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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_191/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 5 dicembre 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
C.________ AG, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 10 novembre 2016 dalla Camera 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che mediante sei precetti esecutivi C.________ AG ha escusso i coinquilini A.________ e B.________ per l'incasso delle pigioni di aprile, maggio, giugno e luglio 2016; 
che con decisioni 5 settembre 2016 e 24 ottobre 2016 il Giudice di pace del Circolo di Locarno ha rigettato in via provvisoria, pressoché integralmente, le opposizioni interposte dagli escussi ai precetti esecutivi; 
che con sentenza 10 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili i reclami presentati dagli escussi contro le decisioni emesse dal Giudice di pace; 
che l'autorità cantonale ha sottolineato come i reclami non contenessero conclusioni e nemmeno censure sufficientemente motivate (i reclamanti limitandosi infatti a criticare il comportamento della creditrice procedente) e si fondassero peraltro su allegazioni nuove e quindi inammissibili; 
che con " ricorso in materia civile " 24 novembre 2016 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); 
che in tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che nel rimedio all'esame i ricorrenti si limitano - peraltro in modo confuso - a contestare la fondatezza materiale dei crediti posti in esecuzione e a sollevare argomenti contro l'intervenuta disdetta del contratto di locazione, ma omettono del tutto di censurare la violazione di garanzie costituzionali e di confrontarsi con i ragionamenti posti a fondamento della decisione cantonale di non entrata in materia dei loro reclami; 
che in queste circostanze il gravame manifestamente non soddisfa le severe esigenze di motivazione suesposte; 
che il ricorso si rivela quindi inammissibile e va deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 5 dicembre 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini