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[AZA 0] 
I 419/01 Ws 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Rüedi e 
Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 5 novembre 2001 
 
nella causa 
R._________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto che: 
 
mediante pronunzia 14 maggio 2001 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto, nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile, il gravame interposto da N._________, cittadina italiana nata nel 1940, avverso la decisione 7 giugno 2000 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), accordantele, con effetto dal 1° febbraio 1993, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di fr. 64.- mensili, stante una durata contributiva di tre anni e un mese, una scala rendite 03 e un reddito annuo medio determinante di fr. 9'648.-; 
in particolare, il giudice commissionale, rilevando che l'inizio del diritto alla rendita era già stato stabilito dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 11 aprile 2000, cresciuta in giudicato, non è entrato nel merito della richiesta dell'interessata di fare decorrere il diritto alla prestazione dal 1984, mentre per il resto ha confermato il calcolo compiuto dall'amministrazione a determinazione della rendita; 
R._________, producendo documentazione varia, irrilevante ai fini del presente giudizio, interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte e ripropone, perlomeno in via implicita, la richiesta di rendita dal 1984, senza per contro motivare la domanda; 
secondo i combinati disposti di cui agli art. 135 e 38 OG, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate e possono essere modificate, a determinate condizioni, solo a seguito di un'istanza motivata di revisione (art. 136 segg. OG); 
a giusto titolo, quindi, il primo giudice, constatato che la vertenza portava (in parte) su un tema già oggetto di giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni che ne escludeva la rimessa in discussione, non è entrato nel merito della domanda dell'insorgente di fare decorrere la rendita da una data precedente a quella stabilita nella sentenza 11 aprile 2000 di questa Corte; 
né l'atto ricorsuale contiene alcun elemento idoneo ad eventualmente ravvisare un motivo di revisione della sentenza 11 aprile 2000; 
per il resto, questo Tribunale non vede motivo per discostarsi dal conteggio relativo alla rendita di invalidità confermato dal primo giudice e peraltro rimasto incontestato in questa sede; 
in esito a quanto precede, il ricorso, in quanto ricevibile, si rivela infondato, 
 
il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG
 
pronuncia : 
 
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo 
è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 5 novembre 2001 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
p. Il Cancelliere :