'autorizzazione di soggiorno è stato ulteriormente impugnato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Pendente il gravame in tale sede, senza darne comunicazione, l'interessato ha presentato una nuova domanda d'asilo. Con sentenza del 14 luglio 2005, la Corte cantonale ha respinto il ricorso. Da informazioni assunte dal Tribunale federale, il 20 luglio 2005 l'Ufficio federale della migrazione ha pronunciato la non entrata in materia sulla richiesta d'asilo; tale decisione è stata confermata dalla competente Commissione federale di ricorso il successivo 2 settembre. 
C. 
Il 14 settembre 2005 A.________ ha presentato un ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale. Chiede che sia ordinato alle autorità ticinesi di pronunciare una decisione di stralcio fino al termine della procedura d'asilo, rispettivamente, se la stessa fosse già conclusa, che gli sia rilasciato il permesso di dimora. Postula inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e dell'assistenza giudiziaria. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti, limitandosi a chiedere la produzione dell'incarto. 
 
Diritto: 
1. 
In virtù dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, combinato con l'art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20) e l'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), l'ammissibilità dell'impugnativa presuppone in particolare che il ricorrente intrattenga con il figlio una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 129 II 193 consid. 5.3.1; 127 II 60 consid. 1d/aa). È quantomeno dubbio che il rapporto familiare sia sufficientemente intenso da soddisfare questi requisiti. La questione può comunque rimanere aperta, senza ulteriori approfondimenti, dal momento che il ricorso va in ogni caso respinto nel merito. 
2. 
Il ricorrente sostiene innanzitutto che la decisione impugnata disattende l'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo, del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31), secondo cui le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano prive d'oggetto con l'inoltro di una domanda d'asilo. A torto. 
Due situazioni sono ipotizzabili. Qualora il ricorrente non abbia alcun diritto all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno, si potrebbe effettivamente dedurre dal tenore letterale dell'art. 14 cpv. 2 LAsi che il procedimento inerente il permesso di dimora sia divenuto privo d'oggetto con il deposito della domanda d'asilo. In tal caso, vi sarebbe tuttavia ragione di ammettere che il ricorrente ha agito in malafede, attendendo il deposito del ricorso davanti al Tribunale amministrativo per inoltrare una quinta domanda d'asilo del tutto infondata nell'unico intento di ricominciare daccapo, dopo il rigetto della medesima, l'iter per il rilascio del permesso di dimora. Risulterebbe dunque giustificato condurre comunque a termine la procedura d'autorizzazione di soggiorno con il giudizio del Tribunale federale. Se si riconoscesse per contro il diritto al permesso di dimora, l'art. 14 cpv. 2 LAsi andrebbe letto in relazione con il primo capoverso della stessa disposizione. Nella misura in cui un richiedente l'asilo può eccezionalmente avviare una procedura per l'ottenimento di un permesso di soggiorno se vi è un diritto, sarebbe infatti contraddittorio ammettere che un simile procedimento divenga privo d'oggetto nel caso in cui la domanda d'asilo viene presentata mentre lo stesso è pendente. 
3. 
Il ricorrente pretende il rilascio del permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU, che, analogo nella portata all'art. 13 cpv. 1 Cost. (DTF 130 II 281 consid. 3.1), garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. 
3.1 Il diritto invocato non è assoluto; per valutare il rilascio di un permesso di soggiorno occorre piuttosto procedere ad una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco (cfr. art. 8 n. 2 CEDU; DTF 125 II 633 consid. 2e). Vanno tra l'altro considerati anche l'intensità dei legami familiari, tanto sotto l'aspetto affettivo quanto sul piano economico (DTF 120 Ib 1 consid. 3c), nonché il comportamento dell'interessato dal profilo penale e della polizia degli stranieri (DTF 122 II 1 consid. 3c). I fatti accertati a questo riguardo dalla Corte cantonale risultano vincolanti per il Tribunale federale: la generica critica del ricorrente sull'assenza di constatazioni aggiornate e sulla presunta contraddittorietà con le decisioni rese in ambito penale non bastano infatti a farli apparire come manifestamente inesatti (art. 105 cpv. 2 OG). 
Orbene, tali accertamenti attestano in primo luogo che il ricorrente intrattiene dei rapporti assai limitati con il figlio, ormai prossimo ai due anni. In effetti, non solo lo ha riconosciuto dopo oltre un anno dalla nascita, ma lo ha per di più incontrato soltanto in poche occasioni. Inoltre egli nemmeno adduce di provvedere a mantenerlo. In secondo luogo, emerge che la condotta dell'insorgente, dalla sua prima venuta in Svizzera nell'estate del 2000, non è risultata irreprensibile. Nell'ambito delle varie domande d'asilo ha infatti fornito più volte false generalità o indicazioni, rendendosi peraltro irreperibile dopo le relative decisioni di non entrata in materia. Ha inoltre subito due condanne penali per complessivi 85 giorni di detenzione, espiati, oltre ad una multa per infrazioni in materia di stupefacenti. Al momento dell'arresto, il 18 marzo 2005, ha poi tentato di distruggere il proprio passaporto per impedire il rimpatrio, che resta comunque possibile. 
3.2 In queste circostanze, è senza incorrere nella violazione del diritto federale né dell'art. 8 CEDU che il Tribunale amministrativo ticinese ha ritenuto l'esistenza di motivi pertinenti per rifiutare il rilascio del permesso di dimora richiesto. Non porta a diversa conclusione nemmeno la rilevata sospensione della condanna penale all'espulsione, concessa il 4 maggio 2005, data la diversa finalità dei due ordini di normative (DTF 130 II 493 consid. 4.2). 
4. 
4.1 In base alle considerazioni esposte, e rinviando per il resto alle pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata (art. 36a cpv. 3 OG), il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto. 
4.2 Dato che l'impugnativa appariva sin dall'inizio priva di possibilità di esito favorevole, l'istanza volta ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria va parimenti respinta (art. 152 OG). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diventa priva d'oggetto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 5 ottobre 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: