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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_698/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 gennaio 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 17 gennaio 2013 A.________, residente in Italia, nato nel 1978, dipendente come aiuto montatore di una società svizzera avente per scopo la messa a disposizione temporanea di personale, come pure la consulenza in materia di reclutamento, selezione e piazzamento di personale stabile, è rimasto coinvolto in un incidente stradale (tamponamento), riportando un trauma contusivo al ginocchio destro e lombare. 
 
Dopo aver assunto il caso e corrisposto prestazioni, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) con decisione del 22 dicembre 2014, confermata su opposizione il 24 marzo 2015, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a versare prestazioni dal 1° ottobre 2014. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione con giudizio del 19 agosto 2015. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento del giudizio cantonale, affinché sia ordinata una perizia pluridisciplinare e siano ripristinate le prestazioni. 
 
A.________ ha sollecitato successivamente la concessione dell'assistenza giudiziaria, sottolineando la sua indigenza. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Se il ricorso è diretto, come in concreto, contro una decisione di assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operati dall'autorità (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Nella misura in cui il ricorrente si fonda sul rapporto medico del Dr. med. B.________ dopo la visita del 20 settembre 2015o sulla comunicazione del 2 novembre 2015 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI), le sue censure non possono essere prese in considerazione. Infatti, nella procedura dinanzi al Tribunale federale non è possibile allegare ed avvalersi di fatti nuovi, segnatamente di circostanze posteriori l'emanazione del giudizio cantonale (art. 99 cpv. 1 LTF).  
 
2.2. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
2.3. Il ricorso è chiaramente volto all'insuccesso, quando contesta il giudizio cantonale, sottolineando la persistenza di dolori e giramenti di testa. L'assicurazione contro gli infortuni esige un nesso di causalità e non eroga le sue prestazioni per il solo fatto che il disturbo sia insorto dopo l'infortunio (DTF 119 V 335 consid. 2b/bb pag. 341; cfr. anche sentenza 8C_16/2014 del 3 novembre 2014 consid. 4.2 con riferimento). Altrettanto infruttuoso è il tentativo di voler contestare la posizione degli specialisti su cui si è fondata la Corte cantonale, siccome incaricati dall'assicuratore (consid. 2.2). Del resto, le valutazioni del Dr. med. C.________ e del Dr. med. B.________ non si confrontano con la questione del nesso di causalità, già espresse diffusamente nel consid. 2.13 della pronuncia cantonale, a cui si può rinviare (art. 109 cpv. 3 LTF). Le tesi ricorsuali non possono pertanto trovare accoglimento.  
 
3.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 LTF. La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il ricorso privo di ogni esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). L'importo già versato non può quindi essere restituito, ma deve andare a copertura delle spese giudiziarie provocate dalla procedura. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 6 gennaio 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi