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[AZA 7] 
U 179/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere 
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2000 
 
nella causa 
 
L._________, ricorrente, rappresentato dall'avv. T._________, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
 
F a t t i : 
 
A.- L._________, nato nel 1965, era occupato quale muratore presso l'impresa costruzioni R._________ SA. In data 2 ottobre 1997 egli riportò, sul posto di lavoro, una rottura del bulbo oculare a destra con conseguente enucleazione dell'occhio. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), presso il quale l'interessato era assicurato, assunse il caso e corrispose regolarmente le prestazioni di legge. Dal 28 settembre 1998 l'assicurato era alle dipendenze della ditta I._________ quale magazziniere, dove lavorava a tempo pieno. 
Con decisione 6 ottobre 1998 l'INSAI ha assegnato a L._________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 35 %, provvedimento che è rimasto inimpugnato ed è cresciuto in giudicato. Mediante decisione del 1° aprile 1999, esso ha pure riconosciuto all'interessato una rendita degressiva del 20 % dal 1° gennaio 1999 e del 10 % dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2000. Detto provvedimento è stato confermato per decisione su opposizione del 12 luglio 1999. 
 
B.- Patrocinato dall'avv. T._________, L._________ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale chiedeva che l'INSAI venisse condannato a versargli una rendita di durata indeterminata, pari ad un grado d'invalidità del 27 %. Fondava le proprie censure sul parere medico 27 aprile 1999 della dott.ssa S._________, capo clinica presso l'Ospedale X._________, come pure su un raffronto del reddito conseguito in qualità di muratore con quello effettivamente realizzato nell'attività di magazziniere. Postulava altresì che l'autorità adita avesse ad ordinare l'allestimento di una perizia medica giudiziaria. 
 
Con giudizio del 15 marzo 2000 la Corte cantonale ha respinto il gravame. Essa si è fondata in particolare su un rapporto stilato il 30 giugno 1999 dalla dott.ssa B._________, specialista FMH in oftalmologia presso la Divisione medica dell'INSAI, nonché su una dichiarazione dell'ex datore di lavoro dell'assicurato. Ritenuto che, pur considerando la perdita totale della facoltà visiva all'occhio destro, l'attività di muratore esercitata presso il suo precedente datore di lavoro non comportava delle situazioni di potenziale pericolo, l'autorità di ricorso cantonale ha concluso non giustificarsi di porre l'insorgente al beneficio di una rendita a carattere permanente ed ha confermato il grado d'invalidità stabilito dall'amministrazione. 
C.- Tramite il suo legale, L._________ interpone al Tribunale federale delle assicurazioni un ricorso di diritto amministrativo con il quale ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate in sede di prima istanza. 
Rispondendo al gravame, l'INSAI ne propone la disattenzione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
 
D i r i t t o : 
 
1.- Oggetto della presente lite è unicamente il tema di sapere se a ragione all'assicurato sia stato riconosciuto il diritto ad una rendita temporanea e scalare degressiva del 20 %, rispettivamente del 10 %, durante il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, o se invece si giustificava di stabilire il grado d'invalidità al 27 % e di accordare una rendita di durata indeterminata. In particolare, non forma oggetto della vertenza in discussione il quesito riguardante l'indennità per menomazione dell'integrità fisica, stabilita definitivamente per decisione cresciuta in giudicato del 6 ottobre 1998. 
 
2.- Nell'impugnata pronunzia, il Tribunale delle assicurazione del Cantone Ticino ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a detta esposizione basta fare riferimento e prestare adesione. 
 
3.- a) Anche per quel che attiene all'applicazione del summenzionato disciplinamento al caso di specie, questa Corte non vede fondati motivi per scostarsi dalle pertinenti conclusioni cui è giunta l'autorità di ricorso cantonale. Occorre in primo luogo rilevare che dal profilo medico, sulla questione di sapere se dal ricorrente potesse essere preteso di continuare a svolgere la sua professione di muratore sono state espresse, in tale sede, due tesi contrastanti. Da un lato, la dott.ssa B._________ ha nel rapporto del 30 giugno 1999 considerato che il paziente è interamente abile al lavoro, segnatamente trascorso un periodo di adattamento e assuefazione che dura, secondo l'esperienza, da uno a due anni. Inoltre, la specialista ha precisato che a causa delle limitazioni della facoltà visiva non sono più esigibili dall'assicurato lavori eseguiti su pontili e impalcature non protetti superanti l'altezza della spalla, rispettivamente di un metro e mezzo. Da un altro lato, la dott.ssa S._________, nel referto del 27 aprile 1999 aveva affermato essere assolutamente fuori discussione che l'interessato potesse tornare a lavorare su cantieri in qualità di muratore, essendo difficile immaginare che egli eseguisse la sua attività su ponteggi o scale. 
In riscontro agli avversati pareri di cui sopra, l'autorità giudiziaria cantonale si è rivolta all'ex datore di lavoro dell'assicurato, il cui gestore tecnico ha certificato quanto segue: 
 
"... per prevenire incidenti su impalcature la R._________ SA applicava ed applica tuttora l'Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione dell'8 agosto 1967. In particolare rispettava e rispetta quanto statuito nel capitolo 2 "ponteggi"." 
Ora, nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente si avvale in particolare del fatto che detta ordinanza prescrive, all'art. 3, una protezione delle impalcature esigibile soltanto a partire dai due metri di altezza. Ne deduce che tale circostanza, raffrontata con i limiti indicati dalla dott.ssa B._________ medesima, ossia l'esigenza di ponteggi protetti già a partire da un'altezza di un metro e mezzo, illustrerebbe in modo evidente come egli non possa più esercitare l'attività di muratore. 
 
b) La suesposta tesi ricorsuale non può essere condivisa. Ammettendo un'invalidità di carattere degressivo e limitata nel tempo, l'INSAI si è infatti fondato su due elementi determinanti. Esso ha innanzitutto constatato che, a prescindere dalla dott.ssa S._________, nessun sanitario espressosi sul caso di L._________ aveva ritenuto dover egli essere riformato in un'altra professione. Significativo era poi il fatto che l'assuefazione praticamente integrale di un paziente vittima della perdita totale della facoltà visiva ad un occhio entro un termine di al massimo due anni era stata ripetutamente constatata nell'ambito della costante giurisprudenza, senza che si potesse ravvisare, in concreto, circostanze particolari giustificanti un apprezzamento diverso. 
Questi argomenti risultano convincenti e meritano conferma, senza che si giustifichi di ordinare ulteriori accertamenti peritali. In effetti, non è pertinente la censura riguardante il preteso impedimento ad esercitare lavori in situazioni esposte o pericolose che scaturirebbe dalla minima differenza di altezza tra i ponteggi muniti delle adeguate e prescritte misure di protezione nel senso considerato dalla dott.ssa B._________ e secondo quanto disciplinato dalla menzionata ordinanza. Non si vede in particolare per quale motivo, se il rispetto della menzionata normativa edilizia sulla prevenzione degli infortuni è misura adeguata e sufficiente per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'edilizia in generale, la soluzione dovrebbe essere diversa nel caso dell'insorgente nell'esercizio della sua primitiva attività di muratore. Del resto, egli non dimostra che dette disposizioni non verrebbero realmente osservate nella professione, né appaiono convincenti le dichiarazioni della dott.ssa S._________ nella misura in cui esclude lavori su ponteggi o scale in modo del tutto generico. Il ricorrente nemmeno indica in modo convincente particolarità specifiche che in concreto non consentirebbero l'applicazione della costante giurisprudenza riguardante le lesioni oculari unilaterali e le facoltà di assuefazione, pertinentemente richiamate dalle precedenti istanze. Infine, appaiono inconferenti anche le argomentazioni circa le difficoltà di reperire un posto di lavoro quale muratore, ove si osservi che l'assicurazione contro gli infortuni è tenuta ad assumerne le conseguenze soltanto se esse derivano dall'evento in questione, ciò che nella presente specie non è dimostrato per quel che attiene all'epoca posteriore al 31 dicembre 2000. 
c) In esito alle suesposte considerazioni, il giudizio cantonale e la decisione da esso protetta meritano conferma. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
p r o n u n c i a : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 5 dicembre 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere :