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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1129/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. B.________, 
3. C.________, 
4.  Municipio di X.________,  
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (esigenza di motivazione del ricorso in materia penale), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 24 ottobre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il 30 gennaio 2013 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in relazione alla denuncia/querela inoltrata da A.________ nei confronti di B.________, segretario comunale di X.________, C.________, membro del consiglio comunale, e del Municipio di X.________ per titolo di lesioni semplici, calunnia, coazione, abuso di autorità e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. 
 
2.   
Contro questo decreto A.________ ha presentato reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Dopo avergli concesso la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 24 ottobre 2013 la CRP l'ha dichiarato irricevibile, per difetto di motivazione. A titolo abbondanziale l'ha ritenuto infondato anche nel merito. 
 
3.   
A.________ insorge al Tribunale federale, postulando che il suo reclamo sia dichiarato ricevibile e che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria. 
 
4.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 139 III 249 consid. 1 pag. 250). 
 
Tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare anche solo in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 138 I 171 consid. 1.4). 
 
 Inoltre, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). 
 
5.   
Il ricorso in esame disattende completamente le citate esigenze di motivazione. Nel contestare la pronuncia di irricevibilità, l'insorgente si limita ad affermare apoditticamente che il suo reclamo adempirebbe i requisiti di motivazione e forma posti dall'art. 385 CPP e che ritenendo il contrario la CRP avrebbe violato gli art. 1, 3, 4, 5 e 7 CPP. Non lamenta, nemmeno implicitamente, la violazione dell'art. 385 CPP, sulla base del quale il suo reclamo è stato dichiarato irricevibile. Neppure si confronta con la puntuale argomentazione della sentenza impugnata che rileva, tra l'altro, come il ricorrente non si sia rapportato con i presupposti oggetti e soggettivi dei reati ipotizzati, ciò che egli non contesta. Certo, di transenna, afferma di aver chiesto alla CRP di visionare l'incarto, senza ottenere risposte. Sennonché non va oltre questa semplice asserzione, ben lungi dall'essere motivata, non avvalendosi di alcuna disposizione del CPP o di diritti costituzionali e non spiegando le ragioni della sua richiesta, formulata peraltro solo al momento di trasmettere l'emendamento del suo reclamo. 
 
Considerata l'inammissibilità delle censure dirette contro l'argomentazione principale della sentenza impugnata, risulta superfluo vagliare quelle relative alle considerazioni abbondanziali sul merito effettuate dalla CRP, che comunque a loro volta non rispettano le suesposte esigenze di motivazione. 
 
6.   
Ne segue che il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il gravame d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Ciò malgrado, tenuto conto della sua precaria situazione finanziaria, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 dicembre 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy